TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-06-23, n. 202208489

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-06-23, n. 202208489
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202208489
Data del deposito : 23 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/06/2022

N. 08489/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05101/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5101 del 2020, proposto da
Terme Pompeo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 7;

contro

Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A. – Invitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G F, F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;

nei confronti

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Mecal S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione degli effetti,

anche ex art. 55, comma 10, c.p.a.

- del provvedimento di Invitalia S.p.a. avente ad oggetto “comunicazione di non ammissione”, comunicato a mezzo PEC in data 6.03.2020, con il quale è stato comunicato alla Terme di Pompeo S.r.l. il rigetto della domanda da questa presentata (Prot. RAC0156) con conseguente non ammissione al godimento delle agevolazioni ex L. n.181/1989;

nonché, ove occorrer possa della “graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni ai sensi della L.181/89” come formata a seguito della non ammissione alla stessa della Terme Pompeo S.r.l.;

- del punto 4 dell'allegato n. 1 della Circolare Mise 6 agosto 2015, n. 59282, nella parte in cui definisce tra le attività ammissibili, il codice Ateco 96.04 “Servizi dei centri per il benessere fisico”, limitandolo “al caso di esercizio nell'ambito di una attività turistica tra quelle indicate al punto successivo”, specificato con il codice Ateco 55 – “Alloggio”;

- della Circolare Mise 24 gennaio 2019 n. 21584;

- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Invitalia e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con Circolare n. 21584/2019 del 24 gennaio 2019 il Ministero delle Sviluppo Economico ha emanato un «Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell’area di crisi industriale complessa del Sistema locale del lavoro di Frosinone» applicando, a tal fine, la normativa prevista dalla Legge n. 181/1989.

Tale procedura di selezione si pone quale obiettivo «la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio (…) finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e alla attrazione di nuovi investimenti».

In data 29 aprile 2019 la ricorrente ha presentato la richiesta di finanziamento di cui alla Legge n. 181/1989, per la realizzazione di un investimento produttivo di euro 2.791.201,35, finalizzato all’ampliamento dei servizi termali e per il benessere offerti presso la sede in Ferentino.

In data 23 maggio 2019 veniva pubblicata la graduatoria di ammissione alla fase di valutazione istruttoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili, in base alla quale la Terme Pompeo S.r.l. si posizionava al quarto posto.

Conclusa l’istruttoria, con comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990, Invitalia rilevava che «la domanda di agevolazione è stata presentata per un progetto di investimento relativo ad attività identificata dal codice Ateco – 96.04.20 “Stabilimenti Termali”, la cui ammissibilità è limitata dalla sopra richiamata Circolare al caso di esercizio nell’ambito di una attività turistica ricettiva (alloggio)»

Nelle proprie osservazioni la società istante, nel ribadire l’ammissibilità dell’agevolazione, precisava che i servizi termali “si integrano con le attività ospitalità alberghiera e servizi di ristorazione, svolti da altra società”.

Invitalia con nota prot. 0035986 resa in data 6 marzo 2020, comunicava alla ricorrente che la domanda di accesso alle agevolazioni ex Legge n. 181/1989, veniva definitivamente rigettata in quanto “le osservazioni trasmesse dalla Proponente non sono state ritenute idonee a sanare i motivi contestati, in quanto l’attività alberghiera svolta dalla Pompeo Turistica Srl, società detenuta dalla stessa compagine della Proponente, nella struttura adiacente al complesso termale, non comporta il soddisfacimento del requisito normativo citato;
che nonostante le sinergie commerciali ed operative generate dalle due strutture le integrazioni fornite dalla Proponente confermano che Terme Pompeo non svolge direttamente l’attività alberghiera, anche se prevista dal proprio oggetto sociale, e che questa è svolta dalla Pompeo Turistica Srl”;
veniva quindi deliberata la non ammissione della Terme Pompeo S.r.l.

Avverso il diniego la ricorrente articola le seguenti censure:

- violazione e falsa applicazione della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 gennaio 2019, n. 21584. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 11, della Legge 24 ottobre 2000, n. 323. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 del D. Lgs. n. 79/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 62/2018 (Codice del Turismo). Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. Travisamento dei presupposti in fatto e in diritto. Illogicità manifesta;
illegittimità della Circolare n. 59282/2015 per contrasto con il D.M. 9 giugno 2015 con conseguente disapplicazione della stessa. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Ingiustizia ed iniquità manifesta. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche;

- violazione e falsa applicazione della Circolare

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