TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2014-12-05, n. 201401342

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2014-12-05, n. 201401342
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201401342
Data del deposito : 5 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01316/2014 REG.RIC.

N. 01342/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01316/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2014, proposto da:
R O, rappresentato e difeso dall'avv. A R, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima, 3;

contro

U.T.G. - Prefettura di Bergamo, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

DEL PROVVEDIMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’

IMMIGRAZIONE DI BERGAMO IN DATA

12/6/2014, DI RIGETTO DELL’ISTANZA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Bergamo e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Rilevato:

- che la documentazione rassegnata dallo straniero per attestare la presenza in Italia deve afferire a un periodo ragionevolmente ravvicinato rispetto alla data utile (31/12/2011) indicata dal legislatore (cfr. sentenza Sezione 12/3/2014 n. 242);

- che correttamente l’amministrazione ha ritenuto inidonea la certificazione disconosciuta dall’autorità sanitaria che l’avrebbe rilasciata;

- che tuttavia la cittadina straniera ricorrente ha esibito, nel corso dell’iter procedimentale, un ulteriore argomento di prova, e in particolare la dichiarazione di Oikos Onlus di Lallio (BG), attestante la sua sottoposizione a visite mediche nelle giornate del 30/11/2011, 1/2/2012, 15/2/2012 e 12/5/2012;

Evidenziato in diritto:

- che il Centro predetto (che eroga assistenza medica di primo livello alle persone non iscritte ovvero non iscrivibili al SSN) può essere assimilato agli “organismi pubblici” ai sensi del parere dell’Avvocatura generale dello Stato, reso al Ministero dell’Interno in data 4/10/2012;

- che il parere predetto fornisce un’ampia interpretazione della locuzione “organismo pubblico” utilizzata dal D. Lgs. 109/2012, fino a comprendervi soggetti, anche privati, che istituzionalmente svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico come quello di cui alla presente controversia (sentenza breve Sezione 11/2/2014 n. 144);

- che il Collegio ha già ritenuto di valorizzare le attestazioni rilasciate da istituti religiosi (in particolare la Caritas) che si occupino di accoglienza o assistenza agli stranieri (cfr. sentenza breve Sezione 13/5/2014 n. 504);

- che analogo ragionamento può essere sviluppato con riguardo alle Associazioni di volontariato e alle ONLUS che forniscono assistenza e servizi ai cittadini extracomunitari, promuovendo la loro integrazione e il loro inserimento nel tessuto sociale (cfr. sentenza breve Sezione 6/11/2014 n. 1194, sulla frequenza di un corso di lingua italiana);

Ritenuto:

- che è stato addotto un dato fattuale suscettibile di attestare la presenza della ricorrente in Italia al 31/12/2011;

- che, a supporto della dichiarazione, è stata depositata una scheda su carta intestata della Onlus, che racchiude alcune informazioni personali della ricorrente;

- che l’errore di trascrizione di una lettera del nome appare del tutto plausibile, anche alla luce della nota della Presidente dell’Associazione la quale dà conto della coincidenza di tutti gli altri dati anagrafici e della difficoltà di comprendere bene sotto dettatura (la cittadina straniera, al momento dell’accesso alla struttura, non aveva con sé il passaporto);

- che la Sezione ha stabilito il termine “a ritroso” di 6 mesi rispetto al 31/12/2011, quale intervallo temporale nel cui ambito (secondo un giudizio di verosimiglianza e le regole della comune esperienza) la presenza in Italia può far logicamente presumere la permanenza dello straniero fino alla data fissata dal D. Lgs. 109/2012;

- che la sottoposizione ad alcune visite mediche tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012 comprova la permanenza nel nostro paese nel periodo utile, e consente di ritenere dunque integrato il requisito elevato dal legislatore a presupposto per l’attivazione della procedura di emersione;

- che in conclusione il ricorso è fondato e merita accoglimento, con obbligo della Prefettura di riaprire il procedimento di regolarizzazione (eventualmente attraverso ulteriori approfondimenti presso la ONLUS citata);

- che le spese di giudizio possono essere compensate, in quanto la prova decisiva è stata depositata solo nell’ultima fase dell’ iter procedimentale;

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