TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-05-16, n. 202308363

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-05-16, n. 202308363
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202308363
Data del deposito : 16 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2023

N. 08363/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12609/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12609 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Break Block S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F P ed E N, con domicilio fisico eletto presso lo studio F P in Roma, viale Bruno Buozzi, 68;

contro

Comune di Fiumicino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio-Direzione Generale, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- degli atti con cui il Comune di Fiumicino ha provveduto alla liquidazione del canone demaniale marittimo e dell'imposta regionale per i seguenti anni:

a) 2014 (atto prot. n. 29700 del 17 aprile 2014);

b) 2013 (atto prot. n. 16865 del 1° marzo 2013);

e) 2012 (atto prot. n. 61852 del 5 settembre 2012);

d) 2011 (atto prot. n. 54486 dell'8 luglio 2014);

- nonché per l’accertamento dell'obbligo del Comune di Fiumicino a provvedere al rimborso delle somme indebitamente corrisposte dalla “ Break Block ” S.r.l.

Per quanto riguarda il primo motivo aggiunto:

- dell'atto di proroga n. 53 datato 24 settembre 2014, recante ad oggetto “ concessione demaniale marittima rilasciata per il mantenimento di uno stabilimento balneare pubblico denominato "C", sito nel Comune di Fiumicino - località Fiumicino, via Lungomare della Salute, n. 70 proroga al 31 dicembre 2020 ", nella parte in cui individua " mq 452,05 occupati da pertinenze destinate ad attività commerciali ", quantificando per l'effetto: il canone per l'anno 2014 in Euro 56.493,81;
l'imposta regionale per il medesimo anno in Euro 8.474.07;
l'imposta di registro " sull'importo complessivo di Euro 508.444,29 calcolato per 9 annualità, a far data dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2020 ".

Per il secondo motivo aggiunto:

- della nota del Comune di Fiumicino datata 26 maggio 2015 prot. n. 41875, recante ad oggetto " rideterminazione canoni di cui alla concessione demaniale marittima n. 11/02 - annualità 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 ";

- della nota dell'Agenzia del Demanio D.R. Lazio datata 14 gennaio 2015, prot. n. 2015/00176/DR-ST-TAM.

Per il terzo motivo aggiunto:

- della nota del Comune di Fiumicino datata 21 luglio 2015 prot. n. 60109, recante ad oggetto " Licenza n. 11 del 21 marzo 2002, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Viale Traiano, 37 - adempimenti relativi al pagamento del canone e dell'imposta regionale sulle concessioni dovute per l'anno 2015. Richiedente: Break Block S.r.l. " (notificata mediante PEC il 24 settembre 2015);

- della determinazione del Comune di Fiumicino n. 4645 del 13 novembre 2015, con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione n. 445 del 10 novembre 2015, denominata "Autorizzazione suppletiva alla concessione demaniale n. 11/2002 - società Break Block s.r.l. - Fiumicino".

Per il quarto motivo aggiunto:

- della nota del Comune di Fiumicino datata 11 luglio 2016 prot. n. 62925 recante ad oggetto " Licenza n. 11 del 21 marzo 2002, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Viale Traiano, 37 - adempimenti relativi al pagamento del canone e dell'imposta regionale sulle concessioni dovute per l'anno 2016. Richiedente: Break Block S.r.l. " (notificata mediante PEC in data 11 luglio 2016).

Per il quinto motivo aggiunto:

- della nota del Comune di Fiumicino prot. n. 70485 recante ad oggetto “ Adempimenti relativi al pagamento del canone e dell'imposta regionale sulle concessioni dovute per l'anno 2017 ” (notificata mediante PEC in data 29 giugno 2017).

Per il sesto motivo aggiunto:

- della nota del Comune di Fiumicino prot. n. 109120 del 19 luglio 2018 recante ad oggetto " Adempimenti relativi al pagamento del canone e dell'imposta regionale sulle concessioni dovute per l'anno 2018 " (notificata mediante PEC in data 19 luglio 2018).

Per il settimo motivo aggiunto:

- della nota del Comune di Fiumicino prot. n. 88288 del 24 maggio 2019 recante ad oggetto " Adempimenti relativi al pagamento del canone e dell'imposta regionale sulle concessioni dovute per l'anno 2019 " (notificata mediante PEC in data 24 maggio 2019).

Per l’ottavo motivo aggiunto:

- per l’accertamento del giusto canone demaniale marittimo dovuto per l'anno 2020;

Per il nono motivo aggiunto:

- per l’annullamento, per quanto di ragione, della nota del Comune di Fiumicino recante ad oggetto " Adempimenti relativi al pagamento del canone e dell'imposta regionale sulle concessioni dovute per l'anno 2020 " (notificata mediante PEC in data 14 settembre 2020),

insistendo altresì per l'accoglimento di tutte le domande formulate nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Demanio-Direzione Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2023 il dott. G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto di ricorso introduttivo ritualmente proposto, la “ Break Block ” s.r.l. impugnava i provvedimenti, meglio sopra specificati, con i quali il comune di Fiumicino aveva provveduto a liquidare il canone demaniale marittimo e la relativa imposta regionale per gli anni dal 2006 al 2014.

Premetteva la ricorrente di condurre in concessione lo stabilimento balneare sito in Fiumicino, lungomare della Salute n. 70, in forza di licenza demaniale marittima n. 11 del 21.3.2002 rilasciata alla precedente titolare – “ C ” s.r.l. – alla quale la parte ricorrente era subentrata con autorizzazione n. 24 del 7.7.2011.

La consistenza dello stabilimento in questione – descritta dalla ricorrente in base ad una relazione redatta dal proprio tecnico di fiducia – vedeva il medesimo svilupparsi su un’area scoperta di 2.384,31 mq. e su 676,79 mq. di manufatti di difficile rimozione, dichiaratamente realizzati a partire dall’anno 1948, con successivo ampliamento nel 1952 ed interventi di manutenzione straordinaria del 2002.

Proseguiva la ricorrente ricordando che, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 251, della l. n. 296/2006, il canone annuo di concessione, sino a quel momento richiesto dal comune di Fiumicino in misura inferiore ad Euro 4.500,00, subiva un deciso incremento fino a raggiungere un massimo di oltre 56.000,00 Euro, con connesso aumento dell’imposta regionale calcolata nella misura del 300 percento del canone.

Quanto sopra, ad avviso della ricorrente, in conseguenza della decisione, assunta dal comune resistente, di considerare i manufatti difficilmente rimuovibili, realizzati sul demanio marittimo dalla ricorrente e dai suoi danti causa, alla stregua di c.d. ‘pertinenze demaniali’ di cui all’art. 29 cod. nav. acquisite al patrimonio pubblico per effetto del disposto dell’art. 49 del medesimo codice.

Contro gli atti di liquidazione del canone demaniale impugnati, la “ Break Block ” s.r.l. avanzava il presente gravame introduttivo, affidato ai motivi di ricorso che seguono, ai quali ella, però, premetteva alcune considerazioni in ordine alla sussistenza della giurisdizione di questo Giudice.

