TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-10-11, n. 202305554

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-10-11, n. 202305554
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202305554
Data del deposito : 11 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2023

N. 05554/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01460/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 1460 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. F Eposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Napoli, alla via G. Melisurgo, 4;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, E C, A I F, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Napoli, alla piazza Municipio, palazzo San Giacomo;

per l’annullamento

dell’ordinanza del Comune di Napoli, disposizione dirigenziale n.-OMISSIS-, notificata il 4.02.2021;

di tutti gli atti presupposti, preparatori e conseguenti;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023, il dott. P S;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;


FATTO

La ricorrente, proprietaria di un immobile, giusta atto di compravendita per notaio -OMISSIS- del -OMISSIS-, rep.-OMISSIS-, sito nel Comune di Napoli, alla via -OMISSIS-, sul quale appezzamento di terreno era stato costruito un manufatto di mq. 28,00 per 14,00, con struttura in ferro e copertura in lamiere coibentate a doppia falda con h. 4,50 /5,50, il tutto tampognato ed al grezzo, vale a dire una “modesta opera, costruita al solo fine di conservare gli attrezzi da lavoro ed i prodotti coltivati, essendo un terreno agricolo”;
premesso che, “del tutto inopinatamente” il Comune di Napoli notificava nel 2004, un’ordinanza di demolizione, con la quale le si ordinava di demolire l’opera in oggetto, ordinanza impugnata con ricorso innanzi a questo T.A.R. Campania – Napoli, R. G. -OMISSIS-, con contestuale istanza di concessione in sanatoria;
che nel contempo s’apriva un procedimento penale, concluso, da ultimo, con la sentenza della Corte di Cassazione penale n. -OMISSIS-, con la quale la Suprema Corte revocava l’ingiunzione di demolire;
tanto premesso lamentava che, “ciò nonostante”, in data 4.02.2021, le era stata notificata l’ordinanza di acquisizione, in questa sede impugnata, con la quale, sul presupposto che “vista la disposizione dirigenziale n.-OMISSIS-, notificata ai sensi di legge, con la quale si ordinava, alla sig.ra -OMISSIS-, la demolizione nel termine di 90 giorni;
vista altresì la successiva disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-, con la quale veniva denegata la richiesta di accertamento di conformità, presentata dalla stessa e veniva reiterato l’ordine di demolizione dell’abuso, da eseguirsi ai sensi dell’art. 31 del T. U.;
visto che presso la Procura della Repubblica, l’abuso realizzato era oggetto della procedura R.E.S.A. n. -OMISSIS-;
visto che il dott. -OMISSIS-, conferiva all’ing. -OMISSIS- l’incarico di procedere ad accertamenti effettuati presso la conservatoria dei registri immobiliari, al predetto provvedimento, e ritenuto che si sono verificate le condizioni per l’acquisizione ai sensi dell’art. 31 del T.U. (…)”, si disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e della loro area di sedime, individuate al N.C.T., p.lla -OMISSIS- ed articolava, avverso tale ordinanza, le seguenti censure in diritto:

I) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L. 241/1990 - ECCESSO DI POTERE – DIFETTO D’ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ:

A) il provvedimento impugnato era “del tutto carente di istruttoria”, nonché di motivazione;
B) nel provvedimento impugnato si leggeva: “Vista altresì la successiva disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-, con la quale veniva denegata la richiesta di accertamento di conformità presentata dalla signora -OMISSIS-, veniva reiterato l’ordine di demolizione dell’abuso da eseguirsi ai sensi dell’art. 31 del T. U. 380/2001”;
ma “la ricorrente non ha mai avuto la notifica di tale ordinanza di demolizione, cui (non) avrebbe ottemperato”;

C) inoltre il provvedimento impugnato richiamava espressamente la procedura di R.E.S.A n. -OMISSIS-, attivata presso la Procura della Repubblica, da ultimo conclusa con la sentenza della Cassazione penale, sez. 3, n. -OMISSIS-, che aveva disposto la revoca dell’ingiunzione a demolire, emessa nei suoi confronti;

II) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL’ART. 31 DEL T.U. 380/2001 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO D’ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ: l’atto di acquisizione al patrimonio del Comune delle opere abusive e dell’area di sedime, ex art. 7 comma 3 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ora art. 31 comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001) e il successivo atto con il quale si prevede una sanzione accessoria, sono atti conseguenziali all’ordine di demolizione, “che non hanno ragion d’essere nel caso in cui l’atto presupposto, costituito dall’ordine di demolizione, non sia mai stato notificato”;
“l’Ente procedente non poteva disporre l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere insistenti sulla proprietà della ricorrente, in ragione della mancata ottemperanza ad un ordine di demolizione, alla stessa mai notificato, ovvero venuto meno con la sentenza della Cassazione penale n. -OMISSIS-”;

III) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI INTERESSE PUBBLICO ALLA DEMOLIZIONE: il provvedimento impugnato, comunque, era “privo di motivazione in ordine alla necessità di irrogare la sanzione demolitoria dell’opera con l’area su cui insiste, atteso che, è noto che, in tema di provvedimenti repressivi, occorre una congrua ed esauriente giustificazione della scelta operata, in quanto tutti i provvedimenti amministrativi devono contenere l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste alla base della determinazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”;
né conteneva “alcuna comparazione tra l’interesse pubblico ed il sacrificio imposto al privato”, “prevedendo finanche l’acquisizione al patrimonio del bene, nonostante il tempo trascorso e l’urbanizzazione del territorio”, e ciò, anche in relazione al legittimo affidamento, sorto nel privato per effetto dell’inerzia dell’ente, protrattasi per un considerevole lasso di tempo;

IV) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELLA L. 7/08/1990, N. 240 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO: sarebbe mancata la previa comunicazione d’avvio del procedimento, volta all’adozione dell’ordinanza gravata.

Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, con memoria, in cui controdeduceva alle avverse doglianze, in particolare significando che “l’ordine di demolizione, ex art. 31 T.U. 380/2001, n.-OMISSIS-, fu impugnato dall’interessata, innanzi a codesto T.A.R. Campania – Napoli, con il ricorso R.G. -OMISSIS-;
ed il gravame, incardinato presso codesta IV Sezione, venne respinto con sentenza breve n. -OMISSIS-;
parallelamente alla proposizione del ricorso giurisdizionale, l’interessata aveva presentato istanza di accertamento di conformità, senza però farne menzione nel ricorso, presentato al TAR Campania, sì che nelle more della definizione del giudizio (…), pochi giorni dopo la sentenza di rigetto, il Comune denegò l'istanza, con la disposizione dirigenziale n. -OMISSIS- (notificata il 30.11.2004 successivo), reiterando con essa anche l’ordine di demolizione;
tale provvedimento non fu mai impugnato dalla ricorrente, con conseguente acquiescenza, incontestabilità dell’abusività dell'opera e intangibilità dell’ordine di demolizione”.

All’esito dell’udienza pubblica del 5.04.2023, la Sezione pronunziava ordinanza collegiale istruttoria, n. -OMISSIS-, del seguente tenore: “Rilevato che, ai fini della decisione, occorre che il Comune di Napoli depositi, nel termine di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, l’ordinanza di demolizione, n.-OMISSIS-, e la corrispondente relata di notifica al destinatario (documenti che, pur indicati come depositati, dal Comune di Napoli, in data 2.03.2023, come allegato 001, non sono stati peraltro leggibili, nel senso che il predetto allegato risulta vuoto);
Rilevato che resta riservata ogni decisione, in rito, merito e sulle spese, e che si rinvia, in prosieguo, all’udienza pubblica, indicata in dispositivo;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi