TAR Catania, sez. I, sentenza 2010-10-12, n. 201004084

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2010-10-12, n. 201004084
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201004084
Data del deposito : 12 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01818/2009 REG.RIC.

N. 04084/2010 REG.SEN.

N. 01818/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1818 del 2009, proposto da:
C S, rappresentato e difeso dagli avv.ti N B e Annalisa Germana', con domicilio eletto presso l’avv. Alessandro Carrubba in Catania, via Umberto, 303;

contro

Il Comune di Scordia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. R T, con domicilio presso la Segreteria del Tribunale;

nei confronti di

I G, rappresentato e difeso dall'avv. D C, con domicilio di legge presso la Segreteria del Tribunale;
R S, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Scionti, con domicilio eletto presso lo stesso, in Catania, piazza Trento, 2;

per l'annullamento

-della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Scordia in data 20 luglio 2007 con il prot. n.4964/2213 Registro Costruzioni per la realizzazione di una nuova costruzione da adibire ad edificio per civile abitazione e a deposito attrezzi agricoli in contrada Poggio Monello;

-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, inclusi il parere favorevole della C.E.C. e l'atto di asservimento richiamato dalla C.E. impugnata;.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Scordia, di I G e di R S;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2010 il dott. Salvatore Schillaci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Dalla documentazione esistente agli atti risulta che il ricorrente, giusta domanda del 4.05.2006, prot. 7191, otteneva dal Comune di Scordia, in data 20.07.2007, il rilascio di una concessione edilizia - n.4964/2213 Registro Costruzioni- per l’esecuzione dei lavori di un nuovo edificio per civile abitazione e deposito attrezzi agricoli, da realizzare su un proprio fondo sito in tenere del Comune di Scordia, c.da “Poggio Monello”, riportato in catasto al foglio 20 particelle 409, 483, 75 e 76.

Nel verbale redatto il 20.08.2010 dagli Ispettori del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Scordia veniva riferito che “..si è accertato che i lavori eseguiti, in atto, erano conformi a quanto autorizzato, ed in corso d’opera.”.

Risulta altresì che il ricorrente, ancor prima del rilascio di detta concessione, stipulava, in data 14.12.2006, con il sig. I G, nato a Scordia il 22.05.1961, un preliminare di vendita relativo al fondo sopra indicato.

In detto preliminare le parti, all’art. 6, convenivano che “La parte venditrice autorizza la parte acquirente a redigere e presentare eventuali progetti, autorizzazioni, asservimenti, ecc., al Comune di Scordia.”.

Subito dopo, in data 15 dicembre 2006, il ricorrente, giusta procura speciale a vendere, autenticata nella firma dalla d.ssa D G , notaio in Scordia, al n. 8904 di Rep., nominava suo procuratore speciale il suddetto sig. I G affinchè provvedesse a vendere, in nome e per conto del ricorrente medesimo, “..tutti i diritti ad esso spettanti di piena proprietà sull’appezzamento di terreno..” oggetto del preliminare di cui sopra.

In data 20.09.2007, il sig. I G, giusta la citata procura speciale, con due distinti atti di compravendita, a rogito del dr G D- notaio in Grammichele- al n. 809 di Rep., alienava il suddetto fondo rustico del ricorrente, trasferendo a sé stesso la proprietà delle particelle 75 e 76 e al sig. R S la proprietà delle particelle 409 e 483.

Con istanze del 20 luglio 2009 e del 25.08.2009, G I e R S, aventi causa dal ricorrente Sciacca Concetto, chiedevano al Comune di Scordia la voltura a loro nome della predetta concessione edilizia n.4964/2213 del 20.07.2007.

L’Amministrazione comunale, in data 26.08.2009, adottava il provvedimento di voltura, intestando la concessione a G I e R S.

Con il gravame in epigrafe, il ricorrente chiede l’annullamento della concessione edilizia n.4964/2213 rilasciata dal Comune di Scordia in data 20.07.2007, per i seguenti motivi:

1)Violazione ed erronea applicazione dell’art.36 della L.r. n.71/78 e dell’art. 11 D.P.R. n.380/2001, in quanto: a)la firma apposta sulla istanza di concessione edilizia del 4.05.2006 sarebbe falsa;
b)la richiesta del 6.02.2007 di traslazione dei fabbricati era stata sottoscritta dal solo geom. G I nