TAR Pescara, sez. I, ordinanza collegiale 2021-04-13, n. 202100222

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, ordinanza collegiale 2021-04-13, n. 202100222
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202100222
Data del deposito : 13 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/04/2021

N. 00343/2020 REG.RIC.

N. 00222/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00343/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 343 del 2020, proposto da:

Giancaterino Costruzioni S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F T, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Bucchianico, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Impresa Edile Tucci Ivan, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;



per ottenere:

a) la dichiarazione di nullità e/o di illegittimità ovvero l'annullamento e/o la disapplicazione:

- del silenzio-rifiuto formatosi rispetto all'istanza di accesso agli atti tra-smessa dalla ricorrente in data 9.06.2020;

b) la declaratoria del diritto della ricorrente ad effettuare l'accesso a tutti i documenti richiesti;

c) l'ordine all'Amministrazione resistente di consentire l'accesso della ricorrente a tutti i documenti di cui all'istanza del 9.06.2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bucchianico;

Visto l'art. 25 del d.l. n.137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall’art. 1 comma 17 del d.l. 183/2020, e dall’art. 6 del d.l. n.44 dell’1.04.2021 che richiamano l’applicabilità dei periodi quarto e segg. del comma 1 dell’art. 4 del d.l.