TAR Lecce, sez. I, sentenza 2021-05-06, n. 202100676
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Pubblicato il 06/05/2021
N. 00676/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01887/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1887 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa n. 15;
per l’annullamento
- dell’atto dirigenziale n. -OMISSIS- del 12/03/2014, notificato il 12 maggio 2014, avente ad oggetto applicazione delle indennità risarcitorie di cui all’art. 267 D. Lgs. n. 42/2004 e art. 1, comma 37, lett. B.1, L. n. 308/2004 per un totale complessivo di Euro 4.-OMISSIS-4,61;
- della perizia del Genio civile di -OMISSIS- del 28/04/2009, citata nell’atto dirigenziale ma allo stato non ulteriormente conosciuta dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 28 aprile 2021 il dott. N D P e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e s.m.i.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, la Sig.ra -OMISSIS- ha impugnato l’atto dirigenziale, in epigrafe indicato, con il quale la Regione Puglia - Servizio Urbanistica ha applicato nei suoi confronti l’indennità risarcitoria di cui all’art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, nella misura complessiva di € 4.-OMISSIS-4,61, per lavori realizzati in assenza di nulla osta paesaggistico ambientale.
1.1. La ricorrente premette in punto di fatto di essere proprietaria di un immobile sito in -OMISSIS-, per il quale aveva a suo tempo presentato - avvalendosi delle previsioni del D.L. n. 310/1995 - richiesta di autorizzazione alla realizzazione di alcune opere interne, nonché di un volume tecnico sull’estradosso di copertura dell’intero fabbricato;in relazione a detto volume tecnico, il TAR Lecce, con sentenza n. 688/2005, statuiva che l’art.8 del D.L. n. 310 cit. escludeva espressamente i volumi tecnici dalla corresponsione dei contributi di cui alla L. n. 10/1977, stante la gratuità dei volumi tecnici, prevista dall’art. 7 D.L. n. 9/1982.
1.2. Espone che in data 10.12.2004 presentava domanda ai sensi del D.L. n. 269/2003 e della L.R.P. n. 28/2003, tesa alla sanatoria dell’abuso edilizio, inerente la “ Trasformazione dei volumi tecnici in volumi abitativi (n. 1 servizio igienico, n. 2 stanze da letto, n. 1 disimpegno… )”.
1.3. Avendo pagato gli oneri concessori e l’oblazione, veniva rilasciata in favore della ricorrente la concessione in sanatoria, ma seguiva poi l’atto dirigenziale in questa sede gravato.
1.4. La Sig.ra -OMISSIS- ha, quindi, dedotto l’illegittimità del provvedimento e ne ha chiesto l’annullamento.
1.5. La Regione Puglia si è costituita in giudizio per resistere, chiedendo la reiezione del ricorso, in quanto infondato, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite.
1.6. Alla pubblica udienza del 28 aprile 2021 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. La ricorrente sostiene in primis che la misura sanzionatoria in questione non sia applicabile per una questione temporale, in quanto il fabbricato fu realizzato - come volume tecnico - nel 1995 e, all’epoca, non era necessario chiedere il nulla-osta paesaggistico, introdotto solo con il D. Lgs. n. 42/2004.
2.1. A suo avviso, sarebbero erroneamente invocate nel provvedimento gravato le norme di diritto sostanziale del D. Lgs. n. 42/2004 e della legge n. 308/2004, che potrebbero trovare applicazione solo per fattispecie insorte successivamente alla loro entrata in vigore e non già per un fabbricato realizzato molti anni prima.
2.2. Nella prospettazione attorea, tale conclusione non muterebbe anche a voler considerare il momento della modifica della destinazione d’uso, in quanto già ultimata alla data del 13.12.2003 (cioè prima dell’entrata in vigore della normativa sanzionatoria applicata dalla Regione).
2.3. La censura non è positivamente apprezzabile.
2.4. Come è evidente, il riferimento al D. Lgs. n. 42/2004, di cui all’atto impugnato, si spiega con il fatto che è questa la norma in vigore al momento dell’adozione dell’atto sanzionatorio in questione;in ogni caso, anche a voler prescindere dall’applicazione del principio tempus regit actum , l’indennità in discorso era già prevista dall’art. 15 della legge n. 1497 del 1939.
2.5. Occorre richiamare, a tal riguardo, il disposto dell’art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in base al quale “ Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, e al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’articolo 15 della citata legge n. 1497 del 1939 ”.
2.6. Si deve considerare, inoltre, che l’applicazione dell’indennità risarcitoria è presupposto imprescindibile per la sanabilità dell’abuso paesaggistico, ai sensi dell’art. 181 del D. Lgs. n. 42/2004, come integrato dalla legge n. 308/2004, art. 1, comma 36.
2.7. Né, in contrario, può rilevare il giudicato di cui alla sentenza del T.A.R. Lecce n. 688/2005, posto che in quel giudizio non si faceva questione della legittimità della realizzazione del vano tecnico, ma (soltanto) della sua assoggettabilità (o meno) alla disciplina in materia di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione.
3. Con ulteriore profilo di censura, la ricorrente si duole del fatto che la sanzione sia stata adottata nonostante l’art. 167, comma 4, sanzioni esclusivamente i lavori realizzati in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica, mentre, nel caso di specie, si è in presenza di un mero cambio di destinazione d’uso.
3.1. La censura non coglie nel segno.
3.2. È principio consolidato in giurisprudenza, dal quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, quello secondo cui « l’indennità prevista dal più volte citato art. 15 [legge n. 1497/1939] costituisce una vera e propria sanzione amministrativa che prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale, non rappresentando una forma di risarcimento del danno », sicché essa « rappresenta una sanzione amministrativa applicabile sia in caso di illeciti sostanziali (compromissione dell’integrità paesaggistica) sia nella ipotesi di illeciti formali (mancanza del titolo autorizzatorio) » (Consiglio di Stato, sez. IV del 25.11.2003, n. 7766).
3.3. Nella specie, è pacifico in atti che il cambio di destinazione d’uso – riguardante un vano tecnico di 37 mq., invece utilizzato come volumetria abitativa, in cui sono presenti due camere da letto, disimpegno e servizio igienico – è stato operato in assenza delle prescritte autorizzazioni edilizie.
4. Il ricorrente ha dedotto, infine, da una parte, la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per il mancato invio di comunicazione di avvio del procedimento;dall’altra, il difetto di istruttoria, in rapporto alla circostanza che l’Amministrazione comunale avrebbe precedentemente dato un nulla-osta per la realizzazione di una tettoia antistante allo stesso immobile , ritenendola ininfluente sotto il profilo paesaggistico.
4.1. Anche tali doglianze sono infondate.
4.2. Va rilevato che l’Amministrazione non dispone di alcuna discrezionalità riguardo all’applicazione o meno della indennità per cui vi è causa.
4.3. Si tratta, sotto questo aspetto, di attività pienamente vincolata, che esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento.
4.4. La determinazione della misura della sanzione, d’altra parte, ha luogo mediante un procedimento ad hoc , che contempla l’applicazione di criteri normativamente previsti, e ciò induce ad escludere qualsiasi esigenza partecipativa nei confronti del privato destinatario della sanzione.
5. Da ultimo, si deve osservare che la sanzione in commento trova applicazione in relazione ad un intervento abusivo, oggetto di regolarizzazione, sicché non è invocabile a raffronto - neppure a livello istruttorio - il diverso caso del nulla-osta paesaggistico rilasciato prima della realizzazione di una nuova opera.
6. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto, siccome infondato.
7. Considerata la vicenda nel suo complesso, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.