TAR Lecce, sez. I, sentenza 2014-08-12, n. 201402174
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N. 02174/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00400/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 400 del 2009, proposto da:
G C, rappresentato e difeso dall'avv. M F, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
contro
Ministero dell'Interno, Prefetto di Brindisi, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliati presso la sede di quest’ultima in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
del provvedimento emanato dal Prefetto della Provincia di Brindisi prot. n. 2009-2328/1-20B-3/Area III^ del 3 febbraio 2009, comunicato al ricorrente a mezzo notifica il 16/2/2009, con il quale all'istante è revocata la patente di guida cat. B n. U16684193X, a seguito dell'applicazione del provvedimento di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno disposta dal Tribunale di Brindisi con provvedimento del 27/11/2008;.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Prefetto di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 la dott.ssa P M e udito l’avv. Giovanni Pedone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
È impugnata la nota in epigrafe, con cui la Prefettura di Brindisi, tenuto conto dell’applicazione, nei confronti del ricorrente, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ha disposto revoca della patente di guida di tipo “B”, in possesso del ricorrente.
A sostegno del ricorso sono dedotti i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 120 d. lgs. n. 285/92 alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 17.7.2001 n.251 con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art.120 comma 1 CdS in relazione all’art.130 comma 1 lett.b) C.d.S.;
Nella camera di consiglio del 25.3.2009 è stata accolta la domanda di tutela cautelare.
All’udienza del 19.6.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso alla parte presente, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a, della questione di giurisdizione del giudice adito, rilevata d’ufficio.
Il ricorso è inammissibile, per insussistenza, in capo al ricorrente, di una situazione giuridica qualificabile in termini di interesse legittimo, e avuto riguardo altresì alla non ricorrenza, nel caso in esame, di alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
L’art. 120 1° co. C.d.S, nel testo in vigore dall’8.5.2009 al 12.8.2010 (e pertanto nella versione applicabile ratione temporis al caso in esame), dispone che: “Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 […]”.
Ai sensi del successivo comma 3, “…se le condizioni soggettive indicate al comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori”.
Orbene, tali essendo le coordinate normative di riferimento, occorre ora accertare se la revoca della patente di guida abbia o meno natura di sanzione accessoria rispetto alla pena inflitta per il commesso reato.
Ciò in quanto, se così fosse, è evidente che, avuto riguardo all’operare dell’amministrazione in veste di autorità, il relativo provvedimento amministrativo si “colorerebbe” di connotazioni tipicamente autoritative, talché le controversie sulla sua legittimità non potrebbero che essere devolute al g.a, quale giudice naturale della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica.
Viceversa, qualora si escludesse la natura di sanzione accessoria del provvedimento di revoca della patente di guida conseguente all’applicazione di misure di prevenzione, e la si riconnettesse invece alla valutazione della permanenza di requisiti morali in capo al privato, è evidente che verrebbe in rilievo una tipica ipotesi di potere amministrativo vincolato all’accertamento della sussistenza dei presupposti normativi richiesti per la revoca della patente di guida. In particolare, trattandosi di vincolo posto a tutela non già dell’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale (essendo, sotto questo profilo, indifferente la circostanza che colui che si pone alla guida di un veicolo sia stato o meno attinto da precedenti penali, ben potendo anche il soggetto penalmente pregiudicato essere un guidatore rispettoso delle regole del codice della strada, sì da non costituire pericolo e/o intralcio alla circolazione stradale), ma del solo privato, nel senso, cioè, di specificare, limitandola, non solo la sua libertà di circolazione, costituzionalmente garantita (art. 16 Cost.), ma anche gli altri diritti costituzionali (es. il diritto al lavoro – art. 4 Cost.) che presuppongono la sussistenza della prima, la situazione giuridica vantata dal privato andrebbe qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto (nel senso della qualificazione della posizione soggettiva in esame come diritto soggettivo perfetto, cfr. Cass, SS.UU, 6.2.2006, n. 2446). La qual cosa determinerebbe la devoluzione delle relative controversie all’autorità giurisdizionale ordinaria.
Tanto premesso, rileva ora il Collegio che, per condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il provvedimento prefettizio col quale, ai sensi degli art. 120 e 219 c. strad., viene disposta la revoca della patente di guida a seguito dell'irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di p.s., non può essere assimilato alle sanzioni amministrative … poiché esso non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì la constatazione dell'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida” (Cass. civ, II, 4.11.2010, n. 22491).
Dal che consegue, quale logico corollario, la devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione dell’AGO, e non a quella del giudice odiernamente adito.
Per tali ragioni, l’odierno ricorso va dichiarato inammissibile, e in applicazione dei principi della translatio iudicii (art. 59 l. n. 69/09;art. 11 2° co. c.p.a) il ricorrente potrà riassumerlo innanzi al g.o, entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Ricorrono giusti motivi, rappresentati dalla complessità delle questioni trattate, per la compensazione delle spese di lite.