TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-11-20, n. 202306363

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-11-20, n. 202306363
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202306363
Data del deposito : 20 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2023

N. 06363/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03486/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3486 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R L D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Anas Spa, Alma Mater Studiorum Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Autostrade per L'Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Gentile, Giovanna Fersurella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Gentile in Roma, via Sebino n. 29;
Comune di Cardito, Regione Toscana, Città Metropolitana di Milano, Liceo Scientifico Statale Bonaventura Rescigno, Città Metropolitana di Reggio Calabria Stazione Unica Appaltante Metropolitana, Comune di Placanica, Azienda Usl Toscana Sud Est, Publiacqua S.p.A., Azienda Specialistica Ospedaliera dei Colli, Ente di Decentramento Regionale di Trieste, non costituiti in giudizio;
Comune di Maropati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Iamundo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Trenitalia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Crisci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Giuseppe Verdi 8;
Citta Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vera Berardelli, Massimo Maurizio Marsico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Croppo, Daniela Iuri, Marina Pisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Cosio Valtellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Dal Molin, Gino Ambrosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Di Nitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci, 24;

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Di Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:


della nota prot. n.-OMISSIS-, con cui la Prefettura di Napoli ha disposto informativa antimafia nei confronti della società ricorrente ai sensi degli artt. 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.


Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 12\1\2022:


della delibera di ritiro dell'aggiudicazione della Trenitalia S.p.a. n. -OMISSIS-;
della determina di revoca dell'aggiudicazione del Comune di Cardito n. -OMISSIS-;
della risoluzione di Autostrade per l'Italia S.p.a. del -OMISSIS-;
della determinazione di revoca dell'aggiudicazione dell'USL Toscana n. -OMISSIS-;
della risoluzione di Autostrade per l'Italia S.p.a. contratto di appalto rep. n.-OMISSIS-;
della comunicazione di esclusione della Città Metropolitana di Napoli bando -OMISSIS-;
della comunicazione di esclusione della Città Metropolitana di Napoli bando -OMISSIS-;
della comunicazione di esclusione della Città Metropolitana di Napoli bando -OMISSIS-;
della comunicazione di esclusione della Città Metropolitana di Napoli bando -OMISSIS-;
della comunicazione di esclusione della Città Metropolitana di Napoli bando -OMISSIS-;
della comunicazione di esclusione della Città Metropolitana di Napoli bando -OMISSIS-;
della comunicazione di esclusione della Città Metropolitana di Napoli bando -OMISSIS-;
della comunicazione di esclusione della Città Metropolitana di Napoli bando -OMISSIS-;della determina di revoca dell'aggiudicazione della Città Metropolitana di Milano n. -OMISSIS-;
della determina di revoca dell'affidamento del Liceo Statale B. Rescigno di Roccapiemonte n.-OMISSIS-;della comunicazione di esclusione della Città Metropolitana di Reggio Calabria del -OMISSIS-;della determina di revoca aggiudicazione Città Metropolitana di Reggio Calabria n. -OMISSIS-;
della comunicazione di revoca dell'aggiudicazione di Autostrade per l'Italia S.p.a. del -OMISSIS-;
della revoca aggiudicazione della Publiacque S.p.A. del -OMISSIS-;
di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.


Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4/3/2021:


a) del provvedimento del -OMISSIS-, comunicato a mezzo p.e.c. il successivo 21/12/2020 con prot. n. -OMISSIS-, con cui l'Amministratore Delegato della Publiacqua S.p.A. ha comunicato alla ricorrente la conferma della revoca dell'affidamento dei Lavori di “-OMISSIS-” prot. n. -OMISSIS-, di cui alla procedura negoziata n. -OMISSIS- – C.I.G. -OMISSIS-, sul rilievo che le misure interdittive disposte dalla competente Autorità ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/11 sono causa di esclusione dalla procedura di gara per i pubblici appalti e di risoluzione dei contratti pubblici ai sensi degli artt. 80 e 108 del D. Lgs. 50/16;

