TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2024-09-12, n. 202400484

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2024-09-12, n. 202400484
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202400484
Data del deposito : 12 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2024

N. 01035/2024 REG.RIC.

N. 00484/2024 REG.PROV.CAU.

N. 01035/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2024, proposto da

M C, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, O S, E V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza del 16.01.2024, prot. n. 39111, notificata in data 21 maggio 2024, con cui il Comune di Palermo ha ingiunto al ricorrente la demolizione delle opere ivi dettagliatamente indicate ed il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica della stessa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2024 il dott. B S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, con ricorso depositato il 23.07.2024, la parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, l’ordinanza di ingiunzione a demolire del Comune di Palermo del 16.01.2024, prot. n. 39111, notificata in data 21 maggio 2024;

Premesso che il Comune di Palermo si è costituito in giudizio per resistere al ricorso;

Considerato che:

- con riguardo alle opere ricadenti nella p.lla 1262 eseguite nel “Loggiato” e a quelle ricadenti nella p.lla 1228 eseguite nel locale denominato “Sardineria”, non sussiste pericolo di pregiudizio grave e irreparabile, risultando per questa parte allo stato ineseguibile l’impugnata ordinanza di demolizione dal momento della avvenuta presentazione, rispettivamente in data 6 maggio 2024 e 7 agosto 2024, di Scia in sanatoria ex art. 37, d.p.r. 380/2001;

- avuto riguardo ai lavori effettuati in difformità al p.d.c. n. 22 del 7.03.2018 nel fabbricato denominato “Sardineria”, sito in vicolo Pantelleria n. 1, ricadente nella p.lla 1228, non è assistito da fumus boni iuris il secondo motivo di ricorso con cui si deduce l’omessa valutazione, da parte dell’autorità procedente, dei presupposti per la fiscalizzazione dell’illecito edilizio ai sensi dell’art. 13, l.r. 16/2016, dovendosi in proposito richiamare il condivisibile orientamento per cui “in materia di abusi edilizi, la valutazione della possibilità di imporre la sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria è rimessa ad un momento successivo e, inoltre, è subordinata ad espressa richiesta della parte la quale deve dimostrare che la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità” (Cons. Stato, Sez. VI, 28/02/2024, n. 1936);

Ritenuto, pertanto, che:

- l’istanza cautelare non sia meritevole di accoglimento, stante la mancanza dei prescritti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora nei termini appena precisati;

- le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014, relativamente alla fase cautelare, tenuto conto del valore della controversia e della complessità delle questioni giuridiche affrontate;

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