TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-01-19, n. 202400087

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-01-19, n. 202400087
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400087
Data del deposito : 19 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2024

N. 00087/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01451/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1451 del 2022, proposto da S V &
Figli S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A V e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

AAMS - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore , Agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

- del “ provvedimento di diniego per il riconoscimento dell'agevolazione prevista dal punto 9 della Tabella A allegata al Testo Unico Accise 504/95 per la produzione di forza motrice ” (prot. pec. AAMS - DGUD0046 - Registro Ufficiale – 15538 - 12-07-2022-269928236-58497270) notificato a mezzo pec in data 12 luglio 2022;

- per quanto occorrer possa, di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenti di incogniti numero e data.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi i difensori della ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società S V &
Figli S.p.A. opera nei settori dell’armamento ferroviario e delle costruzioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie dell’infrastruttura ferroviaria. Per l’esercizio della sua attività, la società utilizza macchine operatrici semoventi su binario (locomotori, profilatrici e rincalzatrici) azionate da motori diesel, che forniscono la forza motrice per lo spostamento dei mezzi e per l’utilizzo delle attrezzature che li costituiscono, ai fini dell’espletamento delle specifiche lavorazioni cui sono rispettivamente adibite.

Si tratta di mezzi abilitati da Rete Ferroviaria Italiana a circolare sulla rete ferroviaria pubblica esclusivamente quando l’ordinario traffico ferroviario è interrotto, e solo all’interno delle aree di cantiere, come attestato dalle relative carte di circolazione, in atti.

2. Con provvedimento del 18 novembre 2015 l’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Arezzo, riconosceva alla società la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’aliquota ridotta, pari al 30% dell’aliquota ordinaria, per le accise sui prodotti energetici impiegati, con riferimento all’alimentazione dei mezzi specificamente elencati. L’agevolazione veniva concessa in virtù dell’art. 24 del D. Lgs. 504/1995 (Testo Unico delle Accise), con riferimento al punto 4 della tabella A), recante benefici per i mezzi impiegati “ nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci ”.

3. L’art. 18 comma 1 del D.L. 4/2022, convertito con modificazioni nella L. 25/2022, sopprimeva il succitato punto 4 della Tabella A allegata al Testo Unico delle Accise.

La Società ricorrente, con istanza prot. 7978/RU dell’1° aprile 2022, chiedeva allora all’Amministrazione di beneficiare dell’aliquota ridotta prevista al punto 9 della medesima Tabella “A” del Testo Unico. La società riteneva invero i propri mezzi assimilabili alla fattispecie della “ produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all’interno di delimitati stabilimenti industriali ”, contemplata dalla norma invocata. Veniva altresì prodotta documentazione volta a comprovare la riconducibilità, dei mezzi interessati dalla richiesta, alla categoria dei macchinari di “ produzione di forza motrice con motore termico permanentemente installato su struttura o mezzo meccanico che può effettuare movimenti traslativi […] per mezzo del medesimo motore ”. Tali mezzi invero, secondo la prospettazione della ricorrente, sono specificatamente individuati tra le tipologie cui è applicabile detta agevolazione, come previsto dalla lettera “B1” della Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 5/D del 12 marzo 2010.

4. L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Arezzo, con provvedimento prot. 15538 del 12 luglio 2022, senza una preventiva comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990, respingeva l’istanza per la seguente motivazione: « Visto l’art.18, comma 1 del D.L.4/2022, convertito con L. 25/2022, con cui il Legislatore ha soppresso il punto 4 della Tabella A allegata al TUA;
Visto che il suddetto articolo individua espressamente anche l’azionamento di carri ferroviari per il trasporto di attrezzature utili per interventi e manutenzioni delle linee tra le destinazioni d’uso non più meritevoli dell’agevolazione;

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