TAR Roma, sez. II, sentenza 2011-04-20, n. 201103467
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Testo completo
N. 03467/2011 REG.PROV.COLL.
N. 09401/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9401 del 1997, proposto dal Sig. M V, rappresentato e difeso dall’Avv. A M, presso il cui studio, in Roma, Via E. Cialdini, è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero delle Finanze - Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;
per l'annullamento
del provvedimento di cui alla nota prot. 76836/P3 del 4.4.1997, notificato al ricorrente il 17.4.1997, adottato dal Capo del I Reparto, Ufficio Personale, Sottufficiali, Appuntati e Finanzieri del Comando Generale della Guardia di Finanza, di inottemperanza al disposto della sentenza n.1150 dell’8.5.1996, pubblicata il 25.6.1996 della II^ Sezione del TAR del Lazio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il Cons. Avv. C M d M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n.2259 dell’8.4.1988 (pubblicata il 5.5.1988) la Corte di Appello di Roma, I^ Sez. Penale, in riforma di una precedente condanna del Tribunale di Cassino, assolveva il ricorrente “per insufficienza di prove” da una serie di imputazioni.
In pendenza del procedimento penale, l’Amministrazione - a seguito di procedimento disciplinare - adottava un provvedimento di espulsione a carico del ricorrente.
A seguito dell’assoluzione il ricorrente chiedeva la riammissione in servizio.
Ma l’Amministrazione, valutata la condotta del ricorrente (ed il contenuto narrativo della sentenza, che aveva decretato l’assoluzione con formula