TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2022-05-23, n. 202200327

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2022-05-23, n. 202200327
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202200327
Data del deposito : 23 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2022

N. 00327/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00823/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 823 del 2017, proposto da
J.B., B.M., M.C., A.S., D.M., M.D., S.L., M.L., S.O., rappresentati e difesi dagli avvocati G A, M C, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Cagliari, via Besta 2;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Sassari, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari e presso gli uffici della stessa, in Cagliari via Dante n. 23 domiciliati ex lege ;

per l'annullamento

- del provvedimento DASPO del Questore della Provincia di Sassari del 4.7.2017, notificato agli interessati a far data dal 24.7.2017 con il quale veniva fatto “divieto ex art. 6 della L. 401/89 e successive modifiche di accedere a tutti i luoghi del territorio nazionale e degli Stati membri dell’Unione Europea dove si svolgono manifestazioni agonistiche calcistiche, relative ai campionati professionistici, semiprofessionistici e dilettanti, ai tornei nazionali (Coppa Italia, Supercoppa Italiana ecc.) ed internazionali (Champions League, Europa League, Coppa Intercontinentale, Supercoppa ecc.), agli incontri delle squadre nazionali, alle partite ed anche ai tornei amichevoli nei quali sia designata un’equipe arbitrale ufficiale. Ai medesimi è inoltre vietato, durante la giornata in cui si svolgono le partite di calcio della squadra del -OMISSIS-, sia agonistiche che amichevoli, in casa come in trasferta, l’accesso ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime” per un periodo di anni cinque dalla data di notifica del provvedimento;

- nonché tutti gli atti conseguenti, presupposti e collegati allo stesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Sassari;

Vista la memoria depositata il 17 maggio 2022, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 17, commi 6 e 7, del d.l. 9 giugno 2021 n, 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, la dott.ssa E T e trattenuto il ricorso in decisione sulla base degli atti, senza discussione orale, non richiesta dalle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il mezzo di tutela all’esame i ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari, il provvedimento dettagliatamente indicato in epigrafe con il quale, a seguito di alcuni scontri tra tifoserie avvenuti nei pressi della Stazione Ferroviaria di Sassari il 25 marzo 2017, in occasione di un incontro calcistico tenutosi in pari data a -OMISSIS- tra le squadre “-OMISSIS- 1930” e “-OMISSIS-”, è stato loro irrogato il divieto di accedere alle manifestazioni sportive (“DASPO”), per la durata di anni cinque, lamentandone l’illegittimità in relazione a tre distinti motivi con i quali hanno dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione anche per difetto di istruttoria in relazione sia alla prima parte dell’art. 6 c. 1 l. 401/89, sia ai sensi della l. 146/2014 (I motivo);
violazione di legge ex art. 6 l. 377/01, eccesso di potere per difetto ed indeterminatezza dei presupposti in merito alle manifestazioni sportive inibite ed in merito ai luoghi d’accesso/transito/trasporto da e per gli impianti sportivi (II motivo);
violazione di legge e carenza istruttoria ex artt. 3 e 10 l. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione (III motivo).

2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Sassari, i quali hanno compiutamente controdedotto alle censure così come compendiate, chiedendone la reiezione.

3. Con ordinanza n. 382 dell’8 novembre 2017 è stato disposto il rigetto dell’istanza cautelare, non ravvisandosi sufficienti elementi di fondatezza della spiegata impugnazione.

4. Per la discussione del ricorso nel merito è stata fissata l’udienza del 19 maggio 2022.

5. In data 17 maggio 2022 parte ricorrente ha depositato dichiarazione con la quale, facendo presente l’imminente scadenza dell’efficacia del provvedimento (il 24 luglio 2022), ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso anche in considerazione del fatto che l’ultima partita di campionato è prevista per il 22 maggio 2022 e che lo stesso riprenderà solo successivamente alla cessazione degli effetti del divieto.

5.1. A tale prospettazione non si è opposta la parte resistente.

6. Non resta, pertanto, al Collegio che prendere atto di quanto dichiarato dai ricorrenti e, per l’effetto, dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

7. Sussistono, per la natura della vicenda nonché in ragione della definizione del giudizio in rito, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

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