TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-03-21, n. 202203248
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Pubblicato il 21/03/2022
N. 03248/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06230/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6230 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Vivenda S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
1) della Comunicazione 31.03.2021, prot. QH20210023211, con la quale Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Direzione Sportelli Unici, U.O. Affissioni e Pubblicità, Ufficio Maxi Affissione, in persona del Direttore, ing. Tonino Egiddi (d’ora in poi anche
solo “Roma Capitale”), ha richiesto a Vivenda S.r.l. di versare ¼ di euro 65.331,00 (euro 16.332,75) a titolo di Canone Unico Patrimoniale per l’anno 2021 per l’affissione provvisoria da installare sui ponteggi da erigere in occasione delle opere di restauro dell’immobile sito in Roma, Corso Vittorio
Emanuele II civ. 187;
2) della Comunicazione 9.04.2021, prot. QH20210024675, con la quale Roma Capitale ha richiesto a Vivenda S.r.l. di versare euro 46.816,72 a titolo di Canone Unico Patrimoniale per l’anno 2021 per l’affissione provvisoria da installare sui ponteggi da erigere in occasione delle opere di restauro dell’immobile sito in Roma, via Denza civ. 27 ang. Piazza Euclide;
3) della Comunicazione 14.05.2021, prot. QH20210035909, con la quale Roma Capitale ha richiesto a Vivenda S.r.l. di versare euro 103.021,74 per l’anno 2021, euro 62.775,39 per l’anno 2022, euro 22.047,51 per l’anno 2023 a titolo di Canone Unico Patrimoniale per l’affissione provvisoria da
installare sui ponteggi da erigere in occasione delle opere di restauro dell’immobile sito in Roma, via di S. Maria in Cosmedin angolo via della Greca;
4) ove occorra, della Comunicazione 18.02.2021, prot. QH20210012956, con la quale Roma Capitale ha quantificato (in via provvisoria) il Canone Unico Patrimoniale per l’anno 2021 per l’affissione pubblicitaria in Corso Vittorio Emanuele II civ. 187 in euro 65.331,00, in applicazione della tariffa standard giornaliera ex art. 1, co. 827, L. n. 160/2019, nella quale veniva precisato che “i versamenti di cui sopra potranno essere soggetti a conguaglio in virtù dell’emissione di eventuali Deliberazioni che introducano variazioni/modifiche delle tariffe”;
5) della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 141 del 15 dicembre 2020, contenente Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni in conseguenza della intervenuta Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) e ripubblicazione del Regolamento sulla Pubblicità di Roma Capitale;
6) ove occorra, della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 1° febbraio 2021, contenente la Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei Servizi pubblici a domanda individuale e servizi pubblici diversi. Anno 2021;
7) ove occorra, della nota del 23.02.2021, prot. QH20210013748, con la quale Roma Capitale ha comunicato a Vivenda S.r.l. l’entrata in vigore della D.A.C. n. 8/2021;
8) ove occorra, della Deliberazione della Giunta Capitolina seduta del 21-22 dicembre 2020, n. 330
9) della Deliberazione della Giunta Capitolina seduta del 16 marzo 2021, n. 52, Modifiche ed integrazioni della deliberazione della Giunta Capitolina n.330 del 21/22 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Servizi pubblici a domanda individuale e servizi pubblici diversi. Tariffe anno 2021 e approvazione della percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale”;
10) della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina seduta del 7 aprile 2021, n. 25, Modifiche della deliberazione della Assemblea Capitolina n. 8 dell’1 febbraio 2021 avente ad oggetto “Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei Servizi pubblici a domanda individuale e servizi pubblici diversi. Anno 2021, che ha confermato la disciplina e la quantificazione del C.U.P. prevista nella D.G.C. n. 52/2021;
quanto ai motivi aggiunti:
12) della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Direzione Sportelli Unici, U.O. Affissioni e Pubblicità, P.O. Affissioni e Pubblicità – Servizio Tecnico, Servizio Affissioni e Pubblicità – Servizio Tecnico, Segreteria di Direzione Affissione e Pubblicità, a firma del Direttore ing. Tonino Egiddi, n. rep. QH/292/2021, n. prot. QH/40922/2021, del 1° giugno 2021, con la quale Roma Capitale ha autorizzato Vivenda S.r.l. alla installazione della esposizione pubblicitaria, composta da 2 teli in pvc posti sulle strutture di ponteggio e recinzioni di cantiere erette in occasione delle opere di restauro dell’immobile sito in Roma, via di Santa Maria in Cosmedin n. 5, angolo via della Greca;
e per la declaratoria
- della inesistenza del diritto di Roma Capitale a pretendere somme a titolo di Canone Unico Patrimoniale in applicazione dei provvedimenti impugnati;con conseguente accertamento del diritto di Vivenda S.r.l. alla restituzione delle somme versate (e non dovute) a titolo di Canone Unico Patrimoniale in applicazione dei provvedimenti impugnati;
con conseguente condanna
- alla restituzione/rimborso, in favore di Vivenda S.r.l., delle somme versate (e non dovute) a titolo di Canone Unico Patrimoniale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente Vivenda s.r.l. svolge l’attività di restauro conservativo di immobili privati, ecclesiastici e pubblici e finanzia in parte i lavori mediante le affissioni pubblicitarie su pannelli predisposti sui ponteggi e sulle recinzioni dei cantieri eretti per i lavori.
