TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-05-25, n. 202000552

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-05-25, n. 202000552
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202000552
Data del deposito : 25 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/05/2020

N. 00552/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01760/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1760 del 2016, proposto da
Istituto Calabrese Prevenzione, Diagnosi, Cura e Ricerca Clinica S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati L M, F P, G M e P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nicola Stefanizzo in Lecce, via G.A. Ferrari n. 3;
- Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti

di: Istituto Santa Chiara S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Paladini n. 50;

per l'annullamento

- della nota in data 4 ottobre 2016, prot. AOO_151/9508, con cui il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Sociale e dello Sport per tutti - Sezione Strategie e Governo dell’Offerta - Servizio Accreditamenti della Regione Puglia, ha reso parere negativo sulla richiesta, inoltrata dalla struttura ricorrente, per la verifica di compatibilità propedeutica al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione, all’installazione e utilizzo di una apparecchiatura di Risonanza Magnetica e di una TAC;

- di ogni atto presupposto, collegato, connesso, e/o consequenziale;

nonché, ove occorra, per la disapplicazione del Regolamento Regionale n. 3/2006.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce e dell’Istituto Santa Chiara S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2020 il dott. Andrea Vitucci e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) È impugnata la nota della Regione Puglia prot. AOO_151/9508 del 4 ottobre 2016, con la quale si esprime parere negativo sulla richiesta, presentata dall’Istituto ricorrente, di verifica di compatibilità propedeutica al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione, installazione e utilizzo di apparecchiature per RMN e TAC.

2) Nella nota impugnata, la Regione ha fornito riscontro negativo perché il fabbisogno per RMN e TAC per il territorio dell’ASL Lecce risulta già soddisfatto.

3) Il predetto parere negativo è stato reso dalla Regione ai sensi dell’art. 8- ter , comma 3, D. Lgs. n. 502/1992, a mente del quale “ 3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture ”.

4) Sulla scorta del cit. art. 8- ter , comma 3, è stata eccepita in atti (dalla Regione, dalla ASL di Lecce e dal controinteressato Istituto Santa Chiara S.r.l.) l’inammissibilità del gravame, in quanto il parere regionale – impugnato in questa sede –, pur avendo una natura autorizzatoria, si colloca nell’ambito di un procedimento che culmina in un atto che va adottato dal Comune: quindi si tratterebbe, nel caso di specie, dell’impugnazione di un atto endoprocedimentale, come tale inammissibile (e tanto sulla scorta dell’orientamento in tal senso espresso da C.d.S., 4 settembre 2017, n. 4187).

5) Sulla base del criterio decisionale della ragione più liquida, il Collegio prescinde da tale eccezione di inammissibilità, in quanto il ricorso è infondato.

6) Con il primo motivo di ricorso si denunciano: violazione dell’art. 1, comma 2, L. n. 27/2012 (di conversione del D.L. n. 1/2012), eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, violazione dell’art. 8- ter D. Lgs. n. 502/1992. Con tale motivo, il ricorrente sostiene che la sua richiesta di autorizzazione è finalizzata all’esercizio dell’attività nel libero mercato, senza costi a carico del servizio sanitario nazionale e regionale. Non vi sarebbe, quindi, alcuna necessità della verifica di compatibilità da parte della Regione, alla luce dei principî di libertà di iniziativa economica e di concorrenza, ribaditi dal D.L. n. 1/2012 (conv. in L. n. 27/2012).

7) La censura è infondata, ritenendo il Collegio di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, secondo il quale, nella materia de qua , vale la regola pianificatoria di cui all’art. 8- ter D. Lgs. n. 502/1992, anche con riferimento ai soggetti operanti in regime di libero mercato (e, quindi, non solo per quelli in regime di accreditamento con il servizio sanitario). Infatti, “ la realizzazione di strutture sanitarie resta condizionata alla verifica di compatibilità da parte della Regione in un quadro pianificatorio qualitativo e quantitavo, [tuttavia], ove mancasse lo strumento pianificatorio generale, la valutazione della compatibilità della nuova struttura con la programmazione regionale va fatta, comunque, sulla base di una verifica attuale del fabbisogno e della distribuzione territoriale delle strutture nel caso specifico, non potendosi condizionare l’attività economica privata al mancato tempestivo esercizio del potere pianificatorio ”;
la “ non immediata vigenza nel settore delle autorizzazioni sanitarie dei principî di liberalizzazione, enunciati nel D.L. n. 1/2012, risulta confermata, in via sistematica, anche dalla circostanza che il D.L. n.90 del 24 giugno 2014, all’art.27, comma 2 (in conformità alle indicazioni date dall’Autorità Garante per la Concorrenza con il parere n. 13/2013), aveva espressamente abrogato l’art.8 ter del D. LGS. n. 502/1992 e che solo la legge di conversione n. 114/2014 ha soppresso il suddetto art.27, comma 2, del D.L. n.90/2014 con il conseguente ripristino del noto quadro normativo di riferimento ” (così, C.d.S., 11 ottobre 2016, n. 4190 e, in senso analogo, C.d.S., 4 settembre 2017, n. 4187 cit., secondo cui “ in materia di strutture sanitarie [si è] più volte affermato che: - le disposizioni sulla liberalizzazione non si debbano applicare alle autorizzazioni per strutture sanitarie private, per la cogente rilevanza dell’articolo 8-ter del D.lgs. cit. n. 502/1992, come è dimostrato dallo stralcio, in sede di conversione del d.l. n. 90/2014, della norma che abrogava l’art.

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