TAR Lecce, sez. II, sentenza 2014-03-31, n. 201400885

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2014-03-31, n. 201400885
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201400885
Data del deposito : 31 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00461/2014 REG.RIC.

N. 00885/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00461/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 461 del 2014, proposto da:
I A F, rappresentato e difeso dall'avv. S S D, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro

Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. E C, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Municipio;
Commissione Esaminatrice c/o Comando Polizia Municipale di Lecce, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di non ammissione della parte ricorrente alla prova orale del concorso pubblico per titoli ed esami bandito dal Comune di Lecce per la copertura di n. 32 posti di "Istruttore di Vigilanza" cat. C, a tempo indeterminato e parziale pari a 23 ore settimanali, Settore Polizia Locale;

- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale e, in particolare, del giudizio espresso nel verbale della commissione esaminatrice n. 20 del 27.11.2013, con cui è stato assegnato il voto di 15/30 alla prova scritta della parte ricorrente, con conseguente sua inidoneità a sostenere la prova orale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 il dott. M R e uditi l’avv. G. Petruzzi, in sostituzione dell'avv. E. Sticchi Damiani, per la parte ricorrente e, nei preliminari, l’avv. E. Ciulla per la P.A.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che:

la parte ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 32 posti di "Istruttore di Vigilanza" cat. C, a tempo indeterminato e parziale pari a 23 ore settimanali, Settore Polizia Locale e non è stata ammessa a sostenere le prove orali per aver conseguito nelle prove scritte un punteggio inferiore (15/30) a quello minimo (21/30) richiesto dal bando per l’ammissione agli orali;

l’istante impugna gli atti della procedura concorsuale ritenendoli affetti dai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, con particolare riferimento al difetto di motivazione per insufficienza del voto numerico e alla violazione del principio dell’autovincolo;

si è costituito in il Comune di Lecce chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.

Considerato che:


con sentenza n.175 del 2011 la Corte Costituzionale ha reputato il criterio del punteggio numerico idoneo ad esprimere un giudizio sufficientemente motivato, precisando che esso risponde ad esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97, primo comma, Cost.) che rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni esaminatrici, delle ragioni che hanno condotto ad un giudizio di non idoneità, avuto riguardo sia ai tempi entro i quali le operazioni concorsuali o abilitative devono essere portate a compimento, sia al numero dei partecipanti alle prove;

non vi è stata violazione del principio dell’autovincolo avendo, nel caso di specie, la commissione esaminatrice evidenziato gli errori commessi dalla parte ricorrente mediante l’apposizione di appositi segni grafici (sottolineatura dei concetti errati);

la valutazione degli elaborati concorsuali della parte ricorrente, compiuta dalla commissione giudicatrice nell’esercizio della cd. discrezionalità tecnica, non appare affetta da profili di palese inattendibilità, rientrando in quel margine di fisiologica ed eliminabile opinabilità che caratterizza i concetti giuridici indeterminati. Com’è noto, nel formulare il giudizio tecnico sugli elaborati concorsuali l’amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche ed opinabili, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità (cd. concetti giuridici indeterminati): e, invero, nell’attribuire i punteggi alle prove scritte redatte dai vari candidati, l'amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco (es. accertamento dell'altezza di un determinato candidato o del grado alcolico di una determinata sostanza), ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità.

La parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale della PA o ad autostimare differentemente i titoli posseduti o i propri elaborati, anche se con l’ausilio di un tecnico di fiducia, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell'idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica.

Laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla PA (es. attribuzione di un punteggio inferiore a quello autostimato dal candidato) il Giudice Amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della PA la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile (quello della commissione esaminatrice) con uno altrettanto opinabile (quello del consulente o del giudice), assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A.

Nel caso di specie, dalla lettura degli atti, non emergono profili di palese inattendibilità nella valutazione degli elaborati concorsuali della parte ricorrente e più in generale nelle operazioni tecniche compiute dalla P.A. Il giudizio di non ammissione dell’istante alle prove orali formulato dalla commissione di esperti - pur opinabile come tutti i giudizi tecnici espressi dalle commissioni giudicatrici nell’ambito di esami universitari o abilitativi e di concorsi pubblici – non appare irragionevole o implausibile, rientrando in quella soglia di fisiologica ed ineliminabile opinabilità (cd. margine di elasticità) che si ritiene insindacabile ove non affetta da profili di palese inattendibilità o illogicità manifesta (sul tema la giurisprudenza amministrativa è pacifica: i descritti limiti al sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica sono stati recentemente confermati anche da Cass., Sez. Un., sentenza 20 gennaio 2014 n. 1013).

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso proposto dalla parte ricorrente va rigettato poiché infondato nel merito.

La natura delle questioni trattate suggerisce, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.

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