In particolare, ad avviso della ricorrente, oggetto di contestazione non sarebbe soltanto la misura del canone di concessione, ma soprattutto la circostanza che detto canone, come rideterminato dal comma 251 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, riguarderebbe opere realizzate dal concessionario e che non potrebbero, all’attualità, ritenersi demaniali.

Al centro della controversia, cioè, vi sarebbe la qualificazione giuridica ed il conseguente regime dominicale dei manufatti facenti parte del complesso aziendale che la società ricorrente aveva acquistato e che sarebbero stati realizzati da privati a partire dall’anno 1946.

In sostanza, ad avviso della ricorrente, la questione della quantificazione del canone costituirebbe soltanto l’effetto della verifica inerente la natura pertinenziale o meno dei beni insistenti sullo spazio di arenile demaniale occupato dal proprio stabilimento balneare.

Ragion per cui, secondo parte ricorrente, andrebbe affermata la giurisdizione del giudice amministrativo poiché non verrebbe in rilievo una controversia meramente riguardante indennità, canoni o altri corrispettivi di una concessione amministrativa, piuttosto venendo a formare oggetto di contestazione l’esercizio dei poteri valutativo-discrezionali esercitati dall’amministrazione nella determinazione del canone, avendo considerato i manufatti in questione come non amovibili ed acquisiti, quindi, al patrimonio pubblico per effetto della cessazione del rapporto concessorio.

Con il primo mezzo di gravame, la società ricorrente contestava la legittimità degli atti impugnati in quanto mossi dall’erroneo presupposto che i manufatti ricompresi nello stabilimento balneare da essa condotto fossero equiparabili a pertinenze demaniali ai sensi dell’art. 29 cod. nav.

A suo avviso, infatti, il comune di Fiumicino non avrebbe potuto determinare i canoni demaniali facendo applicazione dei criteri previsti dall’art. 03, comma 1, lett. b ), punto 2, del d.l. n. 400/1993 – per come modificato dall’art. 1, comma 251 della l. n. 296/2006 – non essendo la concessione di cui essa gode comprensiva di pertinenze demaniali e dovendo, di conseguenza, trovare applicazione i criteri (ad essa più favorevoli) previsti dall’art. 03, comma 1, lett. b ), punto 1, del citato d.l.

Tale conclusione, a suo giudizio, si imporrebbe in ragione del fatto che i fabbricati insistenti sullo stabilimento, realizzati a partire dalla seconda metà degli anni ’40 del secolo scorso dai precedenti concessionari, non sarebbero di proprietà pubblica ma formerebbero oggetto di proprietà privata e, in particolare, superficiaria, il titolare della quale sarebbe il concessionario stesso, non avendo l’amministrazione concesso al medesimo un bene produttivo, bensì un’area demaniale priva, di per sé, di destinazione produttiva e occupata da immobili di proprietà supeficiaria della ricorrente.

In altre parole, i manufatti presenti sull’arenile da decenni non sarebbero mai stati acquisiti dal comune concedente in quanto non si sarebbe mai perfezionata la fattispecie devolutiva contemplata dall’art. 49 cod. nav., e ciò in quanto il titolo concessorio vantato dalla ricorrente – e dai propri danti causa – non sarebbe mai effettivamente cessato, lo stesso essendo stato rinnovato, negli anni, senza soluzione di continuità.

Per effetto di quanto sopra, a parere della “ Break Block ”, dovrebbe trovare applicazione l’orientamento del giudice amministrativo d’appello secondo cui, allorché la concessione demaniale venga rinnovata automaticamente, dovrebbe escludersi l’acquisizione gratuita ed automatica al demanio marittimo delle opere edificate sul suolo demaniale, e tanto in coerenza anche con la disciplina dei rinnovi automatici delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo introdotto dall’art. 10 della l. n. 88/2001, che costituirebbe, secondo parte ricorrente, un’ipotesi di rinnovo-vidimazione nella quale non verrebbe meno il titolo originario rinnovato ex lege .

Tale conclusione, a parere della società ricorrente, si imporrebbe anche alle concessioni rilasciate anteriormente alla l. n. 88/2001, anche in questo caso essendo subordinato l’effetto di devoluzione al patrimonio pubblico della proprietà superficiaria privata costituita dai manufatti edificati dal concessionario alla necessaria cessazione della concessione e, giacché il rapporto in questione non sarebbe in alcun modo cessato prima dell’entrata in vigore del meccanismo di proroga automatica previsto dalla l. n. 88/2001, se ne dovrebbe dedurre, secondo la ricorrente, l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto l’accessione dei fabbricati al suolo demaniale non sarebbe avvenuta, conservando essi natura di proprietà superficiaria del concessionario.

A tanto dovrebbe conseguire, nella prospettazione di parte ricorrente, l’annullamento e/o la disapplicazione degli impugnati atti di liquidazione del canone e dell’imposta regionale, con la conseguente rideterminazione, da parte dell’amministrazione comunale, degli importi dovuti facendo applicazione delle norme che fissano i criteri di quantificazione delle suddette somme in ragione della natura esclusivamente demaniale dell’area occupata dai manufatti in questione, con conseguente domanda di condanna dell’amministrazione resistente alla restituzione delle somme corrisposte in asserita assenza di titolo.

Con il secondo motivo di ricorso, la “ Break Block ” censurava ulteriormente la legittimità dei provvedimenti impugnati, lamentando che, quand’anche i beni in questione fossero da considerare pertinenze demaniali, erroneamente l’amministrazione comunale li avrebbe qualificati come destinati ad attività commerciali, con conseguente applicazione di indici superiori desumibili dal valore di mercato dei beni in questione laddove invece, a dire della ricorrente, gli immobili di cui trattasi sarebbero privi di tale destinazione, giacché la classificazione internazionale delle attività economiche non inquadrerebbe gli stabilimenti balneari, i bar e i ristoranti tra le attività aventi destinazione commerciale.

Concludeva la ricorrente indicando, tanto in caso di accoglimento del primo motivo di ricorso, quanto in caso di riconosciuta fondatezza del secondo motivo di impugnazione, gli importi dei canoni concessori e dell’imposta regionale effettivamente dovuti dalla medesima, con conseguente richiesta di restituzione delle somme corrisposte ed eccedenti la misura realmente dovuta.

Con un primo atto di motivi aggiunti depositato in giudizio il 2.1.2015, la “ Break Block ” impugnava l’atto di proroga n. 53 datato 24 settembre 2014, recante ad oggetto “ concessione demaniale marittima rilasciata per il man tenimento di uno stabilimento balneare pubblico denominato "C", sito nel Comune di Fiumicino - località Fiumicino, via Lungomare della Salute, n. 70 proroga al 31 dicembre 2020 ", nella parte in cui venivano individuati " mq 452,05 occupati da pertinenze destinate ad attività commerciali ", quantificando per l'effetto: il canone per l'anno 2014 in Euro 56.493,81;
l'imposta regionale per il medesimo anno in Euro 8.474.07;
l'imposta di registro " sull'importo complessivo di Euro 508.444,29 calcolato per 9 annualità, a far data dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2020 ", ed insistendo altresì per l’annullamento degli atti gravati con il ricorso introduttivo.

