TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-11-23, n. 202207238

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-11-23, n. 202207238
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202207238
Data del deposito : 23 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2022

N. 07238/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03985/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3985 del 2018, proposto da
U I, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano D'Ancona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli, via Armando Diaz, 11;
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Romeo Gestioni S.p.A., non costituita in giudizio;



per l'annullamento

della nota 18 settembre 2018 e della nota 16 luglio 2018, entrambe a firma del Direttore Centrale Patrimonio e Archivi dell’INPS, aventi ad oggetto la determinazione del prezzo di vendita ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 351/2001, convertito nella L. n. 410/2001, dell’appartamento ad uso residenziale sito in Napoli, via Francesco Cilea n. 46, inviata tramite raccomandata ai fini dell’esercizio del diritto di opzione del ricorrente;

di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresa la perizia estimativa emessa dai periti I.N.P.S. con riferimento all’immobile oggetto di causa, datata 21 maggio 2018;

previo annullamento o disapplicazione, over occorre possa, del decreto interministeriale 13 aprile 2007 avente ad oggetto “Individuazione di ulteriori immobili di pregio” adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, limitatamente alla parte in cui include l’immobile sito in via Cilea n. 46 tra gli immobili di pregio; nonché

per il risarcimento del c.d. danno da ritardo, ex art. 2 bis L. 241/1990.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza telematica del giorno 12 ottobre 2022 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 13.10.2018 e depositato in Segreteria il 18.10.2018, U I adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli, al fine di ottenere l’annullamento degli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto.

Esponeva in fatto di aver abitato nell’appartamento oggetto del presente giudizio dal 2005, avendo convissuto con la zia I B fino al suo decesso (25 settembre 2012); l’immobile in questione era ed è situato in Napoli, in via Cilea n. 46, ed il ricorrente risultava essere titolare del contratto di locazione ad esso relativo, essendo subentrato alla propria parente convivente, successivamente al di lei decesso.

L’appartamento era ricompreso in una palazzina interamente di proprietà dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, articolata in un piano seminterrato e sei piani sovrastanti, e riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli al foglio 13, mappale 408, sub da 1 a 4, da 6 a 8, da 10 a 45 e da 101 a 122.

Nel quadro dell’articolata vicenda di dismissione degli immobili degli Enti previdenziali avviata con la legge 8 agosto 1995 n. 335 e con il D.lgs. 16 febbraio 1996 n. 104 e che aveva riguardato anche lo stabile in questione, nel 2007 il ricorrente ad altri inquilini del medesimo condominio proponevano azione innanzi al giudice ordinario avverso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Economia, la SCIP - Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e l’I.N.P.S. (già I.N.P.D.A.I.), esponendo di essere conduttori di alloggi già di proprietà dell’I.N.P.D.A.I., trasferiti all’I.N.P.S. con l’art. 42 della l. n. 289/2002, lamentando di essere stato esclusi in modo arbitrario e ingiustificato dal diritto di acquistare tali alloggi alle stesse condizioni riconosciute agli altri inquilini degli Enti previdenziali, poiché gli immobili erano stati considerati di pregio con decreto interministeriale del 13 aprile 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2007), così da poter essere alienati a prezzo di mercato ai sensi dell’art. 3, commi 7, 8, 13 del D.L. n. 351/2001 convertito con modificazioni dalla L. n. 410/2001, senza alcuna riduzione del prezzo medesimo.

La tesi sostenuta era che gli attori si trovassero già nella condizione di rivendicare la titolarità delle unità immobiliari, in virtù di un prezzo da ricavare sulla base del valore catastale, moltiplicato per 100, in forza di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, 5 e 6, del D.Lgs. n. 104/1996.

Deducevano infatti di avere esercitato il diritto di opzione legale nei termini di legge e, conseguentemente, che si era perfezionato il contratto ai sensi degli articoli 1329 e 1131 c.c. e che il loro diritto di proprietà fosse in semplice attesa di formalizzazione per atto pubblico o sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.

La controversia civilistica in questione si chiudeva in prime cure con la sentenza di accoglimento del Tribunale di Napoli n. 2840/2010, che tuttavia veniva successivamente riformata dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 174/2018, pronuncia quest’ultima avverso la quale il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione.

Con il provvedimento impugnato nel presente giudizio l’I.N.P.S. comunicava di avere “avviato la procedura di dismissione nel rispetto della normativa vigente”, invitando la parte interessata ad “esercitare il diritto di opzione all’acquisto entro 120 giorni dal ricevimento della presente, pena la decadenza”, per un prezzo di vendita pari ad euro 361.000,00 (successivamente, con separato provvedimento, corretto in euro 368.000,00), determinato in base al valore di mercato senza applicare la riduzione del 30% prevista dall’art. 3, comma 109, lett. d), della L. 662/1996.

Più nel dettaglio, dall’esame della perizia tecnico - estimativa dell’I.N.P.S., si desumeva che il prezzo di vendita era stato determinato in base al valore di mercato e in applicazione di un criterio di valutazione sintetico - comparativo, prendendo in considerazione “immobili similari, di prezzo noto, desunto da pubblicazioni, riviste specializzate e da indagini di mercato esperite in zona”, nonché in base a “valori ricavati dagli Indicatori di Mercato, adottando quale parametro il metro quadrato di superficie lorda vendibile”.

Avverso tale atto insorgeva il ricorrente, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.

“1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 7 D.L. 25 settembre 2001 n. 351 convertito in L. n. 410/2001, recante “Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare”. Eccesso di potere per travisamento del fatto ed errata istruttoria. Eccesso per illogicità e ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 6 legge 241/90”; la stima del valore dell’appartamento sarebbe errata perché:

a) l’INPS avrebbe stabilito il prezzo di vendita non “sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe”, come

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