TAR Genova, sez. I, ordinanza cautelare 2013-08-22, n. 201300313
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N. 00313/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00887/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 887 del 2013, proposto da:
M.G.R. di Manzone Giuseppe e C. S.n.c., rappresentata e difesa dagli avv. S M M e N P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Tiziana Miccoli in Genova, via XX Settembre, 41;
contro
Comune di Laigueglia, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Galli Franzi Gilda, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza di demolizione n. 28 fasc. AE 492, prot. n. 0006165 del 4 aprile 2013, notificata il 16 maggio 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 agosto 2013 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, allo stato, appaiono assistite da apprezzabili elementi di fumus le censure di legittimità riferite all’omessa definizione del procedimento di sanatoria edilizia e alla carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Considerato che l’irreparabilità del pregiudizio è insita nella natura del provvedimento impugnato.
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere integralmente compensate fra le parti.