In esso, parte ricorrente si doleva che l’amministrazione comunale di Fiumicino, anche in occasione della proroga al 31.12.2020 del rapporto concessorio in essere, abbia continuato a qualificare come pertinenze demaniali destinate ad attività commerciali i manufatti, realizzati su suolo pubblico dal concessionario e dai propri danti causa, i quali, viceversa, avrebbero natura di proprietà privata superficiaria, reiterando contro il cennato provvedimento le doglianze già mosse col ricorso introduttivo del presente giudizio.

Con un secondo atto di motivi aggiunti depositato il 2.9.2015, la società ricorrente gravava la nota del Comune di Fiumicino datata 26.5.2015 prot. n. 41875, avente ad oggetto " rideterminazione canoni di cui alla concessione demaniale marittima n. 11/02 - annualità 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 ", nonché la nota dell'Agenzia del Demanio, D.R. Lazio datata 14.1.2015, prot. n. 2015/00176/DR-ST-TAM.

In particolare, esponeva la ricorrente come, nelle more della notifica del primo atto di motivi aggiunti, il comune di Fiumicino avesse avviato un procedimento di decadenza dalla concessione per asserito mancato pagamento dei canoni relativi alle annualità pregresse, nel corso del quale si svolgevano anche una conferenza di servizi ed un sopralluogo ed al cui termine, con il provvedimento quivi impugnato, il comune resistente accoglieva in parte le osservazioni avanzate dalla società ricorrente, riconoscendo un credito di Euro 12.442,36 per canoni pagati in eccedenza, insistendo tuttavia nel qualificare come pertinenze demaniali ex art. 29 cod. nav. i manufatti presenti sull’area.

Secondo la “ Break Block ” – premesso l’effetto di rideterminazione dei canoni per le annualità dal 2007 al 2014 recato dalla nota prot. n. 41875 del 26.5.2015 del comune di Fiumicino e, di conseguenza, la traslazione sulla ridetta nota dei motivi di censura già formulati con il ricorso principale e con il primo atto di motivi aggiunti – anche i provvedimenti oggetto del secondo gravame accessorio sarebbero affetti dai medesimi vizi di legittimità già riscontrati con i precedenti atti di ricorso, non avendo l’amministrazione tenuto in conto che l’accessione al patrimonio pubblico dei manufatti insistenti sull’arenile non si sarebbe perfezionata non essendo mai cessata la concessione demaniale in questione la quale, viceversa, sarebbe stata oggetto, nel tempo, di proroghe automatiche senza soluzione di continuità, sicché non avrebbe potuto trovar spazio, nella fattispecie, la devoluzione delle opere non amovibili prevista dall’art. 49 cod. nav.

Si concludeva anche il secondo ricorso per motivi aggiunti con la richiesta di annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati e di condanna della restituzione degli importi illegittimamente corrisposti in eccesso, previa rideterminazione del canone e dell’imposta regionale nella misura dovuta per la concessione di un’area demaniale priva di manufatti ad uso commerciale.

Con il terzo atto di motivi aggiunti, veniva gravata la nota del 21.7.2015 con la quale il comune di Fiumicino provvedeva alla liquidazione del canone demaniale marittimo per l'anno 2015, nonché la determinazione del medesimo ente del 13.11.2015 con cui veniva rilasciata l'autorizzazione n. 445 del 10.11.2015 suppletiva alla concessione demaniale n. 11/2002, con conseguente determinazione del canone dovuto per gli anni 2015-2020.

Anche in questo caso, ad avviso della ricorrente, i provvedimenti gravati sarebbero risultati inficiati dai medesimi vizi di legittimità già denunciati con i precedenti atti di ricorso, avendo l’autorità erroneamente qualificato come demaniali i manufatti inamovibili adibiti alle attività commerciali di bar e ristorazione e, in subordine, lamentando l’erroneo assoggettamento degli stessi ai criteri di calcolo stabiliti dalla normativa vigente per le pertinenze commerciali.

Il quarto ricorso per motivi aggiunti si rivolgeva avverso la nota dell’11.7.2016 con la quale l’amministrazione resistente provvedeva alla liquidazione del canone demaniale marittimo per l'anno 2016 prendendo, anche qui, quale misura base di riferimento, " quella derivante dall'applicazione della categoria B, comma 1°, art. 3 L. 494/1993, così come sostituito dal comma 251 art. 1 L. 296/2006 ”;
la doglianza mossa con il ricorso accessorio in esame riposava sulla illegittimità derivata da quella che avrebbe inficiato i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.

Anche in questa sede, la parte continuava a dirsi titolare di proprietà superficiaria degli immobili in questione, adducendo non essere intervenuto alcun atto di incameramento dei beni costituenti pertinenze demaniali da parte dell’amministrazione.

Si ripetevano, poi, le ulteriori doglianze inerenti la corretta determinazione del canone già esaminate nei precedenti ricorsi.

Con il quinto motivo di ricorso per motivi aggiunti, la “ Break Block ” impugnava la nota del comune di Fiumicino relativa agli adempimenti concernenti il pagamento del canone e dell’imposta regionale sulle concessioni dovute per l’anno 2017, ripetendo la censura di illegittimità derivata dai precedenti atti di ricorso nonché, con le doglianze successive, tutte le questioni concernenti l’inapplicabilità della devoluzione dei beni non amovibili al patrimonio demaniale ritenendo non intervenuta un’effettiva cessazione della concessione del bene pubblico e rinnovando, infine, la richiesta di determinazione, da parte dell’amministrazione, del giusto canone.

Nel medesimo ricorso accessorio, parte ricorrente avanzava inoltre richiesta di sospensione del giudizio al fine di sottoporre alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale di interpretazione del diritto eurounitario concernente la qualificazione, quali rapporti pluriennali a durata indeterminata, delle concessioni demaniali marittime rilasciate prima della l. n. 296/2006 che hanno beneficiato di rinnovi ai sensi dell’art.10 l.n.88/2001, nonché la questione relativa alla compatibilità coi principi europei di certezza del diritto e di rispetto del legittimo affidamento dell’incidenza, sui rapporti concessori in corso, della disciplina legislativa introdotta dalla l. n. 296/2006, che avrebbe disposto un aumento imprevisto e non prevedibile dei canoni.

Premessa la giurisprudenza costituzionale formatasi sulle disposizioni recate dal testo normativo da ultimo citato – ed, in particolare, la sentenza della Corte Costituzionale n. 302/2010, la quale avrebbe considerato le disposizioni con cui erano stati previsti i nuovi e maggiorati canoni per le concessioni demaniali marittime compatibili con i principi costituzionali in tema di legittimo affidamento, giacché gli aumenti in questione sarebbero stati prevedibili – con la richiesta di rimessione della questione pregiudiziale alla Corte UE la ricorrente sollecitava un riesame delle conclusioni raggiunte col giudicato costituzionale alla luce dell’addotta violazione del principio del legittimo affidamento il quale, nell’ordinamento europeo, costituirebbe corollario del principio della certezza del diritto, il quale esige che le norme garantiscano la prevedibilità delle situazione dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto comunitario;
prevedibilità che, nel caso di specie, sarebbe mancata, avendo la parte subito un aumento abnorme della misura del canone sia in relazione al precedente regime normativo che in relazione alla devoluzione al demanio marittimo dei manufatti non amovibili costituenti cosiddette pertinenze demaniali.

