TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-07-20, n. 202400512
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Testo completo
Pubblicato il 20/07/2024
N. 00512/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00159/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 159 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati R V, M A S e G A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S M in Genova, c.so Torino, 30/18;
contro
Università degli Studi di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare
della nota, ricevuta il -OMISSIS-, con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Genova ha riscontrato negativamente la “ istanza di cessazione degli effetti del decreto rettorale n. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio della Prof.ssa -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 91, c. 1, I parte del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ”, presentata dalla prof.ssa -OMISSIS-, nonché
per la condanna dell’Università degli Studi di Genova
a provvedere all’immediata reintegrazione in servizio della prof. -OMISSIS- – ancorché con l’esclusione della possibilità di prendere parte, quale componente, a commissioni giudicatrici di concorsi universitari –, nonché all’immediata corresponsione alla stessa dell’intero stipendio; anche disponendo la nomina sin da ora, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett e) cod. proc. amm., di un commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione nel caso di inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2024 il dott. Davide Miniussi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente, professore ordinario di diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Scuola di scienze sociali dell’Università degli studi di Genova (“Università”), è indagata per taluni reati (procedimento iscritto al n. -OMISSIS- R.G.N.R.) che sarebbero stati commessi in relazione ad alcuni procedimenti per la selezione di assegnisti di ricerca, ricercatori e docenti universitari. Con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Genova del -OMISSIS-è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, successivamente sostituita (con ordinanza del -OMISSIS-) – in conseguenza del ritenuto affievolimento delle esigenze cautelari – con la misura cautelare dell’obbligo di dimora; quest’ultima misura cautelare è stata sostituita, da ultimo (con ordinanza del -OMISSIS-), con la misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio dell’insegnamento universitario e di presidente e componente di commissioni giudicatrici di concorsi universitari.
A seguito dell’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con provvedimento n. -OMISSIS- è stata disposta nei confronti dell’odierna ricorrente la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio (con conseguente corresponsione, in luogo dello stipendio, di un assegno alimentare non superiore alla metà dello stipendio stesso), ai sensi dell’art. 91, co. 1, seconda parte, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Successivamente alla sostituzione degli arresti domiciliari con l’obbligo di dimora, con provvedimento n. -OMISSIS- è stata disposta la sospensione cautelare facoltativa dal servizio; ciò sul presupposto che, nonostante l’affievolimento delle esigenze cautelari rilevato dal G.I.P. nell’ambito del procedimento penale, permanessero i “ gravi indizi di reato a carico della dipendente e un pur attenuato rischio di recidiva che hanno determinato l’organo procedente a mantenere una misura cautelare, se pure più attenuata ” e, conseguentemente, “ l’esigenza di allontanamento della docente dalle proprie funzioni ”.
A seguito della cessazione, in data -OMISSIS-, dell’efficacia della misura cautelare interdittiva allora in atto, l’odierna ricorrente ha presentato (in data -OMISSIS-) istanza di cessazione degli effetti del provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dal servizio, istanza che è stata respinta con il provvedimento (n. -OMISSIS-) in questa sede gravato. Si chiede altresì la condanna dell’Università alla reintegrazione in servizio della ricorrente e alla corresponsione alla stessa della retribuzione nella misura integrale, nonché la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale inerzia. Il ricorso è corredato da istanza di adozione delle opportune misure cautelari.
2. Con un primo motivo si deducono la violazione dei principi di correttezza e di buon andamento dell’azione amministrativa, nonché del principio di proporzionalità, per essere stata la sospensione cautelare dal servizio confermata nonostante la cessazione dell’efficacia delle misure cautelari in precedenza applicate nell’ambito del procedimento penale e in presenza di una motivazione apodittica (si deduce anche il difetto di motivazione). Si evidenzia, tra l’altro, che il provvedimento del -OMISSIS-, che per la prima volta aveva disposto la sospensione cautelare (obbligatoria) dal servizio, ne prevedeva l’applicazione fino alla revoca della misura cautelare penale o fino alla cessazione degli effetti di quest’ultima e che il successivo provvedimento del -OMISSIS- era stato adottato sul presupposto della perdurante applicazione di una misura cautelare (ancorché meno restrittiva di quella in precedenza applicata)