TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2010-11-15, n. 201002691

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2010-11-15, n. 201002691
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201002691
Data del deposito : 15 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00300/2006 REG.RIC.

N. 02691/2010 REG.SEN.

N. 00300/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 300/2006 proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. G M C e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale, ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;

contro

Comune di Crosia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. O M e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale, ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. -OMISSIS- del Sindaco del Comune di Crosia, con cui è stata disposta la sospensione dei lavori di costruzione dell’impianto tecnologico per la sicurezza e l’affidabilità della rete ferroviaria italiana, ubicato presso l’area ferroviaria adiacente alla stazione di Mirto Crosia, da parte della Società -OMISSIS-., agente in nome e per conto della ricorrente -OMISSIS- nonché per il risarcimento del danno;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Crosia;

Vista l’ordinanza n. 219 del 23 marzo 2006 con la quale è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2010 il Cons. Giovanni Iannini ed uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato, depositato nella Segreteria del Tribunale il 14 marzo 2006, la -OMISSIS-, concessionaria della gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, ha impugnato l’ordinanza n. -OMISSIS- del Sindaco del Comune di Crosia, con cui è stata disposta la sospensione dei lavori di costruzioni dell’impianto tecnologico per la sicurezza e l’affidabilità della rete ferroviaria italiana, nell’ambito del progetto -OMISSIS-, destinato ad assicurare il servizio di trasmissione mobile (fonia e dati) per l’esercizio ferroviario ed a fungere da supporto di comunicazione per la marcia in sicurezza dei tremi nell’ambito dei nuovi sistemi di comando e controllo della circolazione -OMISSIS- ( -OMISSIS- ).

Parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, chiedendone l’annullamento.

Il Comune di Crosia si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso, in quanto il deposito del ricorso sarebbe avvenuto oltre il termine dimidiato di quindici giorni previsto dall’art. 23 bis ella l. 1034/1971, e deducendo, comunque, l’infondatezza dello stesso.

Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.

Le parti hanno prodotto memorie.

Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Con ordinanza del 20 dicembre 2005 del Sindaco del Comune di Crosia ha ordinato all’-OMISSIS-, esecutrice dei lavori di installazione di impianto tecnologico per l’affidabilità e la sicurezza ed affidabilità della rete ferroviaria italiana, nell’ambito del progetto -OMISSIS-, di sospendere i lavori.

Il provvedimento fa riferimento, innanzi tutto, alla forte contrarietà di numerosi cittadini alla realizzazione dell’impianto, per l’impatto ambientale della struttura e per i timori connessi all’inquinamento elettromagnetico ed alla necessità di uno studio più approfondito in merito all’impatto ambientale.

Vi si aggiunge che, mentre nel progetto viene specificato che l’impianto è ubicato lungo la linea ferroviaria in un contesto di tipo rurale con abitazioni sparse, in realtà si tratta di un sito intensamente abitato, nel cuore del centro urbano della Frazione Mirto.

Si rappresenta, infine, l’urgenza ed indifferibilità di verificare l’esistenza di siti alternativi, ricadenti effettivamente in zone rurali e ciò al fine di evitare problematiche di ordine pubblico derivanti dai cittadini contrari all’installazione dell’impianto.

È il caso di rilevare, visto che l’ordinanza non è rivolta alla ricorrente, che è indiscusso che l’-OMISSIS- opera per conto di -OMISSIS-, per la realizzazione di impianti di esclusiva pertinenza della stessa. -OMISSIS- è, dunque, soggetto portatore dell’interesse sostanziale sotteso alla situazione soggettiva lesa dall’esercizio del potere di ordinanza ed è, quindi, legittimata al ricorso.

2. Occorre partire dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine dimidiato di quindici giorni fissato dall’art. 23 bis della l. 1034/1971 per il deposito del ricorso, decorrente dalla notifica dello stesso, sollevata dal Comune.

Rileva il resistente che l’art. 23 bis citato è stato richiamato dall’art. 14 del d.lgs. 190/2002, recante attuazione della l. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale.

In virtù del combinato disposto delle norme richiamate, il dimezzamento dei termini processuali riguarderebbe anche i procedimenti di realizzazione delle infrastrutture in questione, con conseguente inammissibilità del ricorso, notificato il 18 febbraio 2006 e depositato solo il successivo 14 marzo.

L’eccezione è priva di fondamento.

Il presente giudizio non riguarda procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione ed asservimento, cui fa riferimento l’art. 14 menzionato dal Comune resistente, avendo ad oggetto un provvedimento sindacale di carattere urgente e contingibile, adottato al dichiarato fine di evitare pericoli per l’incolumità pubblica.

Esso, pertanto, non ha nulla a che fare con le procedure menzionate dalle norme in materia di infrastrutture strategiche, con conseguente inapplicabilità delle previsioni relative al dimezzamento dei termini.

3. Passando all’esame del merito, va rilevato che parte ricorrente, fatta un’ampia premessa riguardo alle caratteristiche del sistema (uso di antenne fortemente direttive, potenza ridotta degli impianti, finalità non commerciali, necessità ai fini della sicurezza della circolazione ferroviaria), deduce, a sostegno del gravame, la violazione dell’art. 87, comma 3 bis, del d.lgs. n. 259/2003, nonché eccesso di potere per incompetenza, errata ed insufficiente istruttoria, travisamento dei fatti, violazione del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.