Con i motivi di ricorso sesto e settimo, la “ Break Block ” impugnava gli ordini di introito dei canoni e dell’imposta regionale per gli anni 2018 e 2019, riproponendo le medesime doglianze già illustrate in precedenza.

L’ottavo ed il nono ricorso per motivi aggiunti si rivolgevano, rispettivamente, ad ottenere l’accertamento del giusto canone demaniale marittimo dovuto per l’anno 2020 e a conseguire l’annullamento del provvedimento di liquidazione del canone demaniale per l’anno 2020 da parte del comune di Fiumicino.

Con il nono gravame accessorio, la ricorrente, mirando a contestare il quantum del canone richiesto per quell’anno, reiterava la censura di invalidità derivata dai precedenti atti di ricorso, nonché la violazione delle norme concernenti la quantificazione del canone per le pertinenze demaniali (ritenendo ella non essere avvenuta alcuna devoluzione dei manufatti al demanio marittimo e comunque non applicabili, al caso di specie, i criteri previsti per le pertinenze aventi destinazione commerciale).

Con esso, poi, la parte ricorrente rinnovava l’istanza di rimessione al giudice europeo della l. n. 296/2006, nella parte in cui la medesima avrebbe violato il principio del legittimo affidamento, aumentando in maniera imprevista ed imprevedibile l’importo dei canoni dovuti.

Inoltre, la “ Break Block ” avanzava una nuova istanza di sospensione del giudizio e di rimessione pregiudiziale dell’affare all’esame della Corte di Giustizia UE, lamentando la contrarietà al diritto eurounitario dell’art. 49 cod.nav nella parte in cui prevede che le pertinenze demaniali, alla scadenza della concessione, si trasferiscano allo Stato senza indennizzo alcuno.

Si costituiva in giudizio – a mezzo dell’Avvocatura erariale – l’Agenzia del Demanio, deducendo l’infondatezza dei motivi di ricorso dedotti in giudizio.

In particolare, l’amministrazione demaniale osservava che le opere di difficile rimozione presenti nello stabilimento dovessero considerarsi pienamente e legittimamente incamerate giacché, da una parte, alcune di esse sarebbero state realizzate in epoca antecedente all’entrata in vigore della l. n. 88/2011 che ha introdotto il regime di rinnovo automatico delle concessioni – e, d’altronde, lo stesso ricorrente avrebbe riferito che i manufatti in discorso sono stati realizzati tra il 1948 ed il 1952, e la stessa concessione demaniale n. 11/2002 avrebbe previsto che tutte le opere di difficile rimozione comunque insistenti sull’area concessa fossero di proprietà dello Stato, con onere a carico del concessionario di curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria – mentre, per un altro verso, altra parte delle opere sarebbero state individuate quali abusive sin dal sopralluogo svolto il 6.2.2008.

Osservava, ancora, l’Agenzia del Demanio che l’incameramento delle opere non rimovibili alla scadenza della concessione costituirebbe un effetto ope legis che si verifica anche in difetto di un atto esplicito di acquisizione, e che i presupposti ravvisati nella giurisprudenza del giudice amministrativo per escludere la devoluzione delle stesse al patrimonio pubblico, nel caso di specie non ricorrerebbero;
infatti: le opere sarebbero state realizzate, per stessa ammissione della ricorrente, tra il 1948 ed il 1952;
le concessioni precedenti alla licenza n. 11/2002, non prevedendo clausole di rinnovo automatico e non essendo state rinnovate ex lege (poiché antecedenti all’entrata in vigore della l. n. 88/2001), sarebbero cessate alla scadenza;
nel corso della concessione n. 11/2002, o successivamente, non sarebbero state realizzate nuove opere regolarmente assentite.

Si costituiva in giudizio anche il comune di Fiumicino, anch’esso instando per il rigetto per infondatezza del ricorso principale e di tutti i motivi di gravame aggiunti ed eccependo l’irricevibilità, per tardività, dei mezzi di ricorso introduttivo rivolti avverso gli ordini di introito per gli anni 2012, 2013 e 2014, nonché l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in relazione all’ottavo ricorso accessorio.

Veniva rilevata, poi, l’inammissibilità dei motivi di ricorso principale spesi nei confronti degli ordini di introito per gli anni 2007 – 2010, essendo stato il canone demaniale per quegli anni corrisposto, in larga misura e senza contestazioni, dalla dante causa dell’odierna ricorrente, sì da non aver quest’ultima interesse a proporre doglianze per gli anni in cui lo stabilimento balneare era concesso ad altro soggetto ed in relazione ai quali, peraltro, la stessa ricorrente aveva corrisposto, in parte, i relativi canoni previa presentazione (ed accoglimento da parte del comune) di istanza di rateazione del quantum dovuto.

Ancora preliminarmente, l’ente locale resistente si opponeva alle istanze di rimessione al giudice eurounitario avanzate da controparte, ritenendo nella specie insussistente l’affidamento vantato da quest’ultima, subentrata nella concessione dello stabilimento balneare nel 2011, ossia in data ben posteriore all’entrata in vigore della l. n. 296/2006.

Nel merito, infine, il comune resistente confermava la natura pertinenziale e la destinazione commerciale dei manufatti di difficile rimozione presenti in situ , e ciò in forza sia della risalenza dei medesimi agli anni tra il 1948 ed il 1952, sia dell’intervenuta scadenza, in data anteriore al 2001, delle concessioni demaniali relative allo stabilimento in questione.

Rimaneva estranea al presente giudizio la Regione Lazio.

Con atto notificato alle controparti il 30.9.2021 – e ritualmente depositato l’1.10.2021 – la “ Break Block ” – premesso che, nelle more della definizione del contenzioso, interveniva l’art. 100, del d.l. n. 104/2020 il quale, al comma 7, prevedeva che i procedimenti giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore del detto decreto e concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento di una percentuale delle somme richieste prevista dal decreto medesimo e considerato che, con nota del 5.8.2021, il comune di Fiumicino aveva accolto la richiesta di adesione alla procedura di pagamento agevolato da ella avanzata con riferimento agli anni 2016, 2018 e 2019 – dichiarava la propria volontà di rinunciare alle domande formulate con il terzo, il quarto, il sesto ed il settimo atto di motivi aggiunti al ricorso.

Con memoria del 5.11.2021, la società ricorrente prendeva posizione, contestandole, nei riguardi delle argomentazioni spese dal comune di Fiumicino.

