TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-04-24, n. 202004183
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Testo completo
Pubblicato il 24/04/2020
N. 04183/2020 REG.PROV.COLL.
N. 13783/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13783 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P.R.S. Planning Ricerche e Studi S.r.l., Hspi S.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni 26/B;
contro
Camera dei Deputati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota della Camera dei Deputati prot. 2019/0020811/GEN/AMM dell’11 ottobre 2019, ricevuta in pari data, con cui è stata comunicata l’esclusione del RTI P.R.S. Planning Ricerche e Studi S.r.l.-HSPI S.p.a. dalla procedura ristretta per l’affidamento del monitoraggio di contratti ICT della Camera dei Deputati;
dei verbali e/o dei documenti, sconosciuti nella natura e negli estremi, con cui la Camera dei Deputati, in sede di verifica dell’anomalia, ha ritenuto il Gruppo di lavoro proposto dal RTI P.R.S. Planning Ricerche e Studi S.r.l.- HSPI S.p.a. non compatibile con l’Allegato Tecnico del capitolato d’oneri e con la disciplina di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016;
per quanto occorra, del provvedimento di aggiudicazione ove medio tempore intervenuto e sconosciuto negli estremi;
di ogni atto connesso, correlato, presupposto e consequenziale;
per la declaratoria di inefficacia del contratto qualora nelle more sottoscritto, nonché per il subentro nell’esecuzione del servizio;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da P.R.S. Planning Ricerche e Studi s.r.l. il 17.12.2019:
per l’annullamento
del verbale della seduta del 19 marzo 2019, riservata alla verifica dell’anomalia, nella parte in cui la Camera dei Deputati ha ritenuto l’impiego di lavoratori autonomi, da parte del RTI P.R.S. Planning Ricerche e Studi S.r.l. – HSPI S.p.a., non compatibile con l’Allegato Tecnico del capitolato d’oneri e con la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50 del 2016;
del verbale della seduta del 1° ottobre 2019, in cui è stata deliberata l’esclusione del RTI P.R.S. Planning Ricerche e Studi S.r.l. – HSPI S.p.a. dalla gara de qua;
ove occorra, del verbale della seduta del 18 febbraio 2019.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Camera dei Deputati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2020 la dott.ssa Francesca Petrucciani in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe P.R.S. Planning Ricerche e Studi S.r.l. e HSPI S.p.a., rispettivamente mandataria e mandante dell’omonimo raggruppamento di imprese, hanno impugnato la nota con cui la Camera dei Deputati, in data 11 ottobre 2019, ha loro comunicato l’esclusione dalla procedura ristretta per l’affidamento del monitoraggio di contratti ICT della Camera dei Deputati, avendo ritenuto, all’esito della verifica di anomalia, il Gruppo di lavoro proposto dal RTI P.R.S. Planning Ricerche e Studi S.r.l. – HSPI S.p.a. non compatibile con l’Allegato Tecnico del capitolato d’oneri e con la disciplina di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016.
Le ricorrenti hanno esposto che la procedura in questione era stata indetta dalla Camera dei Deputati per l’affidamento quadriennale dei servizi di monitoraggio ICT, per un valore complessivo di € 560.000,00, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; il capitolato specificava che le prestazioni dall’alto contenuto professionale dovevano essere assicurate da “ addetti … in possesso dei titoli professionali di Direttore Tecnico di Monitoraggio, Consulente Senior e Consulente ”, tanto che dovevano essere allegati all’offerta tecnica i relativi curricula ; quanto al coordinamento del monitoraggio, un allegato al capitolato specificava che la relativa attività doveva essere garantita dal “ Direttore tecnico di monitoraggio (DTM) ”, il cui profilo professionale minimo era indicato dal capitolato; detto Direttore tecnico sarebbe stato responsabile “ dell’ottimale e costante dimensionamento, in quantità e qualità, dei team assegnati ai diversi servizi in conformità a quanto previsto dal contratto di appalto e rispetto alle esigenze dell’amministrazione ”.
