TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-01-05, n. 202300106

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-01-05, n. 202300106
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300106
Data del deposito : 5 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/01/2023

N. 00106/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00998/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 998 del 2019, proposto da
D B, R B, rappresentati e difesi dall'avvocato V B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Frattamaggiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L P e A G e con loro elettivamente domiciliato presso gli Uffici della Avvocatura comunale.;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Parco Sole Societa' Cooperativa, rappresentato e difeso dall'avvocato P I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cuma n. 28;

per l'annullamento

della Delibera della Giunta Comunale di Frattamaggiore n. 1 dell'8.1.2019 avente ad oggetto “Esproprio Piano di Edilizia Economico Popolare: Atto ricognitivo sui termini espropriativi”, unitamente agli atti presupposti;

Nonché per la condanna dell’Amministrazione alla restituzione dei fondi ed al risarcimento dei danni subiti in dipendenza della illegittima loro occupazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Frattamaggiore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 6 dicembre 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a., la dott.ssa R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono comproprietari di due fondi siti in tenimento del Comune di Frattamaggiore (CE), riportati nel catasto terreni al foglio 7, rispettivamente, particella n.9 di mq 7.074 e particella n.85 di mq 1.045, interessati per la loro intera consistenza da una procedura espropriativa promossa dal Comune di Frattamaggiore per la realizzazione del locale Piano di Edilizia Economica e Popolare.

con delibera di G.C n.233 del 21.11.2005.

Espongono, quindi, che, con delibera di G.C. n.2, del 9.1.2012, veniva approvato un nuovo piano particellare di esproprio e fissati i termini di pubblica utilità. Con decreto n.7884 del 18.4.2012 veniva, quindi, disposta l’occupazione temporanea e d’urgenza dei suddetti fondi di proprietà dei ricorrenti;
l’immissione in possesso interveniva in data 1.6.2012.

Con atto di G.C. n. 246 del 29.12.2016, il Comune di Frattamaggiore decideva, infine, di prorogare i termini di pubblica fino al 9.1.2019 mentre, con provvedimento dirigenziale n.529 del 5.1.2017 veniva prorogato al 9.1.2019 anche il termine dell’occupazione temporanea e d’urgenza disposta con il suindicato decreto n.7884/12.

Con l’impugnata delibera n.1 dell’8.1.2019, tuttavia, la Giunta Comunale di Frattamaggiore, muovendo dall’assunto secondo cui, ai sensi dell’art.13 del D.P.R. n.327/2001, la durata della dichiarazione di pubblica utilità di un PEEP non possa avere una durata inferiore a quella di 18 anni fissata dall’art.9 dellal.n.167/1962 (come modificato dall’art.38 della l.n.865/71 e dall’art.51 della l.n.457/1978), riteneva: “inutiliter dati la delibera di G.C. n.246 del 29.12.2016 ed il provvedimento dirigenziale attuativo prot.n.529/17 … nonchè quanto previsto nel decreto di occupazione d’urgenza prot.n.7884/12” con i quali erano stati previsti termini di pubblica utilità di minor durata (fino al 9.1.2019);
e stabiliva che, in applicazione della suddetta normativa, i termini di pubblica utilità venissero, quindi, a scadere decorsi 18 anni dalla delibera di G.C n.233 del 21.11.2005 di approvazione del PEEP, e dunque “alla data del 21.11.2023.

Le ricorrenti hanno impugnato la delibera in epigrafe indicata lamentando essenzialmente la violazione dell’art. 13 del d.p.r. n. 327/2001 e dell’art. 9 della l. 167/1962 e deducendo che, nella specie, il termine di validità ed efficacia della dichiarazione di p.u. riconnessa al PEEP entro cui perfezionare il procedimento espropriativo doveva essere contenuto in quello quinquennale cui l’Amministrazione si era discrezionalmente autovincolata con la delibera n. 2 del 09.01.2012, non potendo più invocare il termine lungo di 18 anni di cui all’art. 9 della l. 167/1962 (come modificato dall’art. 38 della l. n. 865/1971 e dall’art. 51 della l. n. 457/1978), neanche per effetto del comma 7 dell’art. 13 del d.p.r. n. 327/2001, che richiama in materia la specialità del cit. art. 9

Si costituiva in giudizio il Comune di Frattamaggiore deducendo l’infondatezza delle averse censure ed insistendo per il rigetto del ricorso.

