TAR Venezia, sez. III, sentenza 2022-05-11, n. 202200715

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2022-05-11, n. 202200715
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202200715
Data del deposito : 11 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/05/2022

N. 00715/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01108/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;

per l'annullamento

del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- di revoca della carta di soggiorno del 12/8/2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2022 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Questura di -OMISSIS- con decreto -OMISSIS- notificato in data 12/08/2019 ha disposto la revoca della carta di soggiorno n.-OMISSIS- rilasciata in data 23.02. 2005 all’odierno ricorrente per le seguenti ragioni:

- lo straniero, riconosciuto responsabile di aver tentato di -OMISSIS-per travellers cheque risultati contraffatti, in data 23/09/2009 con sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, è stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed alla multa di Euro 400;

- lo straniero, con sentenza n. -OMISSIS- emessa in data 30/11/2010 dal Tribunale di -OMISSIS-, è stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 5.000 per i reati di cui all'art. 73 c. 1, d.p.r. n. 309/90 e all'art. 337 c.p., in quanto, dopo aver cercato di -OMISSIS-, è stato perquisito e trovato in possesso di -OMISSIS-;

- in data 17/06/2011 è stato segnalato all'A.G. per i reati di cui agli artt. 12, d.l. n. 143/1991 e 648 ter c.p., per essere stato individuato come il responsabile -OMISSIS-;

- in data 22/10/2011 è stato deferito all'A.G. dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS- per il reato di cui all'art. 624 c.p.;

- lo straniero, entrato in Italia nel-OMISSIS-, ad eccezione di un periodo di disoccupazione compreso tra la fine del 2007 e il mese di settembre 2010, ha svolto attività lavorativa fino al mese di marzo 2013 ed ha quivi costituito il proprio nucleo familiare composto dalla -OMISSIS- rispettivamente nel -OMISSIS-, dichiarandosi domiciliato in -OMISSIS-;

- con decreto n. -OMISSIS- emesso in data 02/04/2007 dal Tribunale per i minorenni -OMISSIS- la -OMISSIS- del cittadino straniero, nata il -OMISSIS-, è stata affidata al Servizio Sociale del Comune di -OMISSIS-, che ne disponeva il collocamento presso un'altra famiglia;

- in data 9 gennaio e 3 marzo 2007 il cittadino straniero è stato deferito all'A.G. rispettivamente per aver omesso di riaccompagnare la -OMISSIS- presso la famiglia affidataria e per -OMISSIS-;

- in data 03/08/2007 il Tribunale per i minorenni -OMISSIS-, ritenendo fondate le informazioni secondo le quali il cittadino straniero avrebbe avuto intenzione di portare la -OMISSIS- minore in -OMISSIS-, ha disposto il divieto di espatrio della -OMISSIS-;

- in data 07/05/2008 con sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di -OMISSIS- — sezione distaccata di -OMISSIS- -, il cittadino straniero è stato riconosciuto responsabile unitamente alla -OMISSIS- di -OMISSIS-dopo essere stato autorizzato a trascorrere con la stessa un periodo di vacanza dall'Il al 19 agosto 2007;

- per i reati commessi il cittadino straniero è da considerarsi persona socialmente pericolosa, avendo dimostrato una spiccata attitudine a violare la legge, sia che si tratti di porre in essere truffe per procurarsi un tornaconto economico, ovvero di contravvenire alle decisioni dell'Autorità in merito al benessere dei figli, o ancora -OMISSIS-, ponendo in essere un'attività criminosa caratterizzata da una particolare gravità, ove si consideri il danno alla comunità ed alla salute pubblica derivante dall'incontrollato -OMISSIS- ed il possibile connesso collegamento di chi è a ciò dedito con le associazioni criminali che ne controllano il traffico illecito;

- presso il Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-) i figli del cittadino straniero non hanno più la dimora abituale presso l'abitazione di cui sopra dal mese di settembre 2007, risultando essere partiti per destinazione sconosciuta;

- il cittadino straniero non ha dimostrato di aver condiviso nel corso della permanenza in Italia il sistema giuridico-sociale su cui si fonda il nostro Stato e che, gravato dal sopra menzionato ordine di carcerazione, risulta ancora alla data attuale irreperibile, mentre non si ha più notizia dei -OMISSIS-.

Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 21 ottobre 2019, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1. il provvedimento impugnato non sarebbe stato adeguatamente motivato in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente non avendo l’Amministrazione tenuto in considerazione il fatto che egli risulterebbe regolarmente soggiornante in Italia da oltre venti anni, addirittura dal-OMISSIS-, non risulta avere subito altre denunce, precedenti e condanne di sorta e con un più che buono inserimento sociale, avendo reperito regolare attività lavorativa.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.

All’esito dell’udienza del 4 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) può essere revocato: a) se è stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 9, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'art. 1, l. 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 2, l. 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1, l. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13, l. 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'art. 380 c.p.p., nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'art. 381 c.p.p.. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

Secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, formatosi in tema di valutazione della pericolosità sociale in sede di diniego o revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo e al bilanciamento dei diversi fattori relativi alla tutela di situazioni familiari e lavorative, la previsione dell'art. 9, commi 4 e 7, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, richiede che il diniego o la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo siano sorretti da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo in relazione alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma incentrata su più elementi, segnatamente tenendo conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, con esclusione di ogni 'automatismo' in conseguenza di condanne penali riportate (ex plurimis, Cons Stato, sez. III, 13 aprile 2021, n. 3022;
id. 01 ottobre 2020, n. 5755).

Il provvedimento, come emerge dall’esposizione in fatto che precede, risulta essere stato ampiamente e congruamente motivato in conformità a quanto richiesto dall’art. 9, d.lgs. n. 286 del 1998: l’Amministrazione non si è limitata al richiamo dei precedenti penali significativi ascrivibili al ricorrente, con particolare riguardo al cd. reato ostativo in materia di stupefacenti, ma ha analizzato e valutato comparativamente anche gli elementi relativi al contesto familiare, sociale e lavorativo del soggetto e al suo periodo di soggiorno in Italia, concludendo, d’altronde, condivisibilmente, per la subvalenza degli aspetti che precedono rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti dallo stesso.

Infatti, in primo luogo, occorre rilevare che il contesto familiare non solo non sia più allo stato sussistente, ma da quanto indicato nello stesso provvedimento impugnato e non contestato da parte ricorrente, tale “assenza” sia derivata da una disaggregazione del contesto familiare rispetto alla quale evidentemente il comportamento tenuto dal ricorrente non può dirsi non aver avuto un rilievo causale.

In secondo luogo, lo stesso lungo periodo di tempo trascorso in Italia e anche la possibilità di lavorare regolarmente non hanno con ciò fatto recedere il ricorrente dal tenere un comportamento contrario alle leggi anche penali dell’ordinamento italiano, tanto da commettere, come detto, un reato ostativo, e porre in essere altre situazioni, contestate dalla Questura, che nel complesso fanno emergere un quadro di pericolosità del soggetto ricorrente non revocabile in dubbio.

Pertanto, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità al d.m. n. 55 del 2014.

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