TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-11-02, n. 202201908

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-11-02, n. 202201908
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202201908
Data del deposito : 2 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2022

N. 01908/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01052/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento

dell’avviso orale del Questore di Cosenza notificatogli il 7.11.2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 ottobre 2022 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 28.6.2019 e depositato in pari data -OMISSIS- ha esposto:

-) In data 7.11.2018 il Questore di Cosenza gli notificava avviso orale, ammonendolo a cambiar condotta, assumendo che lo stesso avrebbe “pregiudizi di polizia” per “detenzione abusiva d’arma” e per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;

-) in data 5.12.2018 egli proponeva ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Cosenza;

-) il successivo 2.1.2019, ricevuta il 7.1.2019, l’Amministrazione gli richiedeva la regolarizzazione del bollo entro 30 giorni, con contestuale sospensione dei termini di decisione del gravame amministrativo, che avveniva il successivo 5.2.2019.

2- Non essendosi dato riscontro al gravame amministrativo, essendosi formato il silenzio rigetto (tenuto conto della sospensione dei termini di decisione disposta dal Prefetto dal 7 gennaio al 5 febbraio 2019) in data 8.4.2019 ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, viene proposto ricorso giurisdizionale per i seguenti motivi di diritto:

1) Travisamento dei fatti.

L’assunto del provvedimento impugnato per cui il deducente avrebbe “pregiudizi di polizia” per “detenzione abusiva d’arma” non risponderebbe a verità in quanto nessuna denunzia pende contro il deducente per tale reato.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L’assunto del provvedimento impugnato per cui il deducente avrebbe “pregiudizi di polizia” per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio è solo parzialmente vera, in quanto questi è attualmente sottoposto a procedimento penale per tale

reato, ma una volta attinto da misura personale in fase cautelare, con ordinanza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-la Corte di Cassazione ha ritenuto immotivata l’ordinanza, non essendo stati delineati i presupposti fattuali per sussumere quanto addebitato al deducente nella fattispecie ipotizzata.

Ne conseguirebbe che, in relazione all’art. 1 d.lgs. 159/2011 il semplice “pregiudizio di polizia”, come assunto dal Questore, non può essere sufficiente per l’irrogazione della misura di prevenzione, occorrendo piuttosto che il destinatario del provvedimento sopra evidenziate dal medesimo articolo, risultando invece illegittimo il provvedimento che si limiti ad enunciare la sussistenza di mere indagini in corso, senza alcun riferimento fattuale che possa far ritenere che il soggetto colpito dal provvedimento sia abitualmente dedito alla commissione di delitti, o viva con proventi di attività illecite, o possa costituire pericolo per l’ordine pubblico.

3- In data 2.7.2019 si è costituita la Questura di Cosenza per resistere al ricorso e il 26.7.2019 la medesima Amministrazione produceva documenti.

4- In data 5.9.2019 il ricorrente ha depositato sentenza del Tribunale Penale di Crotone n. -OMISSIS-, irrevocabile, con cui il ricorrente è stato assolto dall’accusa di cui agli artt. 81 cpv., 391, 319bis e 321 c.p., nonché art. 7 d.l. n. 152/1991.

5- All’udienza straordinaria di smaltimento il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

6- Il ricorso è infondato.

7- Il d.lgs. n. 159 del 2011 dispone:

-all’art. 3 che “ 1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

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