b) della nota del Registro Ufficiale.-OMISSIS- con cui la Area Gare, Stazione Unica Appaltante, Espropri Direzione Gare e Contratti dell'ente, Espropri, SUA della Città Metropolitana di Napoli ha comunicato alla ricorrente la esclusione dalla Procedura telematica aperta per l'affidamento dei lavori di Riqualificazione tratto stradale della SP500 “-OMISSIS-” Importo € -OMISSIS-, di cui al bando -OMISSIS-- CIG: -OMISSIS- ai sensi dell'art. 80, co.2 del D.lgs. n. 50/2016, giusta nota R.U.I. -OMISSIS- dell'UTG di Napoli;

c) della nota di registro n. -OMISSIS-, trasmessa a mezzo p.e.c in data 28/12/2020, con cui la Area Gare, Stazione Unica Appaltante, Espropri Direzione Gare e Contratti dell'ente, Espropri, SUA della Città Metropolitana di Napoli ha comunicato alla ricorrente la esclusione dalla Procedura telematica aperta per l'affidamento mediante accordo quadro, dei lavori di sistemazione rete viaria gruppo assi a scorrimento veloce ex ss -OMISSIS- nc ed ex ss -OMISSIS- racc. Importo complessivo lavori Euro -OMISSIS- (Iva esclusa), di cui al bando -OMISSIS-- CIG: -OMISSIS-ai sensi dell'art. 80, co.2 del D.lgs. n. 50/2016, giusta nota R.U.I. -OMISSIS- e n.-OMISSIS- dell'UTG di Napoli;

d) Della Determinazione n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Maropati ha disposto la risoluzione del contratto n. -OMISSIS-, siglato con la ricorrente in data -OMISSIS-, e per l'effetto la revoca della determina di aggiudicazione definitiva n. -OMISSIS- e di quella successiva n. -OMISSIS-, avente a oggetto lavori di adeguamento sismico dell'edificio comunale della sede Protezione Civile ubicato in via -OMISSIS-, in conseguenza della sopravvenuta informativa interdittiva antimafia a carico dell'affidatario;

e) della nota prot. n. -OMISSIS- con cui la Direzione IV Tronco – Firenze di Autostrade per l'Italia S.p.a. ha disposto a carico della ricorrente la escussione della cauzione definitiva rilasciata dalla Finanziaria Romana mediante polizza n. -OMISSIS- per l'importo di euro 100.653,00, in relazione alla gara COD. -OMISSIS- CIG (Codice Identificativo Gara) -OMISSIS-, del cui contratto è stata disposta la risoluzione;

f) della Deliberazione n. -OMISSIS-, pubblicato all'Albo pretorio on-line in pari data, con cui il Direttore Generale della Azienda Specialistica Ospedaliera Dei Colli – Monaldi - -OMISSIS- - C.T.O. di Napoli ha disposto, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la risoluzione del contratto di appalto CIG:-OMISSIS-, avente a oggetto i lavori di “adeguamento igienico funzionale dei locali del Magazzino Generale presso l'Ospedale D. -OMISSIS-”, stipulato con il -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, per l'importo netto di € -OMISSIS-;

g) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Napoli, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Autostrade per L'Italia S.p.A., della -OMISSIS-, del Comune di Maropati, di Trenitalia Spa, della Città Metropolitana di Napoli, di Anas Spa, di Alma Mater Studiorum Bologna, della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Cosio Valtellino e della Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 ottobre 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato il -OMISSIS- - -OMISSIS-, alla quale aderiscono 49 imprese consorziate, operante nel settore degli appalti pubblici a far data dal 2012, ha impugnato, previa adozione di misura cautelare, la nota prot. n.-OMISSIS-, pervenuta in pari data, con cui la Prefettura di Napoli ha disposto nei suoi confronti informativa antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e comunicato l'avvio del procedimento relativo alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese di cui all'art. 32, co. 10, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché tutti gli atti richiamati nella interdittiva antimafia e quelli presupposti e connessi.

Il gravame è affidato alla denuncia di un’unica articolata doglianza con cui si deduce:

I) SULLA ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO ANTIMAFIA PER VIOLAZIONE ARTT. 91 D.LGS. 159 DEL 06/09/2011 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE - VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE – INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI – SVIAMENTO – ILLOGICITA’ – TRAVISAMENTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA ”.