Vivenda, al fine di ottenere l’autorizzazione ad esporre pannelli pubblicitari sui ponteggi e sulle recinzioni di nuovi cantieri, ha presentato tre diverse istanze al Comune di Roma Capitale.
Nello specifico, in data 18.02.2021, il Comune di Roma Capitale ha dato riscontro all’istanza presentata dalla ricorrente per l’immobile sito in Corso Vittorio Emanuele II n. 187, richiedendo il pagamento, per intero, del Canone Unico Patrimoniale per un importo pari ad euro 65.331,00 al fine del rilascio del titolo autorizzativo relativo ad una superficie di affissione mq 178,50, per il periodo espositivo indicato (1.04.2021-30.11.2021, per 244 giorni). Il canone veniva determinato in applicazione della “tariffa standard giornaliera” di euro 2,00 (art. 1, comma 827, legge. n. 160/2019), alla quale era stata applicata la riduzione del 25 % quale misura di sostegno delle imprese colpite dalla crisi economica generata dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 (riduzione prevista dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 1° febbraio 2021), salvo conguaglio in virtù di “eventuali Deliberazioni”.
La medesima società istante ha comunicato a Roma Capitale (cfr. nota del 26.2.2021) che la richiesta di pagamento era illegittima per diversi motivi. Con un’ulteriore comunicazione (cfr. nota del 31.3.2021) il Comune comunicava alla Società che, al fine del rilascio del titolo, poteva essere versato un acconto pari ad euro 16.322,75 per l’annualità 2021 in attesa della definizione delle tariffe del canone, rimanendo ferma la possibilità del conguaglio a seguito della “variazione/modifiche delle tariffe” in corso.
La ricorrente ha così provveduto a versare, in data 6.4.2021, l’acconto indicato al fine di ottenere il titolo autorizzativo. Quindi Roma Capitale, con provvedimento del 13.4.2021 rilasciava l’autorizzazione per l’affissione pubblicitaria per l’immobile in questione, specificando che, una volta definito il regime tariffario alla luce della nuova disciplina legislativa, la società avrebbe dovuto versare l’importo restante.
Con riferimento all’istanza presentata dalla ricorrente per l’immobile sito in via Denza n. 27 (Piazza Euclide), il Comune richiedeva il versamento della somma di euro 46.816,72 a titolo di Canone Unico Patrimoniale per l’anno 2021 in relazione ad un’affissione pubblicitaria di mq 90 per la durata 244 giorni, calcolato secondo i criteri di cui alla D.A.C. n° 141/2021 (dell’art. 25, commi 2 bis e 3) e applicando la predetta riduzione del 25%, salvo conguaglio.
In data 13.04.2021, Vivenda trasmetteva l’intero importo richiesto da Roma Capitale per il restauro dell’immobile sito in via Denza n. 27, riservandosi espressamente di contestare la legittimità della quantificazione del canone e otteneva il provvedimento del 16.4.2021 di autorizzazione all’affissione, sempre salvo conguaglio del canone.
Con riferimento all’istanza presentata dalla ricorrente per l’immobile sito in via Santa Maria in Cosmedin/angolo via della Greca, il Comune richiedeva il versamento della somma di euro 103.021,74 per l’anno 2021 (applicando la predetta riduzione del 25%), euro 62.775,39 per l’anno 2022, euro 22.047,51 per l’anno 2023, a titolo di Canone Unico Patrimoniale, in relazione ad un’affissione pubblicitaria di mq 93 su suolo privato e di mq 150 su recinzione di cantiere per il periodo dal 1.6.2021 al 31.5.2023 per la durata 214 giorni, calcolato secondo i nuovi criteri di cui alla D.A.C. n. 25/2021, salvo conguaglio.