Il RTI ricorrente, nel proprio progetto, aveva individuato il “gruppo di lavoro” che avrebbe utilizzato in caso di aggiudicazione, riportando analiticamente esperienze, certificazioni e conoscenze di ciascun operatore, allegando anche i relativi curricula .
Per quanto concerne la figura del Direttore tecnico, le ricorrenti avevano precisato che al soggetto incaricato, in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla lex specialis , sarebbe stata affidata la supervisione ed il coordinamento continuativo di tutte le risorse operanti nell’erogazione dei servizi, e che egli si sarebbe occupato in particolare del “ dimensionamento del gruppo di lavoro e la massima flessibilità del team sia quantitativa (aumento delle risorse) che qualitativa (cambiamento del mix di profili) ”.
All’esito della valutazione delle offerte tecniche il RTI ricorrente aveva ottenuto il più alto punteggio di 63,90 (poi riparametrati a 70 punti), di cui 27 punti su 30 in relazione al criterio relativo alla composizione ed organizzazione del gruppo di lavoro; avendo poi offerto il prezzo più basso, il raggruppamento ricorrente aveva ottenuto a tale titolo 30 punti, con la prima posizione in graduatoria, seguito da Formit Servizi S.p.a. con 96,6566 punti e da Business Integration Partners S.p.a. con 87,8596 punti.
L’offerta tecnica del RTI ricorrente era stata poi assoggettata a verifica di congruità per il superamento della soglia di anomalia.
Nell’ambito di tale procedimento la Stazione appaltante aveva in particolare chiesto di giustificare l’utilizzo di un lavoratore autonomo per la funzione di Direttore tecnico, la conformità dell’utilizzo di cinque lavoratori autonomi all’art. 105 del d.lgs. 50/2016, l’inquadramento dei lavoratori dipendenti e il numero di ore effettivamente lavorate.
Le ricorrenti avevano evidenziato che il lavoratore autonomo indicato quale Direttore tecnico era in possesso di tutti i requisiti richiesti e che la tipologia della contrattualizzazione non era contraria alla lex specialis , che nulla prescriveva al riguardo, e al codice dei contratti pubblici; inoltre, l’utilizzo di cinque lavoratori autonomi non costituiva subappalto, ma espletamento diretto delle attività mediante personale regolarmente contrattualizzato.
La Stazione appaltante, con il provvedimento impugnato, non aveva accolto dette giustificazioni, rilevando che la tipologia contrattuale del lavoro autonomo non era compatibile con la funzione di coordinamento organizzativo prevista per il Direttore tecnico, e che il ricorso a lavoratori autonomi, a mente dell’art. 105, comma 3, d.lgs. 50/2016, poteva riguardare solo attività accessorie o strumentali e non l’attività oggetto dell’appalto; pertanto l’utilizzo di detti cinque lavoratori autonomi era inquadrabile come subappalto, con conseguente violazione della quota del 30% posta dall’allora vigente comma 2 dell’art. 105 citato.
Il RTI ricorrente aveva formulato due istanze di accesso agli atti, entrambe rimaste inevase.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1.Violazione degli artt. 95 e 97 del d.lgs. 50/2016. Violazione dell’art. 2 del capitolato d’oneri. Violazione art. 41 della Costituzione. Eccesso di potere per erroneità e assenza di istruttoria. Travisamento. Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Violazione del principio di massima partecipazione. Violazione del principio di affidamento del concorrente.
La stazione appaltante aveva ritenuto incompatibile con le disposizioni di gara l’impiego di un lavoratore autonomo per il ruolo di Direttore tecnico, mentre la lex specialis nulla prescriveva circa il tipo di “rapporto contrattuale” che doveva intercorrere tra appaltatore e Direttore tecnico.
Nell’ambito del contratto di