TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2022-04-07, n. 202202389
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Testo completo
Pubblicato il 07/04/2022
N. 02389/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00409/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 409 del 2022, proposto da:
SNAV S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F I, S R, F S, A N, M B, con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Ufficio Circondariale Marittimo Capri (di seguito: UCM Capri), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia domiciliata in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Laser Capri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Maria Di Leva, con recapito digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo n. 156;
per l'annullamento:
1) del provvedimento prot. U.0008279 del 29 novembre 2021 col quale l’UCM Capri ha rigettato la domanda presentata dalla ricorrente SNAV per svolgere attività turistico ricreativa con accosti presso i moli 22 e Levante Banchinella di Capri;
2) di ogni altro atto presupposto, successivo, consequenziale o comunque connesso al provvedimento impugnato, ivi inclusi in particolare:
- la nota prot. U.0007709 del 3 novembre 2021 dell’UCM Capri, recante l’avvio del procedimento di autorizzazione relativo alla domanda presentata da SNAV;
- la nota prot. U.0007935 del 12 novembre 2021 dell’UCM Capri, recante il riscontro preliminare in merito alla domanda di autorizzazione presentata da SNAV;
- la nota prot. U.0008047 del 18 novembre 2021 dell’UCM Capri, recante l’ulteriore riscontro in merito alla domanda di autorizzazione presentata da SNAV.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’UCM Capri e di Laser Capri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 il dott. Gianmario Palliggiano, uditi l'avv. Neri Andrea, l'avvocato dello Stato Sannino Maria Cira e l'avv. Di Leva Antonio Maria;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
1.- con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, SNAV ha impugnato il provvedimento prot. U.0008279 del 29 novembre 2021 – e gli atti prodromici ad esso collegati - col quale l’UCM Capri ha rigettato la domanda per svolgere attività turistico ricreativa con accosti presso i moli 22 e Levante Banchinella di Capri.
2.- La società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 8 dell’Ordinanza n. 24/2014 e dell’ordinanza n. 1/2016; del Regolamento CEE n. 3577/1992.
Il diniego opposto dall’UCM Capri limita illegittimamente il diritto di SNAV a svolgere i servizi di
trasporto marittimo, in violazione della libera prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo sancita all’art. 1 del Regolamento CEE n. 3577/1992, ciò, sulla base di un motivo ostativo formale che non trova fondamento nell’ordinanza n. 1/2016 né tantomeno nelle esigenze di sicurezza della navigazione e dell’operatività portuale.
2) Eccesso di potere per difetto di motivazione e d’istruttoria.
Gli atti impugnati non spiegano le ragioni per le quali l’operatore che, come nel caso di SNAV, pur disponendo della nave