TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2019-01-17, n. 201900074

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2019-01-17, n. 201900074
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201900074
Data del deposito : 17 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2019

N. 00074/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01222/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1222 del 2018, proposto da
G C, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Ufficio Centrale Regionale presso la Corte D'Appello di Catanzaro, Ufficio Centrale Circoscrizionale Nord presso il Tribunale di Cosenza, Ufficio Centrale Circoscrizionale Centro presso il Tribunale di Catanzaro, Ufficio Centrale Circoscrizionale Sud presso il Tribunale di Reggio Calabria, in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;

nei confronti

C P, rappresentato e difeso dall'avvocato Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Studio, in Catanzaro, alla via Vittorio Veneto, n. 48;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente a subentrare nella carica di consigliere regionale della Calabria a G M, nonché per l’attribuzione allo stesso ricorrente del seggio già occupato da G M ed attribuito a C P;

previo annullamento:

a) della deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria del 17 luglio 2018, n. 314, con cui è stata approvata la proposta di provvedimento amministrativo n. 219/10 di iniziativa d’Ufficio, recante “Surroga del Consigliere Regionale Giuseppe Mangiavalori” ;

b) per quanto di ragione, del verbale di seduta della deliberazione di cui sub a) e della proposta di provvedimento amministrativo n. 219/10 di cui sub a) ;

c) per quanto di ragione ed ove occorrente, delle note del Consiglio Regionale della Calabria - Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali del 18 luglio 2017, prot. gen. 32591 e del 27 giugno 2018, prot. n. 28915;

d) per quanto di ragione, di tutti i verbali relativi alle operazioni elettorali inerenti il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria (tornata elettorale del 23 novembre 2014), nella sola parte in cui non è stata formata la graduatoria decrescente relativa al Collegio Unico Regionale di cui all’art. 15, comma 15, l. 17 febbraio 1968, n. 108;

e) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di C P, del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte D'Appello di Catanzaro, dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale Nord presso il Tribunale di Cosenza, dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale Centro presso il Tribunale di Catanzaro e dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale Sud Presso il Tribunale di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2019 il dott. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO

1. – Questo Tribunale Amministrativo Regionale è nuovamente a chiamato a pronunziare sulla composizione del Consiglio regionale della Calabria a seguito delle elezioni tenutesi il 23 novembre 2014.

1.1. – Wanda Ferro, prima tra i candidata alla carica di Presidente non eletti, era stata esclusa dal Consiglio regionale in applicazione dell’art.1, comma 2 l.r. 7 febbraio 2005, n. 1., che disciplina l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

Il citato articolo, infatti, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. a) l.r. 12 settembre 2014, n. 19, non faceva più rinvio all’art. 5, comma 1 l.cost. 22 novembre 1999, n. 1, il quale stabilisce che deve essere proclamato eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

Conseguentemente, ella era rimasta esclusa dalla ripartizione dei seggi

1.2. – La candidata si era rivolta a questo Tribunale, che aveva dubitato della legittimità costituzionale della disciplina, così come sinteticamente delineata.

Ed infatti, sollevata la questione d’innanzi alla Corte costituzionale, questa, con sentenza del 22 novembre 2016, n. 243, aveva dichiarato illegittimo l’art. 1 l.r. 12 settembre 2014, n. 19, nella parte quivi di interesse.

Conseguentemente, con sentenza del 26 gennaio 2017, n. 80, confermata in sede d’appello dal Consiglio di Stato con sentenza del 27 giugno 2017, n. 3143, W F era stata ammessa a comporre il Consiglio regionale al posto di G M, candidato nella lista Casa delle libertà nella circoscrizione Centro, cui era stato attribuito l'ultimo dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali collegate a costei.

Ciò in applicazione proprio dell’art. 5, comma 1 l. cost. 22 novembre 1999, n. 1, precedentemente espunto dalla regolamentazione elettorale, a mente del quale, per quel che quivi rileva, “l'Ufficio centrale regionale riserva (… al fine di attribuire un seggio al candidato alla carica di Presidente non eletto) l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere (…) .

1.3. – È accaduto che W F, candidata alla carica di deputato nel corso delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, è stata eletta alla Camera dei Deputati, dimettendosi dalla carica di consigliere regionale.

G M, dal canto suo, è stato contestualmente eletto senatore della Repubblica e ha comunicato al Consiglio regionale della Calabria la propria volontà di proseguire il mandato parlamentare.

Il Consiglio regionale, dunque, si è determinato di surrogare W F e G M con C P, il quale, nel 2014 candidato alla carica di consigliere regionale nella lista Casa delle Libertà nella circoscrizione Centro, aveva ottenuto nell’ambito di tale lista il miglior risultato elettorale dopo G M.

2. – Avverso tale decisione è insorto G C, candidato alla carica di consigliere regionale nella lista Casa delle Libertà , circoscrizione Nord.

