TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-07-08, n. 202404141

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-07-08, n. 202404141
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202404141
Data del deposito : 8 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2024

N. 04141/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00117/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 117 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;



per l'annullamento

- del decreto cat.A 12\Imm.\23 Prot. n. 165 adottato il 05.05.2023 dal Questore della Provincia di Caserta e notificato al ricorrente – a mezzo p.e.c. - in data 08.11.2023 , con il quale è stato disposto il diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo;

- di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, ed è presente in Italia dal 2016, ove vive con il suo nucleo familiare, composto dalla moglie, titolare del permesso di soggiorno per protezione speciale, e la figlia minore, di poco meno di cinque anni di età.

1.1. Con il gravato provvedimento del 5 maggio 2023, il Questore di Caserta rigettava la istanza volta al rinnovo del permesso, stante la carenza documentale in punto di attività lavorativa e di percezione di redditi adeguati, nonché a cagione della esistenza di precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e per ricettazione.

1.2. Avverso tale provvedimento il ricorrente insorgeva avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:

- Eccesso di potere per azzeramento delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990\ Violazione e\o falsa applicazione dell'art. 21 octies della Legge 241/1990\ Violazione e\o falsa applicazione dell'art. 6, comma 8, del D.lgs 286/1998\ Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti - Violazione e\o falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990\Eccesso di potere per carenza di motivazione, stante la violazione delle garanzie partecipative, la mancata valutazione della integrazione documentale operata dal ricorrente sui requisiti reddituali, la carenza di istruttoria e di motivazione che avrebbe afflitto l’ agere amministrativo, e la palese “novità” contenuta nel provvedimento di diniego (sentenza di condanna) circostanza non mai rappresentata nel corso del procedimento;

- Violazione e\o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 286/1998 \ Violazione dell'art. 8 della CEDU - Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria \ sviamento \ Ingiustizia manifesta \Violazione e\o falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 241/1990, in ogni caso, illegittimo sarebbe l’operato della Amministrazione, stante il carattere risalente dei fatti per cui è intervenuta condanna; decisiva, in ogni caso, sarebbe la omessa valutazione dei legami familiari vantati dal ricorrente in Italia (coniuge e figlia minore, nata nel 2019);

- Violazione e\o falsa applicazione dell'art. 5, comma 5 e 9, del D.lgs 286/1998\ Violazione e\o falsa applicazione dell’art. 6 della L. 241/1990\Eccesso di potere per inesistenza di istruttoria\ Violazione e\o falsa applicazione del principio di buon andamento della p.a. e di buona fede, stante la

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi