TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-03-05, n. 202102738

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-03-05, n. 202102738
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202102738
Data del deposito : 5 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/03/2021

N. 02738/2021 REG.PROV.COLL.

N. 06420/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6420 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Domenico Sella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio LI CI in Roma, viale Guglielmo Marconi, n. 57;



contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del provv.to del -OMISSIS-con il quale il direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha respinto l'istanza di rettifica ex art.10 del DM 193/2008 presentata dal -OMISSIS-avverso il verbale conclusivo di accertamento n.-OMISSIS-, nonché del verbale conclusivo di accertamento n.-OMISSIS-

di ogni altro presupposto e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2021 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il soggetto ricorrente espone:

a) di essere un -OMISSIS-promosso dalla-OMISSIS-) per l’assistenza e la consulenza in materia previdenziale, sociale e assistenziale;

b) di godere dunque dei previsti finanziamenti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) che tale amministrazione svolge periodiche ispezioni, nei confronti delle strutture del -OMISSIS-, al fine di valutare il rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa di settore onde poter ammettere i patronati stessi al godimento dei suddetti benefici;

d) che nel corso di una di queste ispezioni, relative in particolare all’anno 2017, venivano rilevate alcune incongruenze riguardanti in particolari due collaboratrici della sede di -OMISSIS-: la prima, che era stata formalmente impiegata presso il centro stesso soltanto fino al 2011, in quanto aveva comunque de facto continuato a collaborarvi anche sino al 2017; la seconda dal momento che era impiegata a tempo parziale (part-time di 4 ore) e non in via esclusiva presso la ridetta struttura (essa risultava impiegata parzialmente presso il -OMISSIS-);

e) che a seguito della riscontrate irregolarità era dunque stato decurtato il relativo punteggio da assegnare al -OMISSIS-, e ciò con ogni conseguenza in ordine alla riduzione dei suddetti finanziamenti ministeriali;

f) che le conclusioni di cui al verbale ispettivo venivano contestate dinanzi alla competente direzione ministeriale la quale, con il provvedimento in questa sede gravato, decideva tuttavia di non condividere le ragioni dell’odierno istituto ricorrente.

2. Avverso il ridetto verbale ispettivo e la successiva determinazione ministeriale veniva dunque proposto il presente ricorso per violazione dell’art. 7 del DM 193 del 2008 e dell’art. 6 della legge n. 152 del 2001, nonché per eccesso di potere sotto il profilo della erronea valutazione dei fatti: la intimata amministrazione non si sarebbe infatti avveduta che, al netto delle irregolarità sopra evidenziate, il resto dei lavoratori era comunque regolarmente impiegato. Più in particolare sarebbero stati ampiamente rispettati i requisiti minimi per essere ammessi al suddetto finanziamento, ossia la presenza di almeno due operatori, presso la sede

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