TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2019-04-29, n. 201905382

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2019-04-29, n. 201905382
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201905382
Data del deposito : 29 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2019

N. 05382/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06432/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6432 del 2005, proposto da
US IA RA, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Pallottino, Marco Giacomini, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Pallottino in Roma, via Oslavia, 12;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

MI GI non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - DPCM, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 23 gennaio 2004, con il quale è stata costituita la Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale – VIA di cui all'art. 18, comma 5, della L. 67/88, come novellato dal D.L. 315/2003, convertito con modificazioni con la L. 16 gennaio 2004 n. 5;

nonché per il risarcimento

di tutti i danni derivati e derivandi alla parte ricorrente dall'avvenuta adozione ed esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2019 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con DPCM del 25.03.97 la ricorrente era stata designata componente a tempo pieno esclusivo, per il quadriennio 1997-2001, della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale - VIA, istituita ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 67/88.

I componenti della Commissione, tra cui la ricorrente, sono stati scelti secondo i criteri di selezione indicati all'art. 3, comma 2, della L 878/1986, tra professori ordinari e associati, ricercatori universitari, personale civile e militare dello Stato, personale degli enti pubblici, anche economici, e delle società da questi controllate, nonché tra esperti che abbiano particolare competenza e specifica esperienza professionale in una o più discipline attinenti all'attività istituzionale della Commissione.

Con DPCM del 15.05.2001 è stata nuovamente designata, per il quadriennio 2001-2005, componente della Commissione VIA, da quel momento composta da quaranta membri per effetto del combinato disposto dell'art. 18, comma 5, della L. 67/1988 e dell'art. 6 della L. 93/2001.

Poco dopo è entrata in vigore la L. 15/07/2002 n. 145, recante “disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato”, che all’art. 6, recante “norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie”, disponeva che “le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonché quelle conferite o comunque rese operative nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

In applicazione di tale disposizione, il DPCM del 19.09.2002 ha proceduto "a modificare" la composizione della Commissione, e ha, tra l'altro, sostituito 23 componenti della Commissione VIA, tra cui la dott.ssa US.

Ritenendo tale revoca illegittima, la dott.ssa US ha presentato il ricorso n.13583/2002 dinanzi a questo Tribunale, che con sentenza della II Sezione n. 4441 del 21.05.2003 lo ha accolto, sebbene solo sotto il profilo della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, ex art. 7 L. 241/90, e del difetto di motivazione.

La sentenza ha anche stabilito che “con l’annullamento con efficacia ex tunc della gravata revoca, la situazione soggettiva dell’odierna ricorrente deve essere ripristinata da un punto di vista patrimoniale sempre con efficacia ex tunc, con il conseguente riconoscimento alla stessa, con rivalutazione ed interessi, di tutte le indennità che dovevano esserle corrisposte in relazione al periodo in cui la contestata determinazione ha avuto efficacia”.

Con sentenza n. 4998 del 30.06.2004 il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello

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