Con successiva memoria di replica del 15.11.2021, parte ricorrente rendeva noto al Collegio di aver incardinato un giudizio dinanzi a questo Tribunale amministrativo – avente RG n. 11240/2021 – contro la cennata nota del 5.8.2021 del comune di Fiumicino, nella parte in cui essa non ammetteva la ricorrente al beneficio della definizione agevolata prevista dall’art. 100, d.l. n. 104/2020 per le rimanenti annualità dal 2007 al 2020, nonché di aver contestato la medesima decisione anche dinanzi al Tribunale ordinario competente (RG n. 24840/2021 del Tribunale di Roma), chiedendo quindi la sospensione del presente giudizio, stante l’effetto definitorio del contenzioso che l’eventuale accoglimento dei sopra citati ricorsi avrebbe potuto determinare.

Con ordinanza n. 12865 del 13.12.2021 il Collegio – considerato quanto rappresentato dalla ricorrente e ritenuta sussistere, inoltre, un’incertezza sull’individuazione del giudice competente a conoscere dell’accertamento del diritto all’ammissione alla definizione agevolata dei contenziosi previsto dall’art. 100 del d.l. n. 104/2020 che aveva già condotto, in altro giudizio pendente dinanzi a questo Tribunale alla proposizione di un regolamento di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sospensione del processo – sospendeva il processo rinviando lo stesso ad una data fissata d’ufficio all’esito della definizione del prefato regolamento di giurisdizione.

Con istanza notificata e depositata il 9.6.2022, parte ricorrente chiedeva la fissazione dell’udienza di discussione del presente ricorso, avendo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dichiarato, con ordinanza n. 8475 del 15.3.2022, la giurisdizione del giudice ordinario sulla questione relativa alla definizione agevolata di cui all'art. 100 d.l. n.104/2020.

L’udienza pubblica veniva, così, fissata per il 20.7.2022.

Con memoria del 17.6.2022, la ricorrente avanzava nuova istanza di sospensione del processo ritenendo necessario attendere alla previa definizione del contenzioso RG n. 24840/2021 incardinato presso il Tribunale ordinario di Roma relativo al diritto della società a beneficiare della definizione agevolata per tutti i canoni richiesti per gli anni 2007-2020.

In subordine, parte ricorrente chiedeva il rinvio ad altra data della fissazione dell’udienza di trattazione del ricorso, essendo l’avviso di fissazione dell’udienza del 20 luglio 2022 pervenuto oltre il termine di cui all’art. 71, comma 5, c.p.a.

Si opponeva a tale richiesta il comune di Fiumicino, ritenendo che il presente contenzioso avesse ad oggetto la qualificazione giuridica, il regime dominicale, il carattere pertinenziale dei manufatti non amovibili insistenti nella concessione demaniale marittima condotta dalla ricorrente, nonché la determinazione del relativo canone concessorio, mentre il giudizio pendente dinanzi al Tribunale ordinario riguardasse la mancata ammissione della ricorrente alla definizione agevolata dei canoni prevista dall’art. 100, d.l. n. 104/2020, sì da non sovrapporsi l’oggetto dei due contenziosi e, quindi, non sussistere le ragioni per l’ulteriore sospensione del giudizio addotta dalla ricorrente.

All’udienza del 20.7.2022 il Collegio – riscontrato che, per un mero errore, l’avviso di fissazione dell’udienza fosse pervenuto alle parti in tempo non utile ad assicurare il rispetto dei termini previsti dal codice di rito – rinviava la trattazione del ricorso ad altra data.

Con nota depositata in giudizio il 18.1.2023, la “ Break Block ” formulava, ancora una volta, istanza di sospensione del giudizio motivata, in via principale, sull’asserita necessità di attendere alla definizione della questione pregiudiziale di interpretazione del diritto unionale sollevata dal Consiglio di Stato, sez. VII, con l’ordinanza n. 8010 del 15.9.2022 ed inerente la compatibilità con gli artt. 49 e 56 TFUE dell’acquisizione automatica allo scadere della concessione, e senza indennizzo, al demanio marittimo delle opere difficilmente rimuovibili prevista dall’art. 49 cod. nav.

In via subordinata, insisteva nel chiedere la sospensione ex art. 295 c.p.c. sulla scorta della pendenza della causa RG n. 24840/2021 dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, inerente alla definizione agevolata del contenzioso sui canoni ex art. 100 D.L. n. 104/2020 s.m.i

In vista dell’udienza di discussione del ricorso, le parti scambiavano memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a.

Il comune di Fiumicino si opponeva alle nuove richieste di sospensione il comune di Fiumicino, rilevando come la questione rimessa dal Consiglio di Stato alla Corte eurounitaria – concernendo un rapporto concessorio del quale era incontestato il rinnovo senza soluzione di continuità in favore di quel concessionario – non fosse sovrapponibile a quella di cui all’odierno contenzioso caratterizzato viceversa, a parere di parte resistente, dall’assenza di continuità tra i titoli concessori e, quindi, alla conseguente acquisizione al patrimonio dello Stato delle strutture di difficile rimozione ivi insistenti.

Per il resto, l’amministrazione resistente insisteva nelle eccezioni e deduzioni già formulate.

Replicava la “ Break Block ” mantenendo ferme le richieste di sospensione già avanzate, contestando le affermazioni svolte dal comune di Fiumicino e dall’Agenzia del Demanio in ordine all’asserita cessazione dei rapporti concessori di cui erano parti le danti causa e, infine, insistendo in tutti i motivi di ricorso non rinunciati.

All’udienza pubblica del 28.2.2023, dopo ampia discussione, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene di dover dar atto dell’intervenuta definizione del giudizio con riferimento alle domande aventi ad oggetti i canoni ammessi al beneficio della definizione agevolata dal Comune di Fiumicino, e cioè i canoni relativi agli anni 2015, 2016, 2018 e 2019, così come previsto dall’art. 100, comma 10, del d.l. n. 104/2020 e ss.mm.ii.

Ne consegue, quindi, la declaratoria di rinuncia, ai sensi dell’art. 84, c.p.a., ai motivi di gravame avanzati dalla ricorrente con il terzo, il quarto, il sesto ed il settimo atto di motivi aggiunti al ricorso principale.

Ancora, con riferimento all’ottavo motivo di ricorso accessorio, in accoglimento della relativa eccezione opposta dal comune resistente, di esso va dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Con il gravame accessorio in argomento, notificato e depositato il 15.8.2020, parte ricorrente aveva agito in giudizio per conseguire una pronuncia di accertamento del giusto canone demaniale marittimo dovuto per l’anno 2020, tanto nonostante a quella data il comune non avesse ancora emesso alcun ordine di introito riguardante detta annualità, ordine che sarà emesso dall’amministrazione resistente solo il 14.9.2020 finendo col formare oggetto del nono ricorso per motivi aggiunti notificato il successivo 13.11.2020.

In disparte, quindi, il profilo relativo all’ammissibilità di siffatto gravame, dirimente appare la circostanza per cui tutti i profili di doglianza in esso contenuti, dopo l’adozione dell’ordine di introito del 14.9.2020 sono stati indirizzati avverso questo atto con il nono motivo aggiunto al ricorso principale, di talché nessuna utilità pratica potrebbe derivare per il ricorrente, all’attualità, dall’accoglimento dei motivi di ricorso spiegati con l’ottavo atto di motivi aggiunti, essendo gli stessi assorbiti dal successivo provvedimento del 14.9.2020 e dai motivi di impugnazione contro di questo mossi.

