TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-02-03, n. 202200323

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-02-03, n. 202200323
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202200323
Data del deposito : 3 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2022

N. 00323/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00005/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5 del 2019, proposto da:
V V, V P e S P, rappresentati e difesi dall'avvocato E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Rofrano in persona del legale rappresentante pro tempore , e Commissario ad Acta , non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum :
R S, rappresentata e difesa dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1) del diniego di condono edilizio n. 9/2018 del 26.10.2018;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

Con decreto di trasferimento del G.E. presso il Tribunale di Vallo della Lucania del 23.03.2011, il dante causa delle ricorrenti acquistava un immobile, sito nel Comune di Rofrano, al foglio 15 p.lla n. 385, articolato in tre livelli: piano terra, piano primo e secondo, composta di complessivi vani 4,5 catastali.

Tale immobile era realizzato in virtù di concessione edilizia n. 45/95, prot. n. 1340, del 4.02.1995, corredato dalla autorizzazione per il vincolo idrogeologico ex L.R. 13/87;
dal parere della Soprintendenza B.A.A.S. di Salerno con nota prot. n. 27421 del 21.9.1994 con relativo nulla-osta comunale n. 2540 del 18.06.1994 ai fini del vincolo paesaggistico nonchè dal parere favorevole rilasciato dal Ministro dell’Ambiente-Servizio Conservazione della Natura con nota prot. n. 5591.041.P.94.

Con nota prot. n. 2502 del 30.06.2017, le ricorrenti, quali aventi causa dell’acquirente, presentavano domanda di sanatoria, ai sensi dell’art. 32 del d.l. 269 del 30.09.2003, convertito dalla L. n. 326 del 24.11.2003, per una serie di abusi edilizi realizzati.

Con il provvedimento del 26.10.2018, n. 9, il Comune di Rofrano rigettava l’istanza de qua , assumendo trattarsi di abusi soggetti ad insanabilità assoluta, e quindi ritenendo abusivi la realizzazione del piano terra, l’allargamento del primo piano mediante tompagnatura del porticato per una superficie di mq. 24,04 ed una volumetria di mc. 71,92 e, la “maggiore altezza del colmo da mtr. 1,00 a mtr 1,90 completamente inaccessibile senza nessun aumento né di superficie né di volumetria”.

Avverso l’atto de quo , insorgono le ricorrenti in epigrafe, proponendo gravame di annullamento, mediante ricorso, notificato il 28.12.2019 e depositato il 2.01.2019, assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nell’unico motivo di gravame, così sintetizzate:

1)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 30.09.2003, N. 269, CONVERTITO DALLA L. 24.11.2003, N. 326, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 32,

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