TAR Potenza, sez. I, sentenza 2015-02-16, n. 201500126

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2015-02-16, n. 201500126
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201500126
Data del deposito : 16 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00128/2000 REG.RIC.

N. 00126/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00128/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 128 del 2000, proposto da:
G N, rappresentato e difeso dall’Avv. A I, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19, comma 1, L. n. 1034/1971 e 35, comma 2, R.D. n. 1054/1924 (cfr. ora l’art. 25, comma 1, Cod. Proc. Amm.), presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

-Consorzio per lo Sviluppo industriale della Provincia di Matera, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
-Comune di Matera, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti di

O.C.M.S. CAR Lucareli S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

-del Decreto n. 192 del 21.2.1979, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato il P.R.G. per l’area di sviluppo industriale “La Martella” di Matera e le relative NTA ed anche il presupposto atto di adozione;

-del Decreto n. 319 del 12.4.1985, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato il Piano Particolareggiato della predetta area di sviluppo industriale “La Martella” ed anche il presupposto atto di adozione;

-della variante, adottata dal Comune di Matera con Del. C.C. n. 1/1997;

-della Del. n. 193 del 22.12.1998, con la quale il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo industriale della Provincia di Matera ha assegnato alla O.C.M.S. CAR Lucarelli S.r.l. i lotti B16-B17, aventi la superficie di circa 8600 mq.;

-della Del. n. 10 del 14.9.1999, con la quale il Commissario del Consorzio ha approvato il progetto, presentato dalla O.C.M.S. CAR Lucarelli S.r.l. il 25.8.1999, comprendente il piano di esproprio grafico e descrittivo ed avente il valore, ai sensi dell’art. 7, comma 11, L.R. n. 41/1998, di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza, con fissazione dei termini ex art. 13 L. n. 2359/1865;

-del Decreto n. 32 del 15.12.1999, con il quale il Presidente del predetto Consorzio ha emanato il provvedimento di occupazione d’urgenza del terreno foglio di mappa n. 49, particella n. 305, di proprietà del Sig. G N;

-delle eventuali concessioni edilizie o atti abilitativi, rilasciati dal Comune di Matera alla O.C.M.S. CAR Lucarelli S.r.l.;


Visti il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il dott. P M e uditi gli Avv.ti I B, per delega dell’Avv. A I;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con Del. n. 193 del 22.12.1998 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo industriale della Provincia di Matera assegnava alla O.C.M.S. CAR Lucarelli S.r.l. i Lotti B16-B17, aventi la superficie di circa 8600 mq., siti nell’area di sviluppo industriale “La Martella” di Matera, per la costruzione di un opificio industriale di produzione e/o lavorazione di parti meccaniche e di carrozzeria di autoveicoli leggeri e/o industriali.

Con tale Delibera il C.d.A. delegava l’assegnataria a prendere contatto con i proprietari dei terreni, facenti parti dei Lotti B16-B17, per la stipula di un contratto preliminare di vendita, finalizzato alla loro cessione bonaria.

Nell’ambito dei predetti Lotti B16-B17, ricadevano i terreni particelle n. 305, di proprietà del Sig. G N, nn. 347 e 352, di proprietà della Sig.ra D M C, e n. 350, di proprietà del Sig. L N.

Poiché il tentativo di cessione bonaria non era andato a buon fine, la O.C.M.S. CAR Lucarelli S.r.l. con istanza del 25.8.1999 chiedeva al Consorzio l’attivazione del procedimento espropriativo, presentando il progetto definitivo, comprendente il piano di esproprio grafico e descrittivo.

Con Del. n. 10 del 14.9.1999 il Commissario del Consorzio, dopo averne accertata la conformità al D.P.G.R. n. 192 del 21.2.1979, di approvazione del P.R.G. per l’area di sviluppo industriale “La Martella”, al D.P.G.R. n. 319 del 12.4.1985, di approvazione del Piano Particolareggiato del predetto PRG, ed alla variante, adottata dal Comune di Matera con Del. C.C. n. 1/1997, approvava il predetto progetto, presentato il 25.8.1999, facendo presente che tale approvazione, ai sensi dell’art. 7, comma 11, L.R. n. 41/1998, equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza, e pertanto stabiliva, ai sensi dell’art. 13 L. n. 2359/1865, che il procedimento espropriativo doveva iniziare entro il 14.12.1999 ed essere concluso entro il 14.9.2001 e che i lavori dovevano iniziare entro il 14.3.2000 ed essere ultimati entro il 14.9.2002.

Con Decreto n. 32 del 15.12.1999 (notificato al Sig. G N il 10.1.2000) il Presidente del Consorzio emanava il provvedimento di occupazione d’urgenza, stabilendone la durata e/o efficacia di 2 anni dall’effettiva immissione in possesso, la quale veniva eseguita in data 9.2.2000, previa apposita comunicazione del 13.1.2000, ricevuta dal Sig. G N il 17.1.2000.

Quest’ultimo provvedimento, unitamente alle suddette Delibere consortili n. 193 del 22.12.1998 e n. 10 del 14.9.1999 (non allegate al ricorso) ed ai provvedimenti di approvazione e/o adozione degli strumenti urbanistici, indicati nella citata Delibera Commissariale n. 10 del 14.9.1999, sono stati impugnati con il presente ricorso (notificato il 2/3.3.2000 e depositato il 17.3.2000), deducendo:

1) violazione dell’art. 2 L. n. 1187/1968, in quanto l’approvazione del progetto, presentato dalla O.C.M.S. CAR Lucarelli S.r.l. il 25.8.1999, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza, era stata emanata, quando il PRG ed il Piano Particolareggiato consortile non erano più efficaci ed il Consorzio non aveva approvato un nuovo PRG, come prescritto dall’art. 7, commi 9 e 10, L.R. n. 41/1998, e perciò non poteva tenersi conto dei vincoli stabiliti dalla variante, adottata dal Comune di Matera con Del. C.C. n. 1/1997;
perciò, doveva ritenersi che l’immissione in possesso era stata effettuata in assoluta carenza di potere;

2) violazione dell’art. 13 L. n. 2359/1865, per la mancata indicazione dei termini di inizio e compimento del procedimento espropriativo e dei lavori di costruzione dell’opificio industriale;

3) violazione dell’art. 53 L. n. 142/1990, in quanto non erano state indicate le risorse finanziarie per eseguire l’espropriazione;

4) violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, in quanto il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità non era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento;

5) eccesso di potere per difetto di istruttoria, per l’omessa indicazione della concessione edilizia;

6) l’incompetenza del Presidente del Consorzio, in quanto il provvedimento di occupazione d’urgenza rientrava nell’ambito dei poteri dirigenziali;

7) violazione dell’art. 72 L. n. 2359/1865, in quanto il provvedimento di occupazione d’urgenza non determinava la relativa indennità.

Con Ordinanza n. 433 del 4.7.2014 questo Tribunale ha chiesto all’Amministrazione resistente una relazione illustrativa, corredata dai relativi documenti, sulla vicenda in esame.

In data 23.9.2014, il Consorzio ha depositato le Delibere n. 193 del 22.12.1998 e n. 10 del 14.9.1999, non allegate al ricorso, ed anche il provvedimento di espropriazione definitiva Decreto n. 97 del 22.10.2001, la nota del 10.4.2007, con la quale il ricorrente ha chiesto lo svincolo dell’indennità di espropriazione, e la successiva nota consortile del 4.5.2007 di accoglimento di quest’ultima istanza.

Con Ordinanza del 17.12.2014 questo Tribunale ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, Cod. Proc. Amm., la sussistenza di seri dubbi in ordine sia alla ricevibilità del ricorso, richiamando la Sentenza TAR Basilicata n. 913 del 29.11.2008, sia alla sua improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce della documentazione depositata dal Consorzio in data 23.9.2014.

Non è stata presentata alcuna memoria.

Successivamente, nella Camera di Consiglio del 14.1.2015 il ricorso in esame passava in decisione.

DIRITTO

Gli stessi provvedimenti, indicati in epigrafe, sono stati impugnati anche dalla Sig.ra D M C, proprietaria dei terreni particelle nn. 347 e 352, che, come quello di cui è causa particella n. 305, di proprietà del ricorrente, rientrano anch’essi all’interno dei Lotti B16-B17, siti nell’area di sviluppo industriale “La Martella” di Matera.

Il Ric. n. 116/2000, attivato dalla Sig.ra D M C, è stato dichiarato irricevibile da questo Tribunale con la Sentenza n. 913 del 29.11.2008, attesocchè era stato proposto nella vigenza dell’art. 19 D.L. n. 67/1997 conv. nella L. n. 135/1997, ai sensi del quale i provvedimenti, relativi alle “procedure di occupazione ed espropriazione”, dovevano essere impugnati entro il termine decadenziale di 30 giorni, per cui, poiché lo stesso provvedimento di occupazione d’urgenza Decreto Presidente del Consorzio n. 32 del 15.12.1999 era stato notificato alla Sig.ra D M C in data 18.1.2000, quest’ultima aveva notificato il ricorso il 23.2.2000, anzicchè il 17.2.2000.

Con la predetta Sentenza n. 913 del 29.11.2008 il TAR ha anche precisato che non poteva essere riconosciuto l’errore scusabile, perché la suddetta norma era entrata in vigore da più di due anni.

La stessa situazione si è verificato con il presente ricorso, in quanto al ricorrente Sig. G N il medesimo provvedimento di occupazione d’urgenza Decreto Presidente del Consorzio n. 32 del 15.12.1999 è stato notificato in data 10.1.2000, mentre il ricorso in esame è stato notificato il 2/3.3.2000.

Pertanto, anche il ricorso in epigrafe risulta irricevibile.

La tardività risulta ancora più evidente con riferimento all’impugnazione degli strumenti urbanistici, indicati nella Delibera Commissariale n. 10 del 14.9.1999, in quanto avrebbero dovuto essere impugnati entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla loro pubblicazione.

Il ricorso in commento risulta pure improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, sia perché il procedimento espropriativo è stato tempestivamente concluso con l’emanazione del provvedimento di espropriazione definitiva Decreto n. 97 del 22.10.2001, non impugnato, sia perché il ricorrente ha accettato l’indennità di espropriazione.

A quanto sopra consegue l’irricevibilità del ricorso in esame.

Poiché l’Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio, nulla per le spese.

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