Pertanto, l’ottavo motivo aggiunto di ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse giusta applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Relativamente all’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio, formulata dalla ricorrente in attesa della definizione del giudizio RG n. 24840/2021 incardinato dalla medesima presso il Tribunale ordinario di Roma ed avente ad oggetto l’accertamento del diritto a beneficiare della definizione agevolata per tutti i canoni richiesti per gli anni 2007-2020, ritiene il Collegio non sussistere il rapporto di necessaria presupposizione tra i due contenziosi tale da imporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente dinanzi al g.o. (circa i presupposti della sospensione necessaria ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.a., vedasi, di recente, Cons. St., sez. VI, n. 1181 del 3.2.2023: “ La pregiudizialità necessaria si pone tra rapporti giuridici diversi, collegati in modo tale per cui la situazione giuridica della causa pregiudiziale si pone come elemento costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del distinto rapporto dedotto nella causa dipendente, la cui esistenza è dunque necessariamente presupposta dalla prima ”).

Infatti, l’oggetto principale (se non esclusivo) del giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Roma concerne l’ammissione della ricorrente alla definizione agevolata dei canoni di concessione demaniale marittima prevista dall’art. 100 del d.l. n. 104/2020 e ss.mm.ii., mentre la questione principale che forma oggetto del contendere nell’affare pendente dinanzi a questo Giudice riguarda la qualificazione giuridica, il regime dominicale ed il carattere pertinenziale dei manufatti non facilmente rimuovibili di cui alla concessione demaniale rilasciata in favore della ricorrente.

Sicché – pur non disconoscendo gli effetti che, in termini deflattivi del contenzioso, potrebbero derivare dall’accoglimento della pretesa vantata dalla ricorrente dinanzi al g.o. – si deve convenire con il comune resistente che diverso è l’oggetto dei due giudizi e che nessuna incidenza potrebbe dispiegare l’esito del primo in ordine alla questione, qui discussa, della qualificazione come pertinenze demaniali ai sensi dell’art. 29 cod. nav. dei manufatti insistenti nell’ambito della concessione demaniale di cui è titolare la ricorrente, questione che rimarrebbe impregiudicata anche nel caso in cui il g.o. ritenesse ammissibile la “ Break Block ” alla procedura di definizione agevolata dei canoni concessionari prevista dal d.l. n. 104/2020.

Del resto, che sia questa la questione centrale oggetto del contendere tra le parti è ben chiarito sin dalla ricorrente sin dal ricorso introduttivo, ove viene con esattezza espresso che “ Con il presente ricorso si intende contestare non soltanto la misura del canone di concessione, ma anche la circostanza che detto canone, come rideterminato dal comma 251 dell'art. 1 legge n. 296/2006, riguarda opere, che sono state realizzate dal concessionario e che non possono all'attualità ritenersi demaniali. Al centro della controversia sono pertanto la qualificazione giuridica e il conseguente regime dominicale dei manufatti, che la Società attrice ha legittimamente acquistato (…). La questione della quantificazione del canone costituisce cioè soltanto l'effetto della verifica di base, che investe invece la natura pertinenziale (ex art. 29 cod. nav.) o meno dei beni (di facile o difficile rimozione) insistenti sull'arenile demaniale all'insegna BBQ Village ” (pag. 7 del ricorso principale)”.

Quanto sopra consente anche di definire l’esatto perimetro della giurisdizione rimessa al Giudice invocato.

Per costante insegnamento pretorio – dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi – “ sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nel contenzioso concernente i provvedimenti di rideterminazione del canone demaniale sulle concessioni marittime, in applicazione dell'art. 1, comma 251, Legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), qualora non si tratti di mera quantificazione del canone, ma di integrale revisione, previa ricognizione tecnico-discrezionale del carattere di pertinenze demaniali marittime delle opere realizzate in precedenza dal concessionario, nonché in considerazione dell'inamovibilità o meno delle stesse ” (T.A.R. Campania – Salerno, sez. III, n. 176 del 21.1.2022. In termini analoghi, si veda T.A.R. Lazio – Roma, sez. II quater, n. 17647 del 28.12.2022).

Del resto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b ) c.p.a., la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo concerne le sole " controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici ", con l'esplicita esclusione delle " controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi ", sicché in relazione ai contenziosi da ultimo menzionati il riparto di giurisdizione si fonda sul tradizionale criterio del petitum sostanziale, individuato in funzione non già della pronuncia che in concreto si chiede al giudice, quanto piuttosto della causa petendi , cioè " della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati "(cfr. Cons. St., Sez. IV, 24 novembre 2022, n. 10355).

E da questo punto di vista è innegabile, come correttamente rilevato dalla ricorrente, che la controversia in esame concerna l’esercizio del potere amministrativo in ordine all’esatta qualificazione giuridica dei beni non amovibili posti all’interno dell’area demaniale concessa in uso alla “ Break Block ” o, detto altrimenti, in ordine alla natura di pertinenza demaniale degli stessi, presentando la questione della determinazione del canone dovuto carattere meramente consequenziale al preliminare accertamento del carattere pertinenziale degli immobili condotto mediante esercizio di un potere a carattere tecnico-discrezionale.

Pertanto, è innegabile che la posizione giuridica rivestita dalla ricorrente abbia carattere di interesse legittimo di tipo oppositivo, volto, cioè, a contestare e paralizzare la pretesa dell’amministrazione di qualificare come pertinenza demaniale i manufatti insistenti sullo stabilimento balneare “ BBQ Village ”, come tale rimesso alla giurisdizione di questo g.a.

Né tali conclusioni sono contraddette dalla recente pronuncia resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte di Cassazione (ord. N. 8475 del 14 marzo 2022) sul regolamento di giurisdizione in forza del quale anche questo processo è stato sospeso.

Con essa, infatti, il giudice della giurisdizione – premesso che “ salvo deroghe normative espresse, vige nell'ordinamento processuale il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, potendosi risolvere i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato ” – ha avuto modo di ribadire che tutte le questioni concernenti i canoni demaniali, ivi comprese le domande di definizione agevolata delle pendenze, rientrano nella giurisdizione ordinaria mentre, ogni qual volta viene in rilievo, come nel caso di specie, l’esercizio di un potere discrezionale ed autoritativo, la controversia è rimessa al giudice amministrativo, dovendosi risolvere eventuali problemi di coordinamento tra giudizi pregiudiziali mediante il ricorso all’istituto della sospensione.

Le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte ed appena illustrate valgono, inoltre, ad escludere la giurisdizione di questo Giudice in ordine alle doglianze, sviluppate dalla ricorrente sia nel ricorso principale che nei successivi motivi aggiunti di gravame, attinenti alla corretta determinazione del canone.