Rivolgendosi a questo Tribunale con ricorso intestato come “Ricorso elettorale ex art. 130 c.p.a. , portato alla notifica in data 14 settembre 2018 e depositato in pari data, egli ha affermato il proprio diritto a subentrare in Consiglio regionale e ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe.

3. – Si è costituito il controinteressato, C P il quale ha pregiudizialmente eccepito:

a) l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 130 c.p.a., in quanto il ricorrente ha dapprima notificato il ricorso, quindi lo ha depositato, mentre avrebbe dovuto dapprima depositarlo, quindi notificarlo unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell’udienza;

b) l’inammissibilità del ricorso in quanto non notificato al Consiglio regionale, che è l’organo che ha emesso alcuni degli atti impugnati;

c) l’irricevibilità del ricorso, in quanto tardivamente indirizzato avverso gli atti del procedimento elettorale.

Nel merito, ha rassegnato un’articolata difesa della decisione del Consiglio regionale.

4. – Si sono costituiti il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Centrale Regionale e gli Uffici Centrali Circoscrizionali, la cui difesa ha dedotto il difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, la correttezza della condotta amministrativa tenuta.

5. – Non si è costituita la Regione Calabria, cui pure il ricorso è stato ritualmente notificato.

6. – Il ricorso è stato discusso e spedito in decisione all’udienza pubblica del 16 gennaio 2018.

DIRITTO

7. – Sono infondate le questioni pregiudiziali sollevate dal controinteressato.

7.1. – Il ricorrente, pur qualificando il ricorso ai sensi dell’art. 130 c.p.a., non ha seguito l’ iter delineato da tale articolo ai fini dell’introduzione del giudizio.

Nondimeno, premesso che anche nel processo amministrativo in materia elettorale si applicano pacificamente i principi processuali della sospensione feriale dei termini (Cons. Stato, Sez. V , 31 luglio 1998 , n. 1149), va evidenziato come tanto la notifica del ricorso, tanto il suo deposito sono avvenuti a meno di 30 giorni dall’adozione dell’atto conclusivo del procedimento di cui si contesta la legittimità.

Richiamato, dunque, il principio di strumentalità delle forme introduttive di un giudizio (cfr., tra le molte, Cass. Civ., Sez. III, ord. 13 settembre 2018, n. 22256, sull’irrilevanza nel processo civile dell’errore nella forma – citazione o ricorso – dell’appello, purché tutte le formalità necessarie siano compiute entro il termine decadenziale), accertato che i soggetti intimati sono stati ritualmente e tempestivamente portati a conoscenza della proposizione del ricorso, l’errore posto in evidenza dal controinteressato deve essere inteso quale mera irregolarità.

7.2. – Ove invece si ritenga che il giudizio non sia soggetto al rito speciale di cui all’art. 130 c.p.a., trattandosi di impugnazione del provvedimento di surroga e non già di azione avverso gli atti del procedimento elettorale, non si porrebbe nessuna questione di ammissibilità, rimanendo ininfluente l’intitolazione del ricorso.

7.3. – Quanto al secondo profilo di inammissibilità dedotto, gli artt. 27, comma 1, e 41, comma 2 c.p.a. stabiliscono che il contraddittorio si instaura mediante la notificazione del ricorso alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato

L’art. 130, comma 3, lett. a) specifica che, in caso di elezioni di comuni, province, regioni, il ricorso è notificato all'Ente della cui elezione si tratta.

Ebbene, a mente dello Statuto della Regione Calabria, essa è unitariamente rappresentata dal Presidente della Giunta regionale (art. 34, comma 1, lett. a) ), mentre il Consiglio regionale è solo un organo della Regione Calabria (art. 14), cui non è conferita autonoma rilevanza esterna.

Ne deriva che il Consiglio regionale non ha legittimazione nel giudizio amministrativo e ad esso non era dovuta la notifica del ricorso, mentre correttamente D C ha evocato in giudizio la Regione Calabria, rappresentata dal suo Presidente.

7.4. – Infine, l’affermata lesività dei verbali relativi alle operazioni elettorali, nella parte in cui non è stata formata la graduatoria decrescente relativa al Collegio Unico Regionale di cui all’art. 15, comma XV, l. 17 febbraio 1968, n. 108, si sarebbe concretizzata solo allorché il Consiglio regionale ha ritenuto di individuare C P quale candidato destinato a surrogare sia W F che G M, onde il ricorso non è sul punto tardivo.

8. – Occorre invece affermare, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Centrale Regionale e degli Uffici Centrali Circoscrizionali.

Infatti, l'amministrazione dell'interno e gli organi straordinari, che intervengono nel procedimento elettorale riguardante elezioni amministrative, non hanno legittimazione passiva perché non sono parti del giudizio (Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2015, n. 4442;
Cons. Stato, Sez. V, 4 agosto 2015, n. 2845).

