TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-01-12, n. 202400642
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Pubblicato il 12/01/2024
N. 00642/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04735/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4735 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato N I, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, in riassunzione,
del decreto del Direttore Generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia datato 20 dicembre 2019, di conferimento dell'incarico di livello non generale di direttore della Casa Circondariale di -OMISSIS-, per la durata di anni tre a decorrere dalla data di registrazione, registrato dalla Corte dei Conti in data 5 febbraio 2020 e ricevuto dalla ricorrente a mezzo raccomandata a.r., in data 24 febbraio 2020;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 ottobre 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato a mezzo p.e.c. il 24 giugno 2020 e depositato il successivo 25 giugno 2020), la ricorrente, dirigente penitenziario, agisce in riassunzione, a seguito della declinatoria di incompetenza per territorio del Tar -OMISSIS- (ordinanza collegiale n. 772/2020), per l’annullamento del decreto del 20 dicembre 2019, comunicato il 24 febbraio 2020, con il quale il Direttore Generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia ha conferito alla odierna istante l’incarico di livello non generale di direttore della Casa Circondariale di -OMISSIS-, per la durata di anni tre.
2. Avverso gli atti impugnati ha formulato i seguenti motivi:
I. Violazione dell’art. 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, recante “Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura”;
II) Eccesso di potere;vizio, difetto e carenza di istruttoria e motivazione;insufficiente motivazione.
3. Lamenta, in particolare, la violazione delle prescrizioni contenute nell’art. 17 della l. n. 266/1999 anche in relazione alla richiesta di impiego presso altra Amministrazione tenuto conto che la ricorrente svolgeva funzioni dirigenziali presso l'Amministrazione comunale di -OMISSIS-prima di essere assegnata nel 2013 alla casa circondariale di -OMISSIS-, e che sulla relativa richiesta il Ministero intimato non si sarebbe affatto espresso.
4. Si è costituito in resistenza il Ministero della Giustizia.
5. Con ordinanza n. 5127 del 5 agosto 2020 è stata respinta la domanda cautelare “ tenuto conto della intervenuta abrogazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, che, inter alia prevedeva l’assegnazione anche in soprannumero, ad opera dell’art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare (10G0089) ".
6. All’udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del 13 ottobre 2023, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso non è fondato e va respinto.
8. La ricorrente, avendo interesse alla conservazione delle determinazioni dell’Amministrazione che le hanno consentito il ricongiungimento familiare (prima a -OMISSIS-e poi a -OMISSIS-) ai sensi dell’art. 17 della l. 28 luglio 1999 n. 266, impugna il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, di assegnazione presso la casa circondariale di -OMISSIS- ritenendo lo stesso lesivo delle prerogative e benefici di legge, contestualmente significando di avere interesse a permanere anche in soprannumero presso la casa circondariale dì -OMISSIS-, sede di temporanea assegnazione dal 2013 (il coniuge, invero, era stato trasferito d'autorità dal 2011 presso la Capitaneria di porto di -OMISSIS-).
9. Nel confermare le statuizioni rese nella sede cautelare, si osserva che il Ministero intimato ha attestato e documentato che il nuovo incarico è connesso alla nuova organizzazione imposta a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 95/2017 (contenente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze d Polizia ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) della l. 124/2015), precisando che l’assegnazione alla nuova sede è imputabile anche al fatto che parte ricorrente non ha inteso partecipare né alla procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello "superiore" (con cui era stato posto ad interpello anche l'incarico di direttore della casa circondariale e l'Ufficio I del Prap di -OMISSIS-), né a quella per l'assegnazione dei posti di funzione c.d. "ordinari" (comprendente in fase 1, tra gli altri, i due posti di vice direttore della casa Circondariale di -OMISSIS-).
10. L'incarico contestato è stato conferito (peraltro nella stessa Regione) ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del d.lgs. n. 63/2006 in combinato disposto con l’art. 4 del D.M. 28 settembre 2016 (lex specialis), dovendo l’Amministrazione da un lato, coprire con priorità le sedi degli istituti penitenziari privi di direttore a seguito delle modifiche normative frattanto intercorse, dall’altro, garantire alla ricorrente la sede più vicina a quella di provenienza.
11. A fronte delle prospettate e tutt’altro che irragionevoli esigenze organizzative, non è quindi condivisibile l’intero impianto ricorsuale dal momento che l’art. 17 della l. 28 luglio 1999 n. 266, nella sua attuale e pacifica applicazione giurisprudenziale, non consente sempre e comunque il conferimento – anche in sovrannumero- del posto per ragioni di ricongiungimento familiare, essendo pacifico che la situazione soggettiva protetta dalla normativa invocata ha carattere di interesse legittimo e non di diritto soggettivo e non potendo il G.A. sostituirsi all'Amministrazione rispetto all'esercizio di poteri discrezionali (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 1° agosto 2022, n.10853).
12. In conclusione il ricorso deve essere respinto siccome infondato.
13. Nondimeno, sussistono eccezionali ragioni per disporsi l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.