Vivenda trasmetteva la prima di tre rate previste per il canone dovuto per il 2021 e otteneva il provvedimento del 1.6.2021 di autorizzazione all’affissione, sempre salvo corresponsione delle altre rate ed annualità e conguaglio del canone.
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato le comunicazioni di Roma Capitale mediante le quali viene richiesto il pagamento del Canone Unico Patrimoniale per gli immobili anzidetti, nonché le Deliberazioni D.A.C. n. 141 del 15 dicembre 2020, D.C.G. n. 330 del 21-22 dicembre 2020, D.A.C. n. 8 del 1 febbraio 2021, D.C.G. n. 52 del 16 marzo 2021, D.A.C. n. 25 del 7 aprile 2021, nelle parti di interesse, formulando cinque motivi di ricorso.
Con il primo motivo, lamenta la violazione dell’articolo 1 comma 817 della legge n. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) in quanto Roma Capitale, con l’attuale disciplina del Canone Unico Patrimoniale delineata con le deliberazioni impugnate, non avrebbe rispettato il principio di tendenziale invarianza del gettito delineato dalla disposizione citata secondo cui il canone unico patrimoniale “è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone ...”.
Con il secondo motivo di ricorso, deduce la violazione dell’articolo 1, comma 825, della legge n. 160/2019, secondo cui “per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi …”. Ne deriva, ad avviso della ricorrente, che Roma Capitale, nelle determinazioni gravate, avrebbe errato nel parametrare il canone alla tipologia di impianto pubblicitario e a quella dell’ubicazione dell’impianto, laddove avrebbe dovuto utilizzare unicamente il parametro della superficie del mezzo pubblicitario.
Con il terzo motivo, allega la violazione dell’articolo 1, comma 820, della legge n. 160/2019, secondo cui “l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”. Roma Capitale, nel determinare la somma dovuta a titolo di Canone Unico Patrimoniale, avrebbe quindi violato il principio dell’unicità del canone, in quanto tale canone è stato chiesto in aggiunta a quello relativo al rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico già chiesto e ottenuto dall’amministrazione prima di rilasciare i vari titoli autorizzatori per gli impianti pubblicitari.
Con il quarto motivo, evidenzia la manifesta irragionevolezza della c.d. tariffa giornaliera e della c.d. tariffa standard per determinare il Canone in quanto secondo l’attuale disciplina si dovrebbe corrispondere, a titolo di Canone Unico Patrimoniale, una cifra maggiore per un tempo di affissione minore.
Infine, con l’ultimo e quinto motivo di ricorso, lamenta la violazione dell’articolo 3 e 97 della Costituzione in quanto la disciplina prevista dall’art. 30, punto 3, della D.A.C. n. 141/2020, per il rilascio delle autorizzazioni non prevede la possibilità di rateizzare il pagamento del Canone Unico Patrimoniale in caso di autorizzazioni che non superino il tempo di affissione pubblicitaria di un anno solare.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha quindi impugnato, in via derivata e per quanto di interesse, la determinazione di autorizzazione per l’affissione pubblicitaria per l’immobile sito in S. Maria in Cosmedin n. 5.
Con ordinanza n. 11482/2021, la Sezione ha ritenuto “necessario, ai fini del decidere, acquisire dal Comune di Roma Capitale una documentata relazione illustrativa sull’attività istruttoria propedeutica all’approvazione della disciplina sui diritti di istruttoria oggetto del gravame, nonché sulle modalità secondo cui si è addivenuti alla concreta applicazione dei diritti nella fattispecie. Nella relazione si dovrà anche tenere conto delle censure sollevate con il ricorso.”
Roma Capitale ha depositato, in data 23.12.2021, la relazione illustrativa richiesta dal Collegio.
In vista dell’udienza del 9 marzo 2022, le parti si sono scambiate articolate memorie difensive.
La disciplina che regolamenta il Canone Unico Patrimoniale è contenuta nell’articolo 1, commi 816-847, della legge n. 160/2019 (recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”) per cui è utile richiamare il quadro normativo di riferimento dei provvedimenti impugnati.