La ricorrente sottolinea di avere agito in osservanza delle norma di cui al comma 3 bis dell’art. 87 del d.lgs. n. 259/03, nel testo di cui al comma 560 dell’art. 1 della legge n. 266/2005, applicabile anche ai procedimenti in corso, con cui è stato previsto che per il completamento della rete -OMISSIS- si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, pur nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti a livello nazionale, secondo il disposto della legge 22 febbraio 2001 n. 36.

L’ordinanza sindacale, per converso, ometterebbe qualsiasi censura sotto il profilo dell’osservanza delle leggi da parte di -OMISSIS-, essendo basata, in modo del tutto apodittico, su timori connessi all’inquinamento elettromagnetico ed al turbamento dell’ordine pubblico.

La stessa ordinanza sarebbe stata assunta in materia estranea alle competenze dell’Ente locale, risultando invasa la sfera di competenza statale e regionale.

Sarebbe mancata, comunque, qualsiasi attività istruttoria da parte dell’Amministrazione ed ogni concreta comparazione tra l’interesse collettivo alla sicurezza ferroviaria, perseguito mediante la realizzazione dell’impianto, e quelli genericamente sottesi al provvedimento impugnato, correlati alla tutela della salute.

Altra lacuna procedimentale sarebbe rappresentata dall’omissione della comunicazione di avvio di cui all’art. 7 della l. 241/1990.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Va rilevato, innanzi tutto, a fronte dei rilievi della difesa del Comune inerenti alla necessità del titolo abilitativo per la realizzazione dell’impianto in questione, che la realizzazione e completamento della rete di telecomunicazione -OMISSIS-, strumentale al controllo del traffico ferroviario, si inserisce nel quadro del sistema di sicurezza e segnalamento a servizio della rete ferroviaria.

Gli impianti d’adeguamento tecnologico, istallati sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa, alla stregua della norma di cui al comma 3 bis del d.lgs. n. 259/2003, nel testo novellato non necessitano di titolo edilizio ad hoc.

I detti interventi non soggiacciono, pertanto, ai procedimenti di verifica e controllo di compatibilità urbanistico - edilizia da parte degli enti locali (TAR Liguria, 29 ottobre 2008 n. 1861).

Ciò premesso va osservato che, pur in assenza di specifici richiami normativi, il provvedimento in questione risulta adottato dal Sindaco nell’esercizio dei poteri extra ordinem di cui all’art. 54 del T.U. Enti locali e, quindi, nella veste di Ufficiale di Governo, come del resto specificato dal Comune nella proprie difese.

Le finalità del provvedimento sindacale risultano connesse, infatti, alla tutela dell’incolumità dei cittadini, giacché esse vengono individuate nelle esigenze di evitare problematiche di ordine pubblico, per le proteste di alcuni cittadini, e di effettuare uno studio per l’individuazione di un sito alternativo per l’impianto, in vista della tutela dell’ambiente e della salute a fronte del pericoli connessi all’inquinamento elettromagnetico.

Risulta, pertanto, fuori discussione che il potere in questione rientri, almeno in astratto, nella sfera di competenza del sindaco e che l’esercizio di esso non presupponga l’invio di comunicazione di avvio del procedimento ( ex multis , T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 14 maggio 2010 n. 11327).

Si tratta, pertanto, di stabilire se il potere sia stato esercitato sulla base di una congrua attività di individuazione e rappresentazione della situazione di urgente necessità alla base dello stesso.

È noto che presupposto delle ordinanze in questione è la presenza di situazioni caratterizzate, da un lato, dall’urgenza di provvedere e, dall’altro, dalla necessità di provvedere in un modo determinato, diverso dall’ordinario. Da qui la caratterizzazione di una nozione di urgente necessità, che non rimanda ad un’espressione che esprime una mera endiadi, ma comprende, invece, sia l’immediatezza dell’intervento, sia l’impossibilità di adottare una soluzione (diversa) ordinaria.

Sotto il profilo evidenziato il provvedimento risulta del tutto carente.

Non si riscontra altro, infatti, che un generico richiamo alla contrarietà dei cittadini alla realizzazione dell’impianto, all’esigenza di evitare problematiche di ordine pubblico, ai timori connessi alla tutela della salute e dell’ambiente ed alla necessità di individuare un sito alternativo in cui collocare l’impianto.

Si tratta, all’evidenza, di un apparato argomentativo pressoché inesistente, basato su formule vuote e prive di riferimenti concreti, che sottende l’assenza di un’approfondita istruttoria volta all’individuazione di una situazione di urgente necessità, implicante pericoli per l’incolumità dei cittadini, tale da giustificare l’esercizio di poteri extra ordinem .

Ne consegue l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, che deve essere, pertanto, annullata. Restano assorbiti i motivi non esaminati.

Nelle conclusioni vi è anche un riferimento alla condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni, ma esso è del tutto generico, mancando perfino ogni indicazione in ordine ai pregiudizi di cui è chiesto ristoro. Per tale parte, pertanto, il ricorso è inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

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