TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2014-12-05, n. 201401342
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Testo completo
N. 01342/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01316/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2014, proposto da:
R O, rappresentato e difeso dall'avv. A R, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima, 3;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bergamo, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI BERGAMO IN DATA 12/6/2014, DI RIGETTO DELL’ISTANZA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Bergamo e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato:
- che la documentazione rassegnata dallo straniero per attestare la presenza in Italia deve afferire a un periodo ragionevolmente ravvicinato rispetto alla data utile (31/12/2011) indicata dal legislatore (cfr. sentenza Sezione 12/3/2014 n. 242);
- che correttamente l’amministrazione ha ritenuto inidonea la certificazione disconosciuta dall’autorità sanitaria che l’avrebbe rilasciata;
- che tuttavia la cittadina