TAR Potenza, sez. I, sentenza 2022-02-15, n. 202200136

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2022-02-15, n. 202200136
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202200136
Data del deposito : 15 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2022

N. 00136/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00485/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 485 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
R Z e G Z, rappresentati e difesi dall'avvocato M S, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;

contro

Comune di Scanzano Jonico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della determina 22/9/2021 prot. n. 15277 del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Scanzano Jonico, avente ad oggetto “Acquisizione al patrimonio comunale di immobili abusivi (art. 31, comma 3 del DPR n. 380/2001). Conclusione del procedimento”, notificata il 24/9 successivo;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale;
tra questi, per quanto occorra, dell'atto 15/6/2021 prot. n. 10474 del Dirigente del Settore Tecnico di comunicazione avvio del procedimento di acquisizione al patrimonio comunale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Scanzano Jonico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2022 il dott. P M e uditi per le parti i difensori M S e Alessandra Cursi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 8/10/2021 ed integrato da motivi aggiunti notificati in data 15/11/2021, sono stati impugnati gli atti specificati in epigrafe ed in particolare la determina, n. 15277 del 22/9/2021, con cui il Comune di Scanzano Jonico ha dichiarato, ai sensi dell’art. 31, co. 3, del D.P.R. n. 380/2001, l’acquisizione al patrimonio comunale di immobili abusivi non demoliti nei termini prescritti.

1.1. Risulta in fatto quanto segue:

- in data 25/6/2020, con ordinanza prot. n. 7515 e reg. n. 50, il Comune intimato ha disposto la demolizione di numerosi manufatti abusivi realizzati dai ricorrenti su terreni di loro proprietà (foglio 61, particelle 1028, 1019, 1023, 1842, 2074 e 2075), sine titulo (e in difformità dalla concessione in sanatoria n. 4277/86), oltreché in area vincolata paesaggisticamente ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 (Piano Paesaggistico di Area Vasta del Metapontino). Tale determinazione è stata impugnata dinanzi a questo Tribunale, nel giudizio R.G. n. 354/2020, unitamente all’ulteriore atto comunale, prot. n. 9557 del 6/8/2020, con cui è stata respinta la richiesta dei ricorrenti di proroga del termine di esecuzione dell’ordinanza di demolizione;

- il predetto giudizio si è concluso con la reiezione del gravame, giusta sentenza n. 817 del 28/12/2020;

- in data 6/10/2020, il Comune ha accertato, previo sopralluogo, l’inosservanza nei termini prescritti della predetta ordinanza di demolizione;

- in data 12/1/2021, i ricorrenti hanno presentato presso gli Uffici comunali due distinte segnalazioni certificate di inizio attività, ciascuna per le opere di propria competenza, al fine di dare esecuzione alla demolizione e al conseguente ripristino dei luoghi;
la conclusione delle relative attività è stata comunicata all’Amministrazione comunale con nota del 9/3/2021 e da questa riscontrata in occasione del sopralluogo avvenuto in data 16/3/2021;

- con successiva nota, prot. n. 10474 del 15/6/2021, il Comune ha avviato il procedimento per l’acquisizione al patrimonio comunale degli immobili abusivi stigmatizzati nell’ordinanza demolitiva n. 50 del 25/6/2020, nonché delle relative aree di sedime descritte nell’elaborato grafico e nella relazione allegati a detta nota;

- all’esito dell’interlocuzione endoprocedimentale è stato adottato il provvedimento acquisitivo in questa sede impugnato.

1.2. L’impugnazione ricorsuale è affidata ai seguenti motivi:

- “ Violazione per falsa applicazione art. 31, commi 3 e 4,

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