Il provvedimento prefettizio impugnato sarebbe illegittimo per carenza assoluta di istruttoria, difetto di motivazione, eccesso di potere e travisamento dei fatti, non sussistendo i presupposti che possano giustificare, anche solo in via cautelativa, la formulazione di un giudizio sfavorevole sul conto della ricorrente ai fini della prevenzione antimafia.

In via istruttoria la ricorrente insta affinché sia disposto a carico della Prefettura di Napoli il deposito di tutti gli atti istruttori posti a fondamento del procedimento conclusosi con la adozione del provvedimento interdittivo gravato.

Le Amministrazioni intimate si sono ritualmente costituite in giudizio per resistere al ricorso opponendone l’infondatezza nel merito.

Con decreto cautelare n. -OMISSIS- il Presidente della Sez. I di questo Tribunale ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4.11.2020. Con il medesimo decreto è stato ordinato alla Prefettura- U.T.G. di Napoli di depositare copia autentica del provvedimento interdittivo impugnato, nonché tutti gli atti, i verbali istruttori e gli accertamenti sui quali si fonda, ed ogni altro atto utile ai fini della decisione.

In data 2-OMISSIS-, in ottemperanza all’ordine impartito, la Prefettura di Napoli ha depositato, tra l’altro, il verbale GIA del -OMISSIS-.

Sulla scorta della documentazione depositata, quindi, con propria memoria difensiva, la ricorrente ha ribadito la fondatezza delle doglianze espresse in sede di ricorso.

All’esito dell’udienza camerale del giorno 11 novembre 2020 questo Tribunale, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha respinto la domanda di tutela cautelare perché non sorretta dal prescritto fumus boni iuris in quanto il provvedimento prefettizio ha dato adeguato conto delle ragioni che fanno presumere l’esistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa all’interno del -OMISSIS- ricorrente (desumibili, tra gli altri, dalla circostanza che la -OMISSIS-, che detiene il 70% del capitale del consorzio, è stata attinta da interdittiva antimafia ”.

Avverso detta ordinanza la ricorrente ha interposto appello innanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. -OMISSIS-, lo ha respinto.

Con successivi ricorsi per motivi aggiunti del 16.12.2020 e del 18.02.2021 il -OMISSIS- ricorrente ha impugnato, altresì, i consequenziali atti interruttivi correlati all’informativa interdittiva, adottati dalle resistenti stazioni appaltanti, denunciando l’illegittimità derivata dei medesimi, in quanto affetti dallo stesso vizio dedotto con il ricorso introduttivo.

Con il secondo atto per motivi aggiunti il -OMISSIS- ricorrente ha dedotto anche due distinti vizi autonomi che si appuntano, rispettivamente, il primo, sul provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui la Publiacqua S.p..A. ha confermato la revoca dell’affidamento dei Lavori di “-OMISSIS-” prot. n. -OMISSIS-, di cui alla procedura negoziata n. -OMISSIS- – C.I.G. -OMISSIS-, ed il secondo, sul provvedimento prot. n. -OMISSIS- con cui la Direzione IV Tronco – Firenze di Autostrade per l’Italia S.p.a. ha richiesto alla ricorrente il pagamento integrale della cauzione definitiva rilasciata mediante polizza n. -OMISSIS- dalla Finanziaria Romana per l’importo di euro 100.653,00, in relazione alla gara COD. -OMISSIS- CIG (Codice Identificativo Gara) -OMISSIS-.

Le censure autonome dedotte con il secondo atto per motivi aggiunti sono così formulate:

“I) SULLA ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI CUI ALLA LETTERA A) DEL PRESENTE ATTO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 10 DELLA L. N. 241/90 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CIVILISTICI DI RECIPROCA LEALTÀ, CORRETTEZZA E BUONA FEDE EX ARTT. 1175, 1375, 1356, 1366, 1371 - CARENZA DEI PRESUPPOSTI - TRAVISAMENTO DEI FATTI - ERRONEA INTERPRETAZIONE - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - INADEGUATA MOTIVAZIONE.

II) SULLA ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI CUI ALLA LETTERA E) DEL PRESENTE ATTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 103,

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