TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-06-18, n. 202412448

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-06-18, n. 202412448
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412448
Data del deposito : 18 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2024

N. 12448/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02228/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2228 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Steritalia S.P,A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9739858117, rappresentato e difeso dagli avvocati G F, A M T, N D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Azienda Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta n. 142;
Regione Lazio, non costituito in giudizio;



nei confronti

So.Ge.Si. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lietta Calzoni, Alessandra Ottaviani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Annullamento, previa concessione di misure cautelari, della Deliberazione n. 106 del 26.1.2024, comunicata in pari data, con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni ha aggiudicato la procedura aperta per “l'affidamento del servizio di noleggio, sterilizzazione, logistica e manutenzione di strumentario chirurgico e altri DM per l'attività di sala operatoria ambulatoriale e servizi dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata” - CIG: 9739858117, in favore di SO.GE.SI. S.p.A.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Steritalia S.P,A. il 19/3/2024:

Annullamento, con ricorso principale e con atto di motivi aggiunti, della Deliberazione n. 106 del 26.1.2024, comunicata in pari data, con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni ha aggiudicato la procedura aperta per “l'affidamento del servizio di noleggio, sterilizzazione, logistica e manutenzione di strumentario chirurgico e altri DM per l'attività di sala operatoria ambulatoriale e servizi dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata” - CIG: 9739858117, in favore di SO.GE.SI. S.p.A.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da So.Ge.Si. S.p.A. il 3/4/2024:

PER L'ANNULLAMENTO IN PARTE QUA

- di tutti gli atti e le determinazioni dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata relativi alla procedura aperta per “l'affidamento del servizio di noleggio, sterilizzazione, logistica e manutenzione di strumentario chirurgico e altri DM per l'attività di sala operatoria, ambulatoriale e servizi dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata” (CIG: 9739858117), limitatamente alla parte in cui Steritalia S.p.A. è risultata classificata al 2° posto della graduatoria anziché essere esclusa dalla gara;

- in particolare, ed in ogni caso in parte qua:

- del verbale di gara n. 1 del 5/6/2023, nella parte in cui il RUP ha disposto l'ammissione alla procedura della Steritalia S.p.A., anziché escluderla;

- dei verbali della Commissione giudicatrice nn. 1 dell'11/9/2023, 2 del 19/9/2023, 3 del 27/9/2023, 4 dell'11/10/2023, 5 del 19/10/2023, 6 del 20/10/2023, 7 del 25/10/2023, 8 del 7/11/2023, 9 del 14/11/2023, nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha valutato l'offerta tecnica della Steritalia S.p.A. assegnandole il punteggio qualitativo complessivo di 98,12 p.ti, anziché escluderla;

- del verbale della Commissione giudicatrice n. 10 del 14/12/2023, nella parte in cui è stata formulata la graduatoria, collocando al 2° posto Steritalia S.p.A., anziché escluderla;

- del verbale relativo alla verifica dell'anomalia delle offerte, nella parte in cui il RUP ha ritenuto congrua l'offerta di Steritalia S.p.A., anziché escluderla;

- della Deliberazione n. 106 del 26/1/2024, comunicata in pari data, con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni ha approvato gli atti della procedura, collocando Steritalia S.p.A al 2° posto Steritalia S.p.A., anziché escluderla;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato a quelli suindicati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Steritalia S.P,A. il 3/5/2024:

Annullamento, previa concessione di misure cautelari, della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 352 del 3.4.2024, comunicata a mezzo portale telematico di gara in data 8.4.2024, con cui è stata definitivamente aggiudicata la procedura aperta per “l'affidamento del servizio di noleggio, sterilizzazione, logistica e manutenzione di strumentario chirurgico e altri DM per l'attività di sala operatoria ambulatoriale e servizi dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata” - CIG: 9739858117, in favore di So.Ge.Si. S.p.A. e del relativo allegato.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata e di So.Ge.Si. Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2024 la dott.ssa S P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.Con atto notificato il 23 febbraio 2024 e depositato il 1° marzo 2024 la Società Steritalia ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, disposta dall’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata in favore della Società So.Ge.Si., del servizio di noleggio, sterilizzazione, logistica e manutenzione di strumentario chirurgico e altri dispositivi medici (DM) per l’attività di sala operatoria ambulatoriale e servizi dell’Azienda stessa.

1.1 Premette la ricorrente che con bando di gara pubblicato in GURI in data 31 marzo 2023 l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata ha indetto, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016, la procedura aperta per “ l’affidamento del servizio di noleggio, sterilizzazione, logistica e manutenzione di strumentario chirurgico e altri DM per l’attività di sala operatoria ambulatoriale e servizi dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata ” - CIG: 9739858117, per la durata di 60 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, per un importo complessivo stimato in € 22.342.390,00.

Alla procedura competitiva, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (O.T. 70 punti/O.E. 30 punti), hanno partecipato quattro operatori economici, tra cui l’odierna ricorrente Steritalia S.r.l. e la So.Ge.Si. s.p.a., controinteressata nel presente giudizio.

All’esito della valutazione delle offerte presentate dai concorrenti, la Commissione giudicatrice ha stilato la graduatoria provvisoria che ha visto So.Ge.Si. collocarsi al primo posto, con uno scarto di 1,19 punti da Steritalia.

Successivamente, l’Azienda Ospedaliera ha avviato nei confronti delle prime tre classificate il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, chiedendo agli operatori economici di “ fornire giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara e rispetto alle quali hanno determinato il ribasso percentuale offerto ”.

All’esito della verifica la Stazione appaltante (richiamando il verbale n. 1 del 16 gennaio 2024) ha ritenuto che tutte le offerte fossero nel loro complesso non anomale e che i ribassi presentati fossero congrui rispetto all’importo posto a base d’asta, procedendo pertanto all’aggiudicazione in favore della SO.GE.SI., collocatasi prima nella graduatoria.

1.2 Avverso l’atto di aggiudicazione ed i presupposti atti della procedura di gara parte ricorrente ha addotto i seguenti motivi di ricorso:

I. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 59, comma 3, lett. a), 83, 94 e 95, d.lgs. n. 50/2016, art. 7 del disciplinare di gara nonché dei principi di imparzialità, terzietà e trasparenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Carenza di un requisito tecnico-professionale

Secondo la prospettazione di parte ricorrente la SO.GE.SI. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara poiché priva dei requisiti di natura tecnico-professionale prescritti dall’art. 7 del disciplinare.

In particolare, carente sarebbe stato, sia sotto il profilo del valore qualificante sia sotto quello del valore economico, il requisito di partecipazione relativo all’esecuzione (conclusa o in corso) “ negli ultimi tre esercizi disponibili, per conto di aziende pubbliche, di almeno n. 2 contratti per svolgimento del servizio considerato qualificante il presente appalto”, per un importo contrattuale pari ad almeno € 3.000.000,00 iva esclusa per ciascun contratto (oppure pari ad € 6.000.000,00, in presenza di un solo contratto, ritenuto altrettanto valido per la sussistenza del requisito) ”.

II. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97, d.lgs. n. 50/2016, art. 13 del disciplinare di gara nonché dell’art. 3, L. n. 241/1990 e dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità manifesta.

Il subprocedimento di verifica dell’anomalia nei confronti degli operatori economici ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016 si sarebbe concluso con un provvedimento solo apparentemente motivato e pertanto illegittimo.

III. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 216, comma 12,