TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-01-05, n. 202300106

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-01-05, n. 202300106
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300106
Data del deposito : 5 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/01/2023

N. 00106/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00998/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 998 del 2019, proposto da
DO NC, SA NC, rappresentati e difesi dall'avvocato Valerio Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Frattamaggiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Parisi e Agnese Grassia e con loro elettivamente domiciliato presso gli Uffici della Avvocatura comunale.;



e con l'intervento di

ad opponendum:
Parco Sole Societa' Cooperativa, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Iannuccilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cuma n. 28;



per l'annullamento

della Delibera della Giunta Comunale di Frattamaggiore n. 1 dell'8.1.2019 avente ad oggetto “Esproprio Piano di Edilizia Economico Popolare: Atto ricognitivo sui termini espropriativi”, unitamente agli atti presupposti;

Nonché per la condanna dell’Amministrazione alla restituzione dei fondi ed al risarcimento dei danni subiti in dipendenza della illegittima loro occupazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Frattamaggiore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 6 dicembre 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a., la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono comproprietari di due fondi siti in tenimento del Comune di Frattamaggiore (CE), riportati nel catasto terreni al foglio 7, rispettivamente, particella n.9 di mq 7.074 e particella n.85 di mq 1.045, interessati per la loro intera consistenza da una procedura espropriativa promossa dal Comune di Frattamaggiore per la realizzazione del locale Piano di Edilizia Economica e Popolare.

con delibera di G.C n.233 del 21.11.2005.

Espongono, quindi, che, con delibera di G.C. n.2, del 9.1.2012, veniva approvato un nuovo piano particellare di esproprio e fissati i termini di pubblica utilità. Con decreto n.7884 del 18.4.2012 veniva, quindi, disposta l’occupazione temporanea e d’urgenza dei suddetti fondi di proprietà dei ricorrenti; l’immissione in possesso interveniva in data 1.6.2012.

Con atto di G.C. n. 246 del 29.12.2016, il Comune di Frattamaggiore decideva, infine, di prorogare i termini di pubblica fino al 9.1.2019 mentre, con provvedimento dirigenziale n.529 del 5.1.2017 veniva prorogato al 9.1.2019 anche il termine dell’occupazione temporanea e d’urgenza disposta con il suindicato decreto n.7884/12.

Con l’impugnata delibera n.1 dell’8.1.2019, tuttavia, la Giunta

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