TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-01-18, n. 202200537

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-01-18, n. 202200537
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202200537
Data del deposito : 18 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2022

N. 00537/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04136/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4136 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A C, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Calo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio C in Roma, via Savoia, 78;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Direzione Mercati e Commercio Aree Pubbliche, non costituito in giudizio;

nei confronti

Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

quanto al ricorso introduttivo:

(a) della nota del Gabinetto della Sindaca di Roma Capitale prot. n. 8561 del 17 febbraio 2021 (prot. n. QH/12722 del 18 febbraio 2021) avente ad oggetto “Procedure per il rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche”, con la quale è stato trasmesso all'Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro, al Direttore della Direzione Mercati e Commercio su Aree Pubbliche del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ed ai Municipi, il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prot. n. 0021058 del 15 febbraio 2021, “per le valutazioni ed il seguito di competenza, affinché la procedura per il rilascio delle concessioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche sia disciplinata da idonei criteri di selezione ed in assenza di rinnovi automatici, con invito a ritirare in autotutela eventuali procedure già avviate per il rinnovo delle concessioni, non in linea con il parere reso dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”;

(b) del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prot. n. 0021058 del 15 febbraio 2021, allegato alla citata nota del Gabinetto della Sindaca di Roma Capitale prot. n. 8561 del 17 febbraio 2021, con il quale l'Autorità ha ritenuto che Roma Capitale dovesse “ricorrere alla disapplicazione delle norme nazionali per contrarietà con la di-sciplina e i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza, adottando una disciplina delle procedure di assegnazione delle concessioni di posteggio coerente con i menzionati principi in materia di durata, criteri di selezione e assenza di rinnovi automatici”;

(c) della nota dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale prot. n. QH20210013285 del 19 febbraio 2021 avente ad oggetto “Procedure per il rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche. Parere Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 22 L. 287/1990”, inviata al Direttore della Direzione Mercati e Commercio Area Pubblica di Roma Capitale, con la quale, in relazione al contenuto della citata nota del Gabinetto della Sindaca di Roma Capitale prot. n. 8561 del 17 febbraio 2021, è stato chiesto di “procedere speditamente a quanto richiesto e fornirmi un cronoprogramma relativo a tutti gli adempimenti conseguenti che il Dipartimento riterrà di porre in essere al riguardo”, ritenendo altresì “opportuno che il Dipartimento fornisse delle Linee Guida a beneficio di tutti Municipi per il necessario coordinamento e l'uniformità dell'azione amministrativa”;

(d) in parte qua e nei limiti dell'interesse del ricorrente, della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Direzione Mercati e Commercio su Aree Pubbliche di Roma Capitale rep. n. QH/112/2021 del 22 febbraio 2021 (prot. n. QH/13550/2021 del 22 febbraio 2021), avente ad oggetto “Annullamento della determinazione dirigenziale numero repertorio QH/132/2020 del 30/12/2020 – numero protocollo QH/63111/2020 del 30/12/2020 di avvio della procedura per il rinnovo delle con-cessioni dei “posteggi a rotazione” di cui all'art.35 della D.A.C. n.108/2020 e ss.mm.ii. per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 181, comma 4 bis del Decreto legge n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020 e delle Linee guida di cui all'Allegato A) del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 25/11/2020”;

(e) della nota del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Direzione Mercati e Commercio su Aree Pubbliche avente oggetto “Rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 181, comma 4 bis del Decreto legge n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020 e delle Linee guida di cui all'Allegato A del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 25/11/2020. Parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato trasmesso dal Gabinetto della Sindaca con nota prot. n. QH/12722 del 18/02/2021”, priva di data, con la quale è stata comunicata alle Associazioni di Categoria del Commercio su Area Pubblica l'adozione della citata Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Direzione Mercati e Commercio su Aree Pubbliche di Roma Capitale rep. n. QH/112/2021 del 22 febbraio 2021 (prot. n. QH/13550/2021 del 22 febbraio 2021);

(f) della nota del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Direzione Mercati e Commercio su Aree Pubbliche prot. n. QH20210016220 del 5 marzo 2021 avente ad oggetto “Annullamento in autotutela ex art. 21-nonies ex Legge n. 241/1990 della procedura per il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 181, comma 4 bis del Decreto Legge n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020 a seguito del parere reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nota Operativa”, inviata alle Associazioni di Categoria “Settore Rotazioni”, al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, all'Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro, al Presidente della IX Commissione Commercio ed alla Polizia Locale di Roma Capitale, con la quale, “stante l'attuale situazione di concessioni di suolo pubblico di fatto scadute al 31.12.2020, e per esse le autorizzazioni per l'esercizio del commercio alle medesime riferite, si rappresenta l'impossibilità di quest'Ufficio, nelle more dell'adozione di un provvedimento politico-amministrativo volto a disciplinare il periodo transitorio per una corretta definizione della disciplina di riassegnazione delle concessioni, di procedere nelle consuete attività di gestione”, comunicando, “con decorrenza immediata, che tutte le ISTANZE e SCIA presentate/inviate a questo Ufficio e riferite alle consuete attività di gestione degli attuali Gruppi rotativi, saranno archiviate in quanto irricevibili poiché riguardanti titoli concessori/autorizzatori non più validi in quanto decaduti il 31.12.2020”;

(g) in parte qua e nei limiti dell'interesse del ricorrente, della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina 10 settembre 2020 n. 108, avente ad oggetto “Nuovo Regolamento delle Attività Commerciali sulle Aree Pubbliche”;

(h) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque collegato o connesso ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto dal ricorrente, ivi inclusa la nota inviata in data 15 febbraio 2021 dalla Sindaca di Roma Capitale all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, menzionata nella nota del Gabinetto della Sindaca di Roma Capitale prot. n. 8561 del 17 febbraio 2021, con la quale è stato chiesto all'Autorità, in ordine alla questione del rilascio delle concessioni di posteggio su aree pubbliche, di esprimersi sull'attuale assetto normativo statale e regionale interno, nonché di valutare se dall'applicazione delle norme vigenti possa derivare una alternazione della concorrenza e del mercato;

e accoglimento

- in via principale, della domanda di condanna dell'Amministrazione Capitolina a dare seguito, nei confronti del ricorrente, alla procedura per il rinnovo delle concessioni dei “Posteggi a rotazione” di cui all'art. 35 della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 108/2020 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, Decreto Legge n. 34/2020 (convertito, con modificazioni, nella Legge n. 77/2020) e delle Linee Guida di cui all'Allegato A) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, avviato con Determinazione Dirigenziale rep. n. QH/132/2020 del 30 dicembre 2020 (prot. n. QH/63111/2020 del 30 dicembre 2020);

- in via subordinata, della domanda di risarcimento per equivalente del danno subito e subendo dal ricorrente, con riserva di specifica quantificazione in corso di causa;

e, quanto ai motivi aggiunti,

per l’annullamento:

(i) della memoria di Giunta Capitolina n. 24/2021 (prot. n. 12522 del 23 aprile 2021) avente ad oggetto “Linee di indirizzo per l'avvio e definizione delle procedure di selezione ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche scadute al 31 dicembre 2020 e per il periodo transitorio fino al completamento delle stesse” (cfr. all. H), con la quale Roma Capitale ha – tra l'altro – fornito indirizzo alle Strutture Amministrative competenti, all'uopo coordinate dalla Direzione Generale, di porre in essere “idonee procedure di selezione ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche scadute al 31 dicembre 2020”;

(j) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque collegato o connesso ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto dal ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con determina dirigenziale n. QH/132/2020 del 30 dicembre 2020 Roma Capitale avviava, ai sensi dell’art. 181, comma 4 -bis , del d.l. 19 maggio 2020, n 34 (convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77), la procedura per il rinnovo delle concessioni dei “posteggi a rotazione” di cui all’art. 35 della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 108/2020 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31 dicembre 2020.

Con successiva determina dirigenziale n. QH/112/2021 del 22 febbraio 2021, a seguito dell’acquisizione di un parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che aveva rilevato dubbi sulla compatibilità del quadro normativo nazionale e regionale in tema di rinnovo delle con il diritto europeo, la delibera di avvio della procedura di rinnovo veniva annullata in autotutela.

Con successiva nota prot. QH20210017205 dell’11 marzo 2021, Roma Capitale comunicava alle associazioni di categoria del commercio su area pubblica che, nelle more dell’adozione di un provvedimento d'indirizzo politico-amministrativo volto a disciplinare il periodo transitorio funzionale alla riassegnazione delle concessioni e con dichiarata finalità cautelare, era consentita la presentazione delle istanze inerenti l’esercizio del commercio su aree pubbliche al fine di preservare gli assetti di fatto esistenti, senza che ciò importasse alcun espresso riconoscimento o legittima aspettativa al rinnovo delle medesime concessioni scadute.

Il provvedimento di ritiro in autotutela della delibera di avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni, unitamente agli atti infraprocedimentali e consequenziale, veniva impugnato dal signor C, titolare di una concessione di vendita su area pubblica, con il ricorso introduttivo del gravame, affidato ai seguenti motivi di doglianza:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 7, 10 E 21-

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