TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2016-01-28, n. 201600017
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N. 00017/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00941/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 941 del 2015, proposto da:
Edilizia Stentella S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti G R, F G, con domicilio eletto presso l’avv. Lietta Calzoni in Perugia, Via Bonazzi, 9;
contro
Comune di Avigliano Umbro, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avv. P B, con domicilio eletto presso l’avv. Donato A in Perugia, Via XIV Settembre, 69;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’atto prot.n. 0001817 del 17 aprile 2015 relativo a richiesta pagamento rata di saldo del contributo di costruzione, pari ad euro 9.212,10;di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale , nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere lo scomputo degli oneri per la realizzazione della linea di collegamento ed installazione del metano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Avigliano Umbro;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, che il ricorso non appare assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris , anche in relazione alla destinazione urbanistica dell’area interessata dall’intervento edilizio, e comunque è priva di qualsivoglia dimostrazione l’esistenza del pregiudizio grave ed irreparabile;