TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-06-23, n. 202208489
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Testo completo
Pubblicato il 23/06/2022
N. 08489/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05101/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5101 del 2020, proposto da
Terme Pompeo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Fantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 7;
contro
Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A. – TA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fuda, Fabio Todarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Mecal S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti,
anche ex art. 55, comma 10, c.p.a.
- del provvedimento di TA S.p.a. avente ad oggetto “comunicazione di non ammissione”, comunicato a mezzo PEC in data 6.03.2020, con il quale è stato comunicato alla Terme di Pompeo S.r.l. il rigetto della domanda da questa presentata (Prot. RAC0156) con conseguente non ammissione al godimento delle agevolazioni ex L. n.181/1989;
nonché, ove occorrer possa della “graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni ai sensi della L.181/89” come formata a seguito della non ammissione alla stessa della Terme Pompeo S.r.l.;
- del punto 4 dell'allegato n. 1 della Circolare Mise 6 agosto 2015, n. 59282, nella parte in cui definisce tra le attività ammissibili, il codice Ateco 96.04 “Servizi dei centri per il benessere fisico”, limitandolo “al caso di esercizio nell'ambito di una attività UR tra quelle indicate al punto successivo”, specificato con il codice Ateco 55 – “Alloggio”;
- della Circolare Mise 24 gennaio 2019 n. 21584;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TA e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Circolare n. 21584/2019 del 24 gennaio 2019 il Ministero delle Sviluppo Economico ha emanato un «Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell’area di crisi industriale complessa del Sistema locale del lavoro di Frosinone» applicando, a tal fine, la normativa prevista dalla Legge n. 181/1989.
Tale procedura di selezione si pone quale obiettivo «la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio (…) finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e alla attrazione di nuovi investimenti».
In data 29 aprile 2019 la ricorrente ha presentato la richiesta di finanziamento di cui alla Legge n. 181/1989, per la realizzazione di un investimento produttivo di euro 2.791.201,35, finalizzato all’ampliamento dei servizi termali e per il benessere offerti presso la sede in Ferentino.
In data 23 maggio 2019 veniva pubblicata la graduatoria di ammissione alla fase di valutazione istruttoria