TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2024-06-06, n. 202411494

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2024-06-06, n. 202411494
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202411494
Data del deposito : 6 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2024

N. 11494/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02283/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2283 del 2021, proposto da Associazione Cral Eni Roma, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. M S, con domicilio digitale presso la pec come da Registri di Giustizia;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti G P e M S, con domicilio digitale presso la pec come da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio;



per l’annullamento

della comunicazione di Roma Capitale, Municipio X, prot. n. CO20200125856 del 15.12.2020, ricevuta in pari data, avente ad oggetto: “Canone demaniale marittimo provvisorio per l’anno 2020 – Stabilimento balneare denominato “Zenit”, sito in Roma, Lungomare Amerigo Vespucci, 46 – cap. 00122. Licenza di rinnovo n. 26 del 27.05.2009 della licenza di concessione demaniale marittima n. 11 del 2004”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2024 il dott. P T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 12.2.2021 (dep. il 25.2.2021) l’Associazione Cral Eni Roma ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, con cui Roma Capitale ha preteso il pagamento del canone di concessione per l’anno 2020 nella misura di € 55.964,33, oltre all’imposta regionale del 15%, pari ad € 8.394,65, per un totale di € 64.358,98.

1.1. A sostegno del ricorso la parte ha dedotto i seguenti motivi:

(i) “Eccesso di potere. Irragionevolezza manifesta. Difetto assoluto di istruttoria”, in quanto la pretesa dell’amministrazione resistente muoverebbe erroneamente dall’esistenza di pertinenze demaniali da ascrivere alle aree con destinazione commerciale, sulla cui base è stata quindi operata una revisione in aumento del canone;

(ii) “Violazione di legge. Erronea e/o falsa applicazione dell’articolo 1, comma 251, lett. c), n. 1 della legge 296/06”, nel senso che la determinazione in aumento del canone non terrebbe conto che l’attività esercitata dalla ricorrente avrebbe subito forti restrizioni a causa dell’emergenza epidemiologica, che avrebbe invero legittimato l’amministrazione a ridurre la misura del canone ai sensi dell’art. 1, co. 251, lett. c), n. 2 della legge n. 296 del 2006 (“in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona”);

(iii) “Violazione del principio di ‘corrispettività’ nella determinazione del canone concessorio”, giacché la pretesa, non considerando le limitazioni e restrizioni imposte durante l’emergenza epidemiologica, frustrerebbe irragionevolmente l’equilibrio economico

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