TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-12-22, n. 202203731

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-12-22, n. 202203731
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202203731
Data del deposito : 22 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2022

N. 03731/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03212/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3212 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, già rappresentate e dall’avvocato M S e, a seguito del decesso della prima e della prosecuzione del giudizio e nomina di nuovo difensore da parte delle eredi ricorrenti, dall’avv. V D M, con domicilio come da PEC da Registri Giustizia;



contro

Comune di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento di diniego della sanatoria -OMISSIS- del 15/07/2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto in prosecuzione del 15/10/2020 a seguito del decesso della prima ricorrente -OMISSIS-;

Vista la costituzione delle ricorrenti con nuovo difensore del 04/10/2022;

Vista la memoria delle ricorrenti del 13/10/2022;

Vista la nota del 14/10/2022 per il passaggio in decisione del ricorso sulla base degli scritti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 novembre 2022, tenutasi in collegamento da remoto, il dott. R V, nessuno per le parti costituite, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato in data 27 ottobre 2015 e depositato il 4 novembre 2015, le Sig.re -OMISSIS-, -OMISSIS- hanno chiesto l’annullamento del provvedimento in epigrafe, con cui il Comune di-OMISSIS- ha determinato il diniego della sanatoria relativa al fabbricato destinato a civile abitazione, sito in-OMISSIS-, in c/da -OMISSIS-, iscritto al catasto al Foglio di mappa n. 1 part. N. 481, per il quale era stata presentata dal Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- istanza di condono edilizio (acquisita dall’ente in data 1/10/1986, avente prot. n. 11032), ai sensi della L. 47/85.

Le ricorrenti, infatti, sono proprietarie del predetto fabbricato, giusta denuncia di successione del 21/01/2014 in morte del Sig. -OMISSIS-, rispettivamente la Sig.ra -OMISSIS-per la quota di 12/18 e le Sig.re -OMISSIS- per la quota di 2/18 ciascuna.

Le ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:

1. Eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione del comma 11 dell’art. 23 L.R. Sicilia 37/85;

2. In via subordinata, eccesso di potere sotto il profilo dell'erroneità dei presupposti. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione del comma 11 dell’art. 23 L.R. Sicilia 37/85;

3. In via ulteriormente subordinata, violazione e falsa applicazione dell’art. 23 L.R. 37/85 sotto altro profilo;

4. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione.

Il Comune di-OMISSIS- intimato, nonostante la regolare notifica, non si è costituito in giudizio.

In seguito al decesso della Sig.ra -OMISSIS-, le ricorrenti -OMISSIS- – con istanza depositata il 15/10/2020 – hanno dichiarato di costituirsi per la de cuius al fine di proseguire il giudizio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 302 c.p.c. e degli artt. 79 e 80 c.p.a..

Con memoria del 06/10/2022 si è costituito in giudizio il nuovo difensore delle ricorrenti, a seguito della revoca del precedente difensore.

Con memoria del 13/10/2022 le ricorrenti hanno insistito nelle domande e con note di udienza del 14/1082022 hanno chiesto il passaggio in decisione della causa sulla base degli scritti, senza discussione.

All’udienza di smaltimento del 14 novembre 2022, tenutasi tramite collegamento da remoto ai sensi del comma 4-bis art. 87 c.p.a., la causa è stata assunta in decisione.

Il ricorso non è meritorio di accoglimento per le considerazioni che seguono.

Con l’odierno ricorso, la parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di diniego della sanatoria n. 14 del 15/07/2015 a firma del Dirigente

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