9. – Nel merito, il ricorrente radica la bontà delle proprie ragioni negli artt. 15 e 16 della l. n. 108 del 1968.

9.1. – Il primo di essi distingue due momenti nella ripartizione dei seggi: nel primo, essi vengono assegnati su base circoscrizionale;
nel secondo, i seggi ancora da assegnare vengono ripartiti su base regionale in seno al collegio unico regionale.

Su tale secondo momento si concentra l’attenzione del ricorrente, atteso che l’elezione al Consiglio regionale di G M, prima che questo Tribunale Amministrativo Regionale lo escludesse dal Consiglio regionale a vantaggio di W F, si era verificata proprio in sede di assegnazione dei seggi su base regionale.

La prospettazione è che anche la surroga sarebbe dovuta avvenire su base regionale, allo scopo utilizzando la graduatoria che l’Ufficio Centrale Regionale avrebbe dovuto redigere ai sensi dell’art. 15, comma XV della l. n. 108 del 1968.

9.2. – Tale norma, infatti, stabilisce che “nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, ...4 sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventauli surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16” .

Nel caso di specie, la graduatoria del gruppo di liste denominate Casa della Libertà , elaborata ai sensi dell’art. 15, comma XV citato, avrebbe dovuto essere la seguente: Nord (con una percentuale di 92,76%), Centro (83,47%), Sud (16,60%).

Al momento della surroga di G M, si sarebbe dovuto utilizzare tale graduatoria, individuando quale consigliere subentrante il primo dei non eletti nella circoscrizione Nord, e cioè, poiché già il candidato non eletto G era subentrato al candidato eletto G, l’odierno ricorrente.

9.3. – In tal senso deporrebbe l’art. 16 della l. n. 108 del 1968, il quale stabilisce al primo comma che il seggio rimasto vacante venga attribuito al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto;
mentre al secondo comma dispone che “la stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale” .

Infatti, una lettura sistematica di tale articolo evidenzia che la surroga debba avvenire secondo due distinti canali, a seconda che l’elezione sia avvenuta su base circoscrizionale ovvero su base regionale.

10. – Il ricorso è infondato.

10.1. – L’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria è regolata dal combinato disposto della l.r. n. 1 del 2005, come modificata dalla l.r. 6 febbraio 2010, n. 4, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 e della già citata l. n. 108 del 1968.

L’assegnazione di 24 dei 30 seggi disponibili avviene in sede circoscrizionale, gli altri 6 seggi vengono attribuiti con il sistema maggioritario, secondo quanto stabilito dalla l. n. 108 del 1968, con le deroghe previste appunto dalla l.r. n. 1 del 2005.

In particolare, non trovano applicazione (cfr. art. 4, comma 1, lett. g) l.r. n. 1 del 2005) le disposizioni del quindicesimo comma dell’art. 15 della l. n. 108 del 1968, invocate dal ricorrente

La sua tesi si vede pertanto privata dell’essenziale supporto normativo.

10.2. - D’altra parte, la graduatoria redatta ai sensi del citato art. 15, comma XV, serviva per “le eventauli surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16” , e cioè per le surroghe dei consiglieri regionali eletti nelle liste regionali, che il sistema elettorale applicabile nella Regione Calabria non prevede più, atteso che nelle liste regionali sono inseriti solo i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Non a caso, anche l’art. 16 l.n.108 del 1968 non è più applicabile nella Regione Calabria (cfr. art. 4, comma 2 l.r. n. 1 del 2005).

10.3. – La surroga del consigliere regionale, pertanto, avviene applicando sic et simpliciter quanto stabilito dall’art. 16 l. n. 108 del 1968: “Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale”.

La lettera della legge rende chiaro che, tanto che il candidato da surrogare sia stato eletto su base circoscrizionale, tanto che sia stato proclamato eletto dall’Ufficio centrale regionale, a sostituirlo sarà il candidato della sua stessa lista circoscrizionale che lo segue immediatamente per numero di voti.

D’altra parte, come già affermato da questo Tribunale (con la sentenza n. 80 del 2017, sul punto confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3143 del 2017) “le liste regionali contengono un unico nominativo, quello del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Ciò significa che, a parte il seggio occupato di diritto dal Presidente della Giunta regionale e quello attribuito al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente, tutti i seggi vengono attribuiti alle liste circoscrizionali.

(…)

Non può allora operarsi alcuna distinzione tra i 24 seggi attribuiti proporzionalmente e gli ulteriori 6 seggi attribuiti dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale, ma deve riguardarsi solo all’ultimo dei seggi attribuito “alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere”.

11. – Ne consegue il rigetto del ricorso, dovendosi regolare le spese di lite secondo il principio della soccombenza.

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