Il comma 816 dell’art. 1 cit. prevede che “a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” (denominato canone) è “istituito” dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane e “sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all' articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.
Il successivo comma 817 prevede che il predetto canone è “disciplinato” dagli enti “in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”.
Il comma 819 individua invece il “presupposto” del canone: “a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
In presenza di messaggi pubblicitari veicolati mediante impianti installati su aree pubbliche o private, il comma 820 prevede, al fine di evitare duplicazioni di entrate, che “l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”.
Il comma 821 demanda la disciplina del canone agli enti che vi provvedono con regolamento da adottare dal Consiglio comunale o provinciale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui “devono” essere indicati in particolare: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale …”.
Quindi con riferimento al presupposto dell’occupazione delle aree pubbliche si prevede, al comma 825, che il canone è determinato “in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione …”.
Viceversa, con riguardo al presupposto della diffusione di messaggi pubblicitari, il comma 825 prevede che il canone è determinato “in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi …”.
Per quanto concerne la tariffa da applicare in relazione al canone relativo ad entrambi i presupposti sopra indicati, il legislatore ha previsto due tariffe: i) una tariffa standard annua “nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare” che varia in base alla popolazione del Comune;ii) una tariffa standard giornaliera “nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare” che varia anch’essa in base alla popolazione del Comune”.
Il legislatore ha anche dettato le regole sul versamento del canone stabilendo, al comma 835, che il versamento è effettuato “direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari”.
Infine il comma 847 dispone l’abrogazione dei “capi I [Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – ICP e DPA] e II [Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP] del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 [Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari - CIMP] e 63 [Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP] del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme”.
La legge di bilancio n. 160/2019 ha quindi introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2021, il c.d. canone patrimoniale unico o canone unico (di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) che, sostituendo una serie di prestazioni patrimoniali imposte (quali, in particolare, TOSAP, ICP, COSAP, CIMP), riunisce in una sola forma di prelievo coattivo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari.
Il canone unico patrimoniale è quindi, a sua volta, una prestazione patrimoniale imposta che sostituisce tutte le precedenti forme di imposizione poste a carico dei soggetti che, a vario titolo, occupano il suolo pubblico o pongono in essere atti di diffusione di messaggi pubblicitari su beni pubblici o privati.
Con diverse deliberazione della Giunta Capitolina (D.A.C. n. 141 del 15 dicembre 2020, D.C.G. n. 330 del 21-22 dicembre 2020, D.A.C. n. 8 del 1 febbraio 2021, D.C.G. n. 52 del 16 marzo 2021), che si sono susseguite nel corso dell’anno 2020 e 2021, il Comune di Roma Capitale ha istituito e disciplinato, in attuazione della legge n. 160/2019, il canone unico patrimoniale stabilendo le tariffe applicabili al caso concreto e le modalità di riscossione.
Esaminando le doglianze della ricorrente alla luce del quadro normativo su descritto, il primo motivo di ricorso è fondato.
Il comma 817 della legge di bilancio 2020 statuisce espressamente che gli enti locali, nel disciplinare il canone in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che lo stesso sostituisce (c.d. invarianza del gettito in aumento), hanno la possibilità, per raggiungere tale obiettivo, di variare il gettito modificando le tariffe base stabilite dal legislatore nei commi 826 (“tariffa standard annua”) e 827 (“tariffa standard giornaliera”).
La legge menzionata conferisce, quindi, un potere discrezionale all’amministrazione di modulare il canone in funzione delle specificità della singola realtà territoriale, in applicazione del principio di autonomia finanziaria di entrata ai sensi dell’art. 119 Cost..
La questione di diritto che si pone riguarda il corretto uso che l’amministrazione comunale ha fatto della discrezionalità conferitale nel disciplinare il quantum del Canone Unico Patrimoniale che ha istituito.
Va evidenziato come il gettito derivante dal CUP comprende il gettito derivante dalle complessive entrate tributarie e corrispettive che il canone è andato a sostituire ed esso non può essere variato in aumento rispetto al precedente gettito così individuato (comma 817).
Il legislatore ha infatti chiaramente delimitato il potere dei Comuni nel senso di ritenere l'invarianza in aumento del gettito quale limite alle determinazioni comunali, sicchè l'ente ha il potere di disciplinare le tariffe del CUP senza tuttavia poter superare la soglia predefinita del gettito.
