TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-11-11, n. 202206977

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-11-11, n. 202206977
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202206977
Data del deposito : 11 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2022

N. 06977/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03431/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3431 del 2021, proposto da
F N, rappresentato e difeso dall'avvocato G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato A F, in Napoli, in via Acitillo, n. 160;

contro

Comune di Agerola, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell’ordinanza n. 2 del 19/05/2021 (R.G. Ordinanze n. 60 del 19/05/2021), emessa dal responsabile del Settore Urbanistica, avente ad oggetto: “ Autorizzazione N. 2336 del 01/08/84 per realizzazione chiosco per la vendita di fiori nei pressi del Cimitero Comunale – Ordinanza ”, con la quale veniva ordinata la rimozione, entro 90 giorni dalla notifica, della struttura del chiosco realizzata per la vendita di piante e fiori posta presso l’area cimiteriale del Comune di Agerola (Na);

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché ignoti ma comunque lesivi degli interessi del ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Michele Buonauro, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il ricorrente, titolare fin dal 1984 di una concessione per l’installazione di un chiosco, realizzato per la vendita di piante e fiori e posto presso l’area cimiteriale del Comune di Agerola, è insorto avverso il provvedimento con cui l’amministrazione locale, a seguito di una più generale attività di verifica sul territorio, ha considerato scaduta appunto la detta concessione, prot. 2538 del 3 marzo 2008, non risultando agli atti alcun atto di proroga.

1.2. Il ricorso è affidato alle censure di violazione delle norme di legge (art. 70, comma 5, del d.lgs. n. 59 del 2010;
art. 6, comma 8, del d.l. 244 del 2016;
art. 1, comma 1180, della l. n. 205 del 2017;
art. 103, commi 2 e 2 sexies, del d.l. n. 18 del 2020;
art. 26 bis del d.l. 241 del 2021) che disporrebbero la proroga legale delle concessioni vigenti;
violazione ed erronea applicazione dell’articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del d. l. n. 34/2020, così come convertito con integrazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, nonché per omissione dell’avviso di avvio del procedimento, violazione del principio di buon andamento e del giusto procedimento;
per difetto di istruttoria e di motivazione.

1.2. Il Comune di Agerola non si è costituito in giudizio.

1.3. Accolta l’istanza cautelare con ordinanza n. 78 del 2022, all’udienza del 19 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

2. Il ricorso è meritevole di positivo apprezzamento.

3. Ed invero, come emerge dalla ricostruzione normativa effettuata nel ricorso introduttivo, la catena delle proroghe ex lege copre effettivamente l’intero arco di tempo, dalla scadenza naturale della concessione fino all’ultima proroga (di dodici anni) disposta dall’articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del d. l. n. 34/2020, così come convertito con integrazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77. Vale solo chiarire che, stante la natura e tipologia della concessione, non sussiste alcun profilo di incompatibilità delle sue proroghe con il quadro normativo euro-unitario, in particolare in mancanza di un interesse trans-frontaliero certo.

3.1. La concessione in oggetto è stata rilasciata in data 3 marzo 2008, con durata triennale;
l’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 5 luglio 2012 n. 83, siccome richiamata dall’art. 70, comma 5, del d.lgs. n. 59 del 2010 (entrato in vigore prima della scadenza della concessione in esame), ne ha disposto la proroga per sette anni (fino al 2017).

3.2. Successivamente l’art. 6, comma 8, del d.l. n. 244 del 2016 (conv. in l. n. 19 del 2017) ne ha disposto la proroga fino al dicembre 2018.

3.3. In seguito è intervenuto l’art. 1, comma 1180, della l. n. 205 del 2017, che ha spostato il termine al 31 dicembre 2020.

3.4. Infine la normativa emergenziale (e, da ultimo, il richiamato art. 181, commi 4-bis e 4-ter, del d. l. n. 34/2020, così come convertito con integrazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77), ha introdotto una nuova proroga per la durata di dodici anni.

4. In ordine a tale aspetto, l’amministrazione comunale non ha proprio speso alcuna argomentazione a difesa del provvedimento adottato, limitandosi a evidenziare la mancanza di atti di proroga della concessione del 2008, senza però considerare il regime di proroga legale (che non abbisogna di alcun atto applicativo) sopra richiamato.

5. Ne consegue l’accoglimento del ricorso per l’illegittimità dell’ordinanza di rimozione, in quanto basata su un erroneo presupposto.

5.1. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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