TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-01-03, n. 202300038
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Pubblicato il 03/01/2023
N. 00038/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00793/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 793 del 2021, proposto da
Società Irpina Distribuzione Gas - S.I.Di.Gas s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati G D S ed E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato E L in Milano, via Borgogna n. 8;
contro
ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, in persona del legale rappresentante in carica, Vitillo s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione ARERA del 2 dicembre 2020, prot. n. 40246, avente ad oggetto “Istanza di misure urgenti presentate in allegato alla nota 13 novembre 2019, prot. n. N DS/AD/CM/2/19 e successiva audizione presso la Vs. sede in data 29 novembre 2019 - atto di significazione e impulso”;
- dei verbali delle riunioni del Collegio dell'ARERA 1135 del 26 novembre 2020 e 1139 del 22 dicembre 2020, mai comunicati alla società ricorrente;
- della nota ARERA del 27 dicembre 2020;
- di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ivi compreso l’articolo 4.3 del “ Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas ”, approvato con deliberazione ARERA del 27 dicembre 2019 n. 570/2019/R/Gas, ove interpretato nel senso di vietare in assoluto rettifiche tariffarie con effetto retroattivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società Irpina Distribuzione Gas s.p.a. (d’ora in avanti solo S.I.Di.Gas s.p.a.) gestisce, in regime di concessione, il servizio di distribuzione del gas naturale in numerosi comuni della Provincia di Avellino.
In data 18 giugno 2019 il Procuratore della Repubblica di Avellino ha presentato alla Sezione fallimentare del Tribunale di Avellino un’istanza di fallimento della S.I.Di.Gas s.p.a., la quale ha presentato, a sua volta, un’istanza di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.
Al dichiarato scopo di poter presentare una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti - tra i quali è ricompreso anche quello maturato nei confronti della Cassa per i Servizi energetici (d’ora in avanti solo CSEA) per i contributi di perequazione, dovuti in conseguenza della determinazione d’ufficio delle tariffe degli anni pregressi da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (d’ora in avanti solo ARERA) - la S.I.Di.Gas s.p.a. ha presentato all’ARERA un’istanza volta ad ottenere la “ Revisione e regolarizzazione dell’assetto tariffario per gli anni dal 2009 al 2019 e dei conseguenti obblighi pecuniari amministrativi oggetto delle procedure di esazione di competenza della CSEA ”, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4.3 del “ Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas ”, approvato con deliberazione ARERA del 27 dicembre 2019 n. 570/2019/R/Gas (RTDG).
Con nota del 2 dicembre 2020, prot. n. 40246, l’ARERA ha comunicato alla S.I.Di.Gas s.p.a. di non poter accogliere la predetta istanza, stante l’impossibilità di procedere alla rettifica delle tariffe con effetti retroattivi.