TAR Salerno, sez. II, sentenza 2013-09-12, n. 201301866

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2013-09-12, n. 201301866
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201301866
Data del deposito : 12 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02501/2002 REG.RIC.

N. 01866/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02501/2002 REG.RIC.

N. 03031/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2501 del 2002, proposto da:
C G, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso, dall’avv. F A, domiciliato d’ufficio, ai fini del presente giudizio, presso la segreteria del Tribunale;

contro

Comune di Cava de’ Tirreni, rappresentato e difeso dagli avv.ti G S e A C, con domicilio eletto presso G S in Salerno, largo Plebiscito, n. 6 c/o Avv.Scarpa;



sul ricorso numero di registro generale 3031 del 2002, proposto da:
C G, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso, dall’avv. F A, domiciliato d’ufficio, ai fini del presente giudizio, presso la segreteria del Tribunale;

contro

Comune di Cava de’ Tirreni (SA), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso notificato ed in virtù di delibera di G.M. n. 859 dell’11.12.2002, dagli avv.ti G S e Marina Tosini, domiciliato d’ufficio, ai fini del presente giudizio, presso la segreteria del Tribunale;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 2501 del 2002:

- del provvedimento del 23.05.02, prot. n. 29268, del Dirigente VI settore – Ufficio concessioni ed autorizzazioni del Comune di Cava dei Tirreni recante diniego di concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 della L. 28.02.1985 n. 47;
nonché di ogni altro atto connesso, collegato e presupposto e consequenziale.

quanto al ricorso n. 3031 del 2002:

- dell’ordinanza n. 1094/02 del Comune di Cava de’ Tirreni –

IV

Settore/Urbanistica e Gestione Territoriale/Ufficio Repressione Abusi Edilizi, del 03.09.2002, notificata al ricorrente il 06.09.02, a firma del Funzionario U.O.C. titolare P.O.;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava Dei Tirreni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 luglio 2013 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso n. 2501/02, notificato in data 24 settembre 2002 e ritualmente depositato il 15 ottobre successivo, il Sig. G C impugna il provvedimento, meglio distinto in epigrafe, col quale il Comune di Cava dei Tirreni ha respinto la domanda di concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 l.n. 47/85, (istanza prot. n. 56883 del 29.12.1994) “ per la realizzazione di una struttura in zona G del P.R.G. vigente, destinata ad attrezzature pubbliche ”. L’atto presenta la seguente motivazione: “ l’opera realizzata contrasta con la strumentazione urbanistica vigente in quanto configura la realizzazione di una volumetria in zona a destinazione pubblica con vincolo espropriativo ”. Avverso tale atto il ricorrente solleva, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, assumendo che l’Amministrazione avrebbe tenuto conto di una normativa urbanistica successiva alla presentazione dell’istanza, in tal modo violando l’invocato art. 13 l.n. 47/85 che fissa precisi parametri temporali (tempo della realizzazione dell’opera e della domanda) al fine di individuare la normativa urbanistica di riferimento;
l’atto sarebbe altresì sprovvisto di adeguata motivazione, non indicando le norme in concreto violate e non comparando gli interessi in gioco, anche in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza. Il ricorrente conclude per l’annullamento degli atti impugnati.

Il Comune di Cava de’ Tirreni, ancorché ritualmente intimato, non si costituisce in giudizio.

Col successivo ricorso n. 3031/02, il Sig. G C impugna l’ordinanza di demolizione, meglio distinta in epigrafe, deducendo l’incompetenza dell’organo emanante e l’illegittimità derivata dai vizi articolati con il precedente ricorso avverso il diniego di sanatoria.

Si costituisce il Comune di Cava de’ Tirreni al fine di resistere.

In data 20 giugno 2013, si costituisce il Comune di Cava de’ Tirreni anche nell’ambito del ricorso n. 2501/02, al fine di resistere.

In data 14 giugno 2013, la difesa comunale deposita copia di istanza di condono edilizio (prot. n. 57142 del 15.11.2004), relativa alle opere oggetto dell’ordinanza impugnata.

In data 24 giugno 2013, parte ricorrente deposita memoria insistendo, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, per il loro accoglimento.

Alla pubblica udienza del 25 luglio 2013, sulle conclusioni delle parti costituite, il ricorso è trattenuto in decisione.

DIRITTO

I. Sussistono evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva che impongono la trattazione unitaria dei ricorsi in esame.

II. Va, in primo luogo, disattesa l’eccepita tardività ed irritualità della costituzione del Comune di Cava de’ Tirreni, avvenuta con memoria del 20 giugno 2013, in quanto il termine di cui all’art. 46 d.lgs. n. 104/2010 deve ritenersi non perentorio (T.A.R.  Trieste  Friuli Venezia Giulia  sez. I, 9 agosto 2012, n. 303) e la costituzione risulta suffragata da mandato rilasciato dal Sindaco in calce al ricorso notificato e da delibera giuntale n. 194 del 18/07/2013.

