TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-06-19, n. 201300458

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-06-19, n. 201300458
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201300458
Data del deposito : 19 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00101/2013 REG.RIC.

N. 00458/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00101/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 101 del 2013, proposto da:
M B, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Devoli, con domicilio eletto presso l’Avv. Antonella Devoli, in Ancona, corso Garibaldi, 38;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito;

per l'ottemperanza

al decreto decisorio della Corte d’Appello di Ancona del 20/8/2009, n. 854/09, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 5.300,00, oltre interessi nella misura legale sullo stesso importo dalla pronuncia al saldo, a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo ex 1. 89/2001, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate nell'importo complessivo di € 525,00, oltre a tutti gli accessori di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio riconvocata del giorno 6 giugno 2013 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., la sig.ra Bandini agisce per l’ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Ancona n. 854/09, depositato in cancelleria il 28/8/2009 e avverso il quale non è pendente ricorso per cassazione (come da attestazione depositata in giudizio in data 20/5/2013).

Con la prefata decisione, lo Stato italiano, e per esso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato condannato a corrispondere alla ricorrente la somma di € 5.300,00 (oltre a spese ed accessori) a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (L. n. 89/2001).



2. Il decreto è stato notificato al Ministero in data 16/5/2012, ma ciononostante la ricorrente non è riuscita ad ottenere il pagamento della somma di cui è creditrice.

Pertanto, con ricorso notificato in data 12/2/2013 e depositato in data 13/2/2013, la sig.ra Bandini ha proposto il presente ricorso per ottemperanza.



3. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza n. 311/2013, pronunciata ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il Tribunale aveva rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso (per non avere la ricorrente depositato in giudizio la documentazione attestante il passaggio in giudicato del decreto di cui si chiede l’esecuzione), concedendo alla ricorrente il termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni e riservando la decisione.

In data 20/5/2013 la sig.ra Bandini ha depositato la predetta attestazione, accompagnata da una memoria difensiva nella quale ha evidenziato che non sussisteva alcuna incertezza sul passaggio in giudicato del decreto, visto che lo stesso era stato notificato al debitore in data 16-21/5/2012 e che era dunque decorso il termine “breve” per l’impugnazione, ai sensi degli artt. 292 e 325 c.p.c.

In data 6/6/2013 il Collegio ha sciolto la riserva.

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