Si allude al secondo motivo di cui al ricorso principale – con il quale si sostiene che quand'anche si ritenesse che tutti i manufatti ricadenti sull'arenile demaniale dato in concessione a parte ricorrente siano pertinenze demaniali ex art. 29 cod. nav., in ogni caso i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, non potendo i medesimi beni essere qualificati come pertinenze destinate ad attività commerciale – ed al terzo motivo dedotto sempre con il ricorso introduttivo – con il quale viene chiesto a questo Giudice di accertare la giusta misura del canone demaniale marittimo e, di conseguenza, il diritto al rimborso delle somme già corrisposte in eccedenza – nonché a tutti i motivi aggiunti di gravame concernenti la determinazione della misura del canone, a partire dal primo motivo aggiunto, con il quale vengono riprodotte contro l’atto di proroga n. 53 del 24.9.2014, a titolo di invalidità derivata, le doglianze già declinate in sede principale avverso la definizione del canone, effettuata assumendo a parametro la destinazione commerciale dei suddetti beni.

Trattasi, infatti, di contestazioni aventi ad oggetto esclusivamente la corretta indicazione del canone dovuto e l’accertamento dell’eventuale diritto al rimborso di somme non dovute, come tali sottratte alla giurisdizione di questo Giudice in quanto aventi carattere meramente patrimoniale e, quindi, attinenti a diritti soggettivi rimessi, in ossequio al tradizionale criterio del petitum sostanziale , alla cognizione del giudice ordinario territorialmente competente.

Andando adesso a conoscere del primo motivo di ricorso principale – con il quale la ricorrente si duole dell’lllegittimità degli ordini di introito impugnati in quanto muoventi dall’errato presupposto che gli edifici ricompresi nello stabilimento balneare debbano essere equiparati a pertinenze demaniali ai sensi dell’art. 29 cod. nav. – e dei relativi motivi aggiunti di gravame afferenti l’illegittimità derivata, dal suddetto motivo, dell’atto di proroga n. 53 del 24.9.2014 e degli ordini di introito dei canoni per le annualità a seguire, il Collegio ritiene opportuno svolgere una sintetica esposizione diacronica degli orientamenti interpretativi emersi sul punto nella giurisprudenza amministrativa e di legittimità.

Come noto, l’art. 49 cod. nav., primo comma, stabilisce che “ Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato ”.

E’ altresì osservazione comune che, per lungo tempo, tale norma è stata interpretata nella giurisprudenza amministrativa nel senso che i beni di difficile rimozione realizzati sull’area demaniale data in concessione avrebbero formato oggetto di acquisizione di diritto in tutte le ipotesi di scadenza del rapporto concessorio, anche nel caso in cui il disciplinare della concessione avesse previsto una clausola di rinnovo automatico alla scadenza, e ciò in forza della mera scadenza del termine di efficacia della concessione, senza necessità di alcun atto formale che, ove adottato, avrebbe avuto natura meramente dichiarativa e ricognitiva di un acquisto già sancito dalla norma primaria.

Mentre quest’ultima conclusione (e cioè quella dell’acquisizione automatica in capo al demanio statale dei beni di difficile rimozione al momento della scadenza della concessione senza la necessità di un atto formale di incameramento o altro equivalente), è tuttora pienamente affermata in giurisprudenza (in proposito, vedasi Cass. civ., sez. I. n. 3842 del 14.2.2017, secondo cui “ le opere costruite sull'area demaniale vengono acquisite ipso iure: il successivo atto amministrativo, di "incameramento" o altro equivalente, ha natura meramente ricognitiva ma non è assolutamente necessario affinché l'Amministrazione possa essere considerata titolare delle opere stesse ”), ciò che è mutato è l’individuazione del momento in cui si verifica tale acquisizione.

In altri termini, la giurisprudenza più recente del giudice amministrativo d’appello valorizza non il momento di scadenza della concessione quanto, piuttosto, quello di effettiva cessazione della stessa, cessazione che si verifica solo al momento della revoca della concessione ovvero con il rinnovo della stessa, con l’avvertenza che il rinnovo deve nascere da una rinnovata pattuizione tra le parti (anche confermativa della precedente), ma è di fatto da escludere allorquando tale intesa sia mancata perché, in forza delle pregresse pattuizioni ovvero in forza di una legge che ha disposto l’automatica proroga delle concessioni in atto, il rapporto si sia automaticamente rinnovato.

In questo caso l’effetto acquisitivo si verificherà solo alla scadenza del termine di (automatico) rinnovo della concessione e nel corso della stessa la proprietà del bene di difficile rimozione eventualmente realizzato dal privato concessionario, si considererà alla stregua di una proprietà superficiaria di quest’ultimo, in relazione al quale il canone concessorio preteso non potrà equivalere a quello richiesto per le pertinenze demaniali.

In tal caso, in parte qua , il bene concesso non può considerarsi come un bene produttivo (in quanto non appartenente al Demanio ma al privato) e quindi l’occupazione della stessa deve essere equiparata a quella della spiaggia pubblica, con applicazione del relativo, e ridotto, canone.

Pienamente esemplificativa dell’indirizzo testé esposto è l’ordinanza n. 8010 del 15.9.2022 della sez. VII del Consiglio di Stato con la quale, nel sollevare la questione pregiudiziale attinente alla conformità al diritto eurounitario del meccanismo di devoluzione automatica al demanio marittimo alla scadenza della concessione delle opere non amovibili realizzate dal concessionario sul suolo demaniale, il giudice amministrativo d’appello ha chiarito che l’art. 49 cod. nav. è stato interpretato dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria nel senso che l'acquisto si verifica ipso iure, al termine del periodo di concessione e va applicata anche in caso di rinnovo della concessione stessa, implicando il rinnovo - a differenza della proroga – una nuova concessione in senso proprio, dopo l'estinzione della concessione precedente alla relativa scadenza, con automatica produzione degli effetti di cui al predetto art. 49 cod. nav. (cfr. Cons. Stato n. 626/2013 e n. 6852/2018). Solo nel caso in cui il titolo concessorio sia stato oggetto di rinnovo automatico prima della data di naturale scadenza della concessione ("tanto da configurare il rinnovo stesso, al di là del nomen iuris, una piena proroga dell'originario rapporto senza soluzione di continuità" cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10.06.2013 n. 3196;
Sez. VI, 17.02.2017 n. 729;
Sez. IV,13.02.2020 n. 1146) il richiamato principio dell'accessione gratuita di cui all'art.49 cod. nav. non troverebbe applicazione, "sicché le opere realizzate dai concessionari sulla superficie demaniale ...(resterebbero in tal caso) ai sensi dell'art. 952 c.c., di esclusiva proprietà privata c.d. superficiaria fino al momento dell'effettiva scadenza o revoca anticipata della concessione (e) per essi non (sarebbe) ...dovuto un canone ulteriore, essendo tenuto il concessionario a corrispondere un canone commisurato alla occupazione del suolo demaniale con impianti di facile/difficile rimozione, così come previsto dall'art. 1, comma 251, punto 1, lett. b), l. n. 296/2006" (Cons. St., Sez. VI, 13.01.2022 n. 229)
”.