III. Il ricorso n. 3031 del 2002, proposto avverso l’ordinanza di demolizione meglio distinta in epigrafe, è da dichiarare improcedibile. Parte resistente, infatti, eccepisce la improcedibilità del gravame, alla quale il ricorrente non si oppone, valorizzando la presentazione dell’istanza di condono prot. n. 57142 del 15.11.2004, quindi in data successiva alla proposizione del gravame. Secondo dominante orientamento della giurisprudenza, infatti, “ La presentazione dell'istanza di sanatoria di costruzione abusiva in epoca successiva all'adozione dell'ordinanza di demolizione ha automatico effetto caducante sull'ordinanza di demolizione, rendendola inefficace, con l'effetto quindi di rendere improcedibile l'impugnazione contro l'atto sanzionatorio per sopravvenuta carenza di interesse, posto che il riesame dell'abusività dell'opera, provocato dall'istanza, sia pure al fine di verificarne l'eventuale sanabilità, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito o implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa ” (cfr. Tar Napoli, Sez. IV, n. 1542 del 3 aprile 2012). Così pedissequamente si afferma, con specifico riferimento alla presentazione della domanda di condono ai sensi della l. n. 326 del 2003 successivamente all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione, come avvenuto nel caso di specie, che essa “ produce l'effetto di rendere improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'impugnazione stessa. Invero, il riesame dell'abusività dell'opera al fine di verificarne l'eventuale sanabilità - provocato dall'istanza degli interessati - comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito (di accoglimento o di rigetto), che vale, comunque, a superare il provvedimento impugnato ” (cfr. Tar Napoli, Sez. VI, 9 maggio 2013, n. 2417).

Il ricorso n. 3031/02 è quindi da dichiarare improcedibile per sopravventa carenza di interesse.

IV. Il ricorso n. 2501/2002 va invece esaminato nel merito, non potendosi escludere la permanenza dell’interesse alla decisione in capo al ricorrente, che si è peraltro opposto alla eccezione d’improcedibilità sollevata dal resistente.

Il ricorso è fondato.

In particolare, persuade il Collegio la censura, avente rilievo preliminare ed assorbente, di cui al primo secondo motivo di gravame, con la quale l’istante lamenta il difetto di motivazione nel quale l’Amministrazione sarebbe incorsa per non avere specificato il provvedimento impositivo del vincolo preordinato all’esproprio secondo i parametri fissati dall’art. 13 della l.n. 47/85. Invero, in base a tale norma, che è fedelmente riproposta nel successivo art. 36 d.p.r. n. 380/2001, si richiede per la sanatoria delle opere realizzate senza concessione e delle varianti non autorizzate, che l’opera sia conforme tanto alla normativa urbanistica vigente al momento della realizzazione dell’opera, quanto a quella vigente al momento della domanda di sanatoria, ed è una disposizione la cui ratio è legata al contrasto all’inerzia dell’Amministrazione. Si avverte, quindi, in giurisprudenza (C. Stato, Sez. V, 11 giugno 2013, n. 3220;
idem, 13 febbraio 1995, n. 238) che da ciò è dato desumere “ che, se sussiste la doppia conformità, a colui che ha richiesto la sanatoria non può essere opposta una modificazione della normativa urbanistica successiva alla presentazione della domanda;
tale ratio della norma è del tutto comprensibile, quindi, e compatibile con i precetti costituzionali di cui all'art. 97 Cost. Pertanto, in sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, contenente l'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 13, l. 28 febbraio 1985, n. 47, l'Autorità amministrativa, che non è chiamata a compiere scelte discrezionali, deve esclusivamente accertare la c.d. doppia conformità dell'intervento realizzato alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti (generali e di attuazione), oltre che la sua non contrarietà rispetto a previsioni rivenienti da strumenti urbanistici solo adottati (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 17 settembre 2007, n. 4838;
sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1126)
”.

Orbene, a fronte di tale precisi parametri temporali fissati dal citato art. 13, l’Amministrazione si è limitata a rilevare che “ l’opera realizzata contrasta con la strumentazione urbanistica vigente in quanto configura la realizzazione di una volumetria in zona a destinazione pubblica con vincolo espropriativo ”, senza quindi operare alcun riferimento all’epoca alla quale risale l’introduzione di detta disposizione vincolistica. Ricorre quindi il lamentato difetto motivazionale, tale da inficiare con assorbimento di ogni altra censura, la legittimità dell’impugnato diniego, che pertanto va annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

V. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

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