TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2013-12-04, n. 201310421

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2013-12-04, n. 201310421
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201310421
Data del deposito : 4 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10938/2001 REG.RIC.

N. 10421/2013 REG.PROV.COLL.

N. 10938/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10938 del 2001, proposto da:
P A, rappresentato e difeso dall'Avv. A F T, con domicilio in Roma, viale delle Medaglie d'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del processo verbale nr. 26/01 in data 5.3.2001 dell’Ispettorato di Sanità della Marina Militare – Commissione medica di II istanza – nella parte in cui è stata dichiarata non dipendente da causa di servizio l’infermità “persistente disturbo ansioso depressivo” dalla quale è dipeso il giudizio di permanente non idoneità al servizio in Marina Militare;
degli atti connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la memoria difensiva del ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Elia Orciuolo;

Udito, nell’udienza pubblica del 26 novembre 2013, l’Avv. Pierpaolo De Vizio, su delega dell’avv. A F T, per il ricorrente.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe P A, quale Capo TM/MC/GM di 1^ classe della Marina Militare, ha impugnato, unitamente a quanto connesso, il verbale n.26/01 del 5 marzo 2001 nella parte in cui l’Ispettorato di Sanità della Marina Militare, Commissione Medica di II istanza, ha giudicato non dipendente da causa di servizio l’infermità “”persistente disturbo ansioso depressivo”” da cui egli è affetto.

Il ricorrente ha dedotto la illegittimità dell’impugnato giudizio nella considerazione che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della responsabilità e della gravosità del servizio (gestore dei materiali a bordo della fregata “Grecale”) al quale egli era stato addetto dal febbraio 1998, servizio durante l’espletamento del quale aveva cominciato a manifestarsi il disturbo ansioso-depressivo, così venendo egli collocato per più periodi in licenza di convalescenza.

Il ricorrente ha dedotto illegittimità per eccesso di potere sotto vari profili, segnatamente per difetto di motivazione e per omessa valutazione dei precedenti sanitari e di servizio.

Lo stesso ha concluso chiedendo l’annullamento della determinazione impugnata previa istruttoria anche mediante apposito accertamento medico, con conseguente dichiarazione della dedotta dipendenza da causa di servizio;
con vittoria di spese.

L’Amministrazione si è costituita ed ha depositato documentazione.

Con memoria depositata il 23 ottobre 2013 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Indi, alla pubblica udienza del 26 novembre 2013, fissata a seguito di dichiarazione di interesse ritualmente manifestata dal ricorrente ai sensi dell’art.1 delle norme transitorie del codice del processo amministrativo, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

L’impugnato giudizio di non dipendenza da causa di servizio è formulato dalla Commissione Medica di II istanza mediante richiamo, con concordamento, al giudizio medico legale reso dalla Commissione Medica Ospedaliera di Marinferm di Roma giusta processi verbali n.163 del 7 marzo 2000 e n.478 del 20 settembre 2000;
in particolare, nel primo di detti processi verbali è precisato che “”nell’anamnesi lavorativa dell’interessato non sono individuabili fattori di rischio tali da poter attribuire al servizio un ruolo determinante ed efficiente nell’insorgenza della patologia””.

Al giudizio di non dipendenza la Commissione Medica di II istanza è pervenuta tenendo presente anche le valutazioni medico legali formulate da un medico specialista, del cui intervento la stessa Commissione si è avvalsa, valutazioni così espresse: “” il disturbo ansioso-depressivo indica una condizione psicopatologica caratterizzata da un disturbo fondamentale del tono dell’umore, talvolta orientato in senso depressivo ed associato a una iperreattività situazionale che si traduce in stati d’ansia, demoralizzazione ed angoscia del tutto privi di un rapporto di diretta proporzionalità con il reale vissuto. Tale patologia, secondo le più attuali, diffuse ed autorevoli vedute eziopatogenetiche attinge a fattori di natura meramente costituzionale, geneticamente determinati e frequentemente ereditari, mascherati o misconosciuti per lungo tempo. Nel caso specifico nessuna correlazione si intravede tra la tipologia del servizio prestato e l’insorgenza della patologia in diagnosi ‘persistente disturbo ansioso depressivo’ ””.

Va quindi innanzi tutto disattesa la deduzione secondo la quale la Commissione non avrebbe tenuto conto del servizio al quale il ricorrente era addetto e del correlativo impegno, ciò essendo stato considerato mediante richiamo ai verbali della Commissione Medica Ospedaliera n.163 e n.478 e alle valutazioni medico legali del medico specialista, laddove è stato ritenuto il difetto di connessione fra il tipo di servizio svolto e la patologia contratta;
nel verbale n.163 è in particolare precisato che non si individuano specifici fattori di rischio nell’attività lavorativa del ricorrente.

Del resto, va osservato che i giudizi sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti da parte degli organi a tanto preposti rientrano nella discrezionalità tecnica di tali organi, i quali pervengono alle conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica;
con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale su detti giudizi è ammesso soltanto nelle ipotesi di manifesti vizi logici o di erronea sussunzione dei fatti, con esclusione di un controllo sull'intrinseca fondatezza tecnico-clinica del parere medico legale espresso.

Nel caso, vizi ed errori del genere indicato non si evidenziano.

Il ricorrente, poi, a contrasto del giudizio negativo, ha depositato una consulenza tecnica medica nella quale si afferma che l’inizio della destabilizzazione dello stesso in senso ansioso-depressivo trova origine nel gravoso incarico assegnatogli sulla nave “Grecale”.

Ma in tale consulenza non sono messi in evidenza eventuali vizi di carattere logico-medico dai quali potrebbe essere affetto il giudizio impugnato;
neanche è messa in evidenza una eventuale erronea valutazione di fatti rilevanti;
cosicché lo stesso non si presenta idoneo a dimostrare la illegittimità del giudizio impugnato.

Il ricorrente ha in particolare dedotto che il servizio reso sulla nave “Grecale” era gravoso e di particolare responsabilità;
egli inoltre non era stato affiancato da altro militare pur avendo avanzato apposita richiesta;
il che avrebbe influito sulla insorgenza della patologia;
né potrebbe ritenersi ininfluente una eventuale predisposizione organica.

Va in contrario osservato come non possa affermarsi, in assenza di dimostrazione contraria, che il servizio reso non fosse riconducibile agli ordinari compiti istituzionali, normalmente ascrivibili al grado rivestito dal ricorrente.

Quest’ultimo, poi, oltre a non dare dimostrazione di incoerenza fra servizio di adibizione e grado posseduto, neanche ha eventualmente offerto elementi dai quali desumere, esemplificativamente, che il servizio era congegnato in modo tale da richiedere una straordinaria e costante applicazione anche fuori dall’orario giornaliero previsto;
dalla qual cosa in ipotesi desumere un continuo, eccezionale e deleterio impegno mentale.

Il che rende immune da censure l’impugnato giudizio di non dipendenza.

Dal che, va concluso che l’eventuale predisposizione del ricorrente a contrarre la patologia in questione non rileva, in quanto, comunque, la predisposizione del soggetto a contrarre una patologia deve essere accompagnata, al fine del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, da una modalità di servizio che esuli dalla norma e che si configuri come fattore esterno nocivo capace di far emergere l’infermità invalidante o di provocare il suo rapido aggravamento;
fattispecie, questa, che, come detto supra, non si presenta riconoscibile.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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