Altrettanto efficaci sono le conclusioni raggiunte da Cons. St., sez. VII, n. 4537 del 3.6.2022, laddove viene affermato che “ Al riguardo è effettivamente stato stabilito, come pretende la ricorrente, chetale meccanismo di accessione gratuita non opera quando il titolo concessorio è stato oggetto di rinnovo automatico prima della data di naturale scadenza della concessione configurando così il rinnovo stesso, al di là del nomen iuris, come una piena proroga dell'originario rapporto senza soluzione di continuità (C.d.S.VI, 10 giugno 2013 n. 3196). Tale principio giurisprudenziale non è però applicabile nel caso di specie, come correttamente replica la difesa erariale, poiché non può assumersi che l'originario rapporto concessorio attivato nell'anno 1977 sia continuato senza soluzione di continuità in capo all'attuale ricorrente. La conclusione è corroborata anzitutto dal fatto che i provvedimenti concessori non prevedevano il rinnovo automatico;
inoltre, e soprattutto, deve considerarsi che il primo titolo è stato rilasciato a un soggetto diverso dalla ricorrente ed è stato rinnovato a favore di soggetti diversi che si sono succeduti nell'utilizzo del bene. Al di là delle modalità con cui i diversi concessionari sono stati individuati, è dirimente la circostanza che questi siano diversi poiché ciò esclude che sia mancata soluzione di continuità nell'originario rapporto. In assenza di quest'ultima, inevitabilmente opera il meccanismo di accessione previsto dall'articolo 49 del Codice della navigazione come correttamente pretende la difesa erariale
”.

In definitiva, gli esiti cui è pervenuta la giurisprudenza amministrativa sul tema di interesse possono così sintetizzarsi:

- l’acquisizione al demanio statale dei beni difficile rimozione avviene ipso iure , senza bisogno di alcun formale atto di incameramento, ai sensi dell’articolo 49 Cod. nav., alla scadenza della concessione anche in caso di rinnovo della stessa (che atto diverso dalla mera proroga ed implica una nuova concessione in senso proprio);

- non si può considerare “rinnovo” della concessione, il rinnovo automatico anteriore alla data di naturale scadenza della concessione (" tanto da configurare il rinnovo stesso, al di là del nomen iuris, una piena proroga dell'originario rapporto senza soluzione di continuità ”);

- ove il rinnovo non sia automatico (perché non previsto da apposita clausola del preesistente rapporto concessorio ovvero perché avvenuto prima dell’entrata in vigore di una disposizione normativa che sancisca la proroga automatica dei rapporti concessori in essere) e la nuova concessione venga rilasciata alla scadenza della precedente, l’art.49 citato trova piena applicazione (con incameramento ex lege dei beni di difficile rimozione al demanio statale);
e tanto si verifica quando i titoli si sono avvicendati nel tempo con chiara soluzione di continuità, consistente nell'avvenuto rilascio delle (nuove) concessioni dopo la (già) intervenuta scadenza di quelle precedenti: in questi spazi temporali non può non ritenersi ineluttabilmente concretizzato ope legis l'effetto devolutivo di cui all'art. 49 cod. nav. cit.;

- in particolare il rinnovo non può considerarsi automatico quando il primo titolo è stato rilasciato a un soggetto diverso dalla ricorrente ed è stato rinnovato a favore di soggetti diversi che si sono succeduti nell'utilizzo del bene.

Così definito il quadro ermeneutico applicabile alla fattispecie, occorre adesso esaminare la successione di titoli concessori che hanno interessato lo stabilimento balneare gestito dalla ricorrente e dai propri danti causa, onde verificare se in essa si sia interposta una soluzione di continuità tale da comportare l’operatività del meccanismo di devoluzione automatica al demanio marittimo dei beni difficilmente amovibili realizzati dal concessionario sull’arenile demaniale.

La risposta è affermativa.

La “ Break Block ” è subentrata alla precedente concessionaria in forza del provvedimento n. 24 del 7.7.2011 con la quale essa è stata autorizzata al subingresso nella licenza n. 11 del 21.3.2002 rilasciata alla “C” s.r.l.

A sua volta tale atto concessorio – avente ad oggetto “ una zona demaniale di mq. 3290 di cui mq. 2384,21 scoperti, mq. 228,90 coperti da impianti di facile rimozione, mq. 209,48 coperti da impianti di difficile rimozione e mq. 467,31 coperti da pertinenze demaniali ” e rilasciato per una durata di 72 mesi dall’1.1.2002 al 31.12.2007 – si innestava su un preesistente rapporto concessorio avente titolo nella licenza n. 311 rilasciata il 22.10.1998 alla società “ C di Sica Gina ” s.n.c., alla quale la “ C ” s.r.l. era subentrata giusta atto di subingresso n. 50 del 5.9.2000 rilasciato dall’autorità marittima competente.

La licenza da ultimo menzionata – riguardante “ un tratto di suolo demaniale marittimo ed opere ivi insistenti della superficie di mq. 3.290 ” ed avente la durata di 48 mesi dall’1.1.1998 al 31.12.2001 – a sua volta faceva riferimento ad una “ precedente licenza n. 189/89 del 21.12.1989 ” di cui, dalla documentazione versata in atti dall’Agenzia del Demanio, si può evincere come beneficiaria fosse la società “ L’Atlantide di Sica Gina ” s.n.c., alla quale subentrava la società “ C di Casadei Gina ” s.n.c. a far data dal 16.3.1990.

Quest’ultima, il 12.9.1990, aveva formulato istanza “ intesa ad ottenere il rinnovo della concessione demaniale marittima in oggetto per l’anno 1991 ”, sicché deve ritenersi che, al 31.12.1990, la concessione di cui alla licenza n. 189/89 dovesse ritenersi scaduta.

Orbene, non può considerarsi come l’istanza di rinnovo presentata il 12.9.1990 dalla “ C di Casadei Gina ” s.n.c. non sia andata a buon fine, come testimoniato dall’istanza presentata dalla medesima sig.ra Gina Casadei il 13.7.1995 con la quale ella chiedeva la rateizzazione della somma di Lire 44.199.200 e dal conseguente provvedimento prot. n. 2534 del 9.9.1995, con il quale l’ufficio registro demanio di Roma concedeva detto beneficio ammettendo la stessa alla dilazione della somma sopra indicata, più interessi, quale dovuta “ a titolo di canone provvisorio anno 1995 ed indennizzi anni 1991/92/93/94, per il mantenimento della occupazione in oggetto indicata ”, somma poi non più versata dalla dante causa dell’odierna ricorrente, come confermato dalla notizia di reato n. 23/96 del 7.6.1996 trasmessa dalla Capitaneria di porto di Roma all’A.G. per i reati di occupazione abusiva di pubblico demanio marittimo ex artt. 34 e 1161 cod. nav. e nella quale l’autorità marittima aveva acclarato che la società amministrata dalla sig.ra Gina Casadei continuava “ ad occupare [senza averne titolo] un’area demaniale marittima di mq.

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