Diversamente opinando, infatti, la disciplina verrebbe ad essere sospettata di incostituzionalità, per violazione degli artt. 23 e 119 Cost., non avendo il legislatore statale indicato parametri e limiti specifici ulteriori per delimitare il potere di determinazione in aumento del canone da parte dei Comuni (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 29.11.2021, n. 1428).
Nel caso in esame, il Comune di Roma Capitale ha impiegato in maniera illegittima la discrezionalità amministrativa conferitale dal comma 817 della legge n. 160/2019, in quanto ha determinato il CUP senza in alcun modo determinare, come evidenziato dalla ricorrente e come emerge dagli atti gravati, la soglia del gettito conseguito nel 2020 dalle entrate che sono state sostituite dal Canone Unica Patrimoniale.
Ad avviso del Collegio è anche fondato il secondo motivo di ricorso.
Dal combinato disposto dei commi 819 e 825 della legge 160/2019 si evince chiaramente che il legislatore ha volutamente e consapevolmente escluso, dagli elementi da prendere in considerazione per il computo della tariffa collegata al presupposto del canone costituito dalla diffusione di messaggi pubblicitari, la collocazione e la tipologia dell’impianto pubblicitario, nonché il numero dei messaggi pubblicitari (“… indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi …”). Ne consegue che per le affissioni pubblicitarie installate su aree quali i ponteggi di cantiere posti sugli immobili, pubblici o privati, il Canone Unico Patrimoniale va determinato in base alla sola superficie complessiva del mezzo pubblicitario o dell’impianto. Ciò al contrario di quanto avviene per il diverso presupposto del CUP collegato all’occupazione delle aree pubbliche dove, per l’appunto, si prevede che il canone è determinato “in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione” (comma 824).
Nel caso di specie, il Comune di Roma Capitale, nella Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 141/2020, così come modificata dalla successiva Deliberazione della Giunta Capitolina n. 52/2021 (cfr. Allegato A pag. 85 ss.), ha introdotto tariffe che variano in relazione alla tipologia dell’impianto pubblicitario e all’ubicazione dell’impianto, comportando così un considerevole aumento del quantum del canone. L’amministrazione ha quindi individuato una serie di coefficienti o correttivi che hanno determinato un'illegittima maggiorazione del canone per gli impianti pubblicitari in violazione della previsione del comma 819 lettera b).
È fondato anche il terzo motivo di ricorso.
Come correttamente evidenzia la ricorrente, le richieste di pagamento del Canone Unico Patrimoniale violano il principio di unicità del CUP, sancito dal comma 820, collegato al presupposto della diffusione dei messaggi pubblicitari.
Il principio di unicità del canone implica che il CUP dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari [di cui alla lettera b) del comma 819] esclude di per sé, dal suo computo, il canone dovuto per le occupazioni del suolo pubblico di cui alla lettera a) del medesimo comma 819.
Ed invece dalla documentazione versata in giudizio vi è chiara evidenza che la ricorrente ha dapprima dovuto versare il canone per l’occupazione del suolo pubblico e in seguito, una volta acquisito prova del pagamento del canone, ha ottenuto l’autorizzazione amministrazione previa determinazione e corresponsabile del CUP nel calcolo del quale, peraltro, non si prende in considerazione la precedente corresponsione del canone per l’occupazione del suolo pubblico.
Attesa la radicalità dei vizi fin qui riscontrati che inficiano gli atti impugnati, il quarto motivo di ricorso va assorbito poiché le contestazioni ivi evidenziate sono destinate ad essere superate dall’integrale ri-esercizio del potere amministrativo in senso conformativo alla presente decisione.
Il quinto motivo di ricorso è invece infondato.
La legge n. 160/2019 prevede, al comma 835, che “il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari”. Il legislatore nulla ha disposto in merito alla possibilità di rateizzare o meno il pagamento del canone, sicchè la condotta dell’amministrazione non è può essere censurata sotto il profilo della mancata previsione della rateizzazione del pagamento del canone dovuto.
In conclusione, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono fondati nei limiti e nei termini sopra esposti e vanno pertanto accolti. L’amministrazione comunale è, dunque, tenuta a conformarsi in via esecutiva alla presente decisione, ri-esercitando il potere amministrativo emendato dai vizi di illegittimità ivi accertati e adottando gli atti amministrativi conseguenti alla presente pronuncia giurisdizionale e conseguente restituzione delle somme in favore della ricorrente delle somme versate ove non dovute.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue il principio della soccombenza (art. 26 c.p.a. e art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate in dispositivo.