TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2016-01-28, n. 201600017

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2016-01-28, n. 201600017
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201600017
Data del deposito : 28 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00941/2015 REG.RIC.

N. 00017/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00941/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 941 del 2015, proposto da:


Edilizia Stentella S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti G R, F G, con domicilio eletto presso l’avv. Lietta Calzoni in Perugia, Via Bonazzi, 9;


contro

Comune di Avigliano Umbro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. P B, con domicilio eletto presso l’avv. Donato A in Perugia, Via

XIV

Settembre, 69;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’atto prot.n. 0001817 del 17 aprile 2015 relativo a richiesta pagamento rata di saldo del contributo di costruzione, pari ad euro 9.212,10;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale , nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere lo scomputo degli oneri per la realizzazione della linea di collegamento ed installazione del metano.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Avigliano Umbro;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, che il ricorso non appare assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris , anche in relazione alla destinazione urbanistica dell’area interessata dall’intervento edilizio, e comunque è priva di qualsivoglia dimostrazione l’esistenza del pregiudizio grave ed irreparabile;

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