TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-01-05, n. 202400002
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Testo completo
Pubblicato il 05/01/2024
N. 00002/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00174/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2018, proposto da ON TE, rappresentato e difeso dall'avvocato ON Maria Lei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianfranco Trullu in Cagliari, via Cugia n. 43;
contro
l’Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Sassari e il Ministero Infrastrutture Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria “ex lege” in Cagliari, via Dante 23/25;
per il risarcimento
del danno patrimoniale derivante dall’illegittimo e ingiusto rigetto della domanda di omologazione del veicolo per il trasporto turistico elettrico “Jet Transporter DN-9” e la conseguente forzata inattività per la stagione turistica 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile Sassari e del Ministero Infrastrutture Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha agito in giudizio per il risarcimento del danno patrimoniale derivante dall’illegittimo rigetto della domanda di omologazione del veicolo per il trasporto turistico elettrico “Jet Transporter DN-9, che a suo dire avrebbe determinato la forzata inattività di tale mezzo per l’intera stagione turistica 2016.
In fatto ha allegato che con la deliberazione n. 28 del 29 giugno 2009, il Comune di Alghero, richiamando le proprie precedenti delibere n. 33/1969 e n. 43/2005, aveva previsto il rilascio di dodici nuove autorizzazioni per veicoli a motore da destinare al servizio di trasporto di persone con conducente, per scopi ludico turistici, su tragitti predeterminati.
Con provvedimento n. 1 del 30 giugno 2009 il ricorrente, titolare dell’omonima ditta, era stato quindi autorizzato ad espletare il servizio di noleggio con conducente con il motoveicolo “Ape Calessino” di sua proprietà (successivamente sostituito con il veicolo a trazione elettrica “Melex 986 DS”), per lo svolgimento di visite guidate all’interno del territorio di Alghero, quale “servizio ludico turistico”, e tale attività era stata da lui esercitata ininterrottamente fino all’anno 2015.
In data 20 giugno 2016, con nota prot. n. 26682, il ricorrente aveva presentato al SUAP del Comune di Alghero dichiarazione autocertificativa per la variazione dell’automezzo da adibire all’attività di cui sopra, intendendo utilizzare il veicolo elettrico “Jet Transporter DN-9”, acquistato di recente, ma omologato per “trasporto privato”, sicché con domanda del 6 luglio 2016, l’interessato aveva chiesto all’Ufficio della Motorizzazione Civile di Sassari, ai sensi dell’art. 78 del codice della strada, l’omologazione del nuovo veicolo per l’uso per il quale intendeva destinarlo.
Con annotazione del 21 luglio 2016 la Motorizzazione Civile, dopo aver fissato per il giorno 29 settembre 2016 la visita di collaudo, ha tuttavia sospeso l’esame della pratica con la seguente motivazione: “ Il Sig. TE non risulta tra i titolari di licenza NCC del Comune di Alghero. La licenza n. 1 è già allegata ad altra Ditta ”.
Con nota del 4 agosto 2016 il ricorrente, per il tramite del proprio legale, ha contestato le motivazioni della sospensione, chiarendo che l’attività era stata regolarmente autorizzata dall’Amministrazione comunale, ed invitando in ogni caso il funzionario istruttore, laddove permanessero dubbi, a contattare la responsabile dell'Ufficio commercio del Comune di Alghero, già dichiaratasi disponibile a fornire ogni eventuale chiarimento; il ricorrente ha evidenziato altresì l’estrema urgenza della definizione della pratica, prodromica a quella avviata davanti al SUAP, stante il carattere stagionale dell’attività esercitata.
Con atto del 18 agosto 2016, prot. n. 48983, il Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico - Servizio SUAP e Commercio del Comune di Alghero, ha certificato che: “ Non esiste alcuna commistione numerica tra le autorizzazioni di NCC e NCC a tragitto limitato su percorsi stabiliti a scopo ludico turistico rilasciate nel corso degli anni, in quanto quella relativa a TE ON, come sopra generalizzato, è individuata specificamente per l’attività svolta, unica nel suo genere, di “servizio pubblico noleggio con conducente a tragitto limitato” con il numero 1/2009 ”.
Con