Interveniva in giudizio il Parco Sole società cooperativa, anch’esso opponendosi all’accoglimento del ricorso. Eccepiva, inoltre, l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati.

Alla udienza pubblica di smaltimento del 6 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

Come già rilevato in premessa, il Comune di Frattamaggiore ha approvato una procedura espropriativa la procedura espropriativa per la realizzazione del locale Piano di Edilizia Economica e Popolare, fissando i termini di pubblica utilità e contestualmente approvando il piano particellare di esproprio con delibera G.C. n. 2 del 09.02.2012. Con l’impugnata delibera, invece, il Comune procedeva a rideterminare i termini di pubblica utilità e ne stabiliva la scadenza alla data del 21.11.2023.

Ciò detto, deve osservarsi come, nella determina impugnata, il Comune abbia dato ampiamente atto di tutta l’evoluzione della procedura espropriativa di cui è causa, facendo espressamente menzione delle sue articolate e distinte fasi procedimentali e rilevando, in particolare, come, già con determina dirigenziale n. 620 del 25.05.2010, si erano approvati i verbali della Commissione incaricata di effettuare l’assegnazione delle aree edificabili ricadenti nel PEEP e l’accedente graduatoria definitiva delle cooperative concorrenti;
erano stati, poi, approvati i piani particellari di esproprio e rilasciati i permessi di costruire;
era, infine, avvenuta l’immissione in possesso dei beni ed inviate alle cooperative assegnatarie le specifiche per la messa a disposizione delle indennità loro spettanti.

Come opportunamente rilevato dall’interventtrice ad opponendum, quindi, la delibera gravata risulta intervenuta in una fase già avanzata della procedura, tanto che già vi si individuavano in essa gli assegnatari, tra i quali appunto l’interventrice, e già vi risultava avvenuta l’immissione nel possesso dei terreni oggetto di esproprio. Per tale ragione, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla società interventrice, merita accoglimento atteso che la delibera impugnata, volta a rideterminare i termini di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, riverbera in maniera incontestabile i suoi effetti su tutti gli assegnatari dei suoli facenti parte del PEEP che hanno già maturato il diritto ad edificare su quei lotti e che vedrebbero leso tale diritto per effetto del suo annullamento.

Ed invero, si è rilevato, sul punto, che “lo stretto collegamento, ricavabile dal quadro sopra descritto, fra individuazione delle aree, programma costruttivo originariamente individuato nell’àmbito delle finalità connesse alla applicazione dell’art. 51 della legge n. 865/71 e finanziamento statale preventivato a favore di determinati soggetti nella loro qualità di soggetti attuatori dell’intervento, comporti il necessario riconoscimento, in capo a questi ultimi (se ed in quanto individuati come tali nei relativi atti), pur in mancanza dell’atto di assegnazione in loro favore delle aree in questione, di un interesse non di fatto, ma giuridicamente qualificato, alla conservazione della delibera di localizzazione e degli atti ablatorii successivi, atteso che essi vengono a porsi, nel composito procedimento di cui trattasi, in posizione non solo prodromica, ma addirittura integrativa rispetto all'atto di assegnazione e comunque ne condizionano l'efficacia (cfr Cons. Stato, sez. IV, 12 gennaio 2005, n. 52)..

E del resto, sussiste anche, nel caso di specie, il requisito formale necessario alla configurazione dei controinteressati atteso che gli stessi erano agevolmente individuabili in base al decreto di occupazione d’urgenza n. 7884, del 18 aprile 2012, espressamente menzionato della determina impugnata, mediante il quale sono stati individuati e localizzati i soggetti attuatori dell’intervento. Tali soggetti, avrebbero dovuto, quindi, essere evocati in giudizio, in qualità di controinteressati

Ed infine, l’omessa notifica non resta sanata dalla spontanea costituzione in giudizio della controinteressata atteso che tale costituzione-peraltro successiva alla scadenza del termine per impugnare la delibera n. 1/.2019-è stata effettuata al fine di contestare, in via principale, proprio l’omessa notificazione ad almeno uno dei controinteressati;
“resta fermo, inoltre, che la sanatoria per spontanea costituzione si configura in presenza di una notifica nulla, perché viziata, ma non in presenza di una notificazione radicalmente mancante, ex art. 44, comma 3, cpa.( cfr TAR Milano, sez. I, 21 gennaio 2021, n. 199).

In conclusione, il ricorso è inammissibile.

La natura meramente processuale della presente decisione giustifica l’integrale compensazione- tra le parti, delle spese di lite.

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