TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 2018-09-17, n. 201805456

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 2018-09-17, n. 201805456
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201805456
Data del deposito : 17 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/09/2018

N. 09069/2018 REG.RIC.

N. 05456/2018 REG.PROV.CAU.

N. 09069/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9069 del 2018, proposto da


M &
C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, F V, M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio A C in Roma, piazza di San Bernardo, 101;


contro

Ministero della Difesa, 2 Reparto Genio dell'Aeronautica Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via digitale come da pubblici registri, con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Tesys Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizio Parziale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. 7130 del 21.6.2018 con cui il Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - 2° Reparto Genio A.M. ha disposto l'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione definitiva, originariamente pronunciata in favore della ricorrente, della procedura ad evidenza pubblica relativa agli “Interventi di manutenzione e conduzione impianti termici e di condizionamento fabbricati vari - Programma 2/2018/0446


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Tesys Engineering S.r.l. e di 2 Reparto Genio dell'Aeronautica Militare;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Atteso che, a una valutazione sommaria tipica della fase cautelare, il ricorso non pare assistito da fumus boni iuris quantomeno in ragione dell’insussistenza del requisito dei servizi analoghi nel triennio 2015-2017, nonché sui profilo della mancata specifica indicazione in sede di presentazione di offerta dell’affidamento in subappalto del servizio di assunzione del ruolo di terzo e su quello inerente alla non ricorribilità al cosiddetto subappalto necessario, trattandosi di contratto misto, per supplire all’assenza del requisito inerente al ruolo di Terzo responsabile;

Ritenuto, in ragione delle specifiche circostanze relative alla controversia in esame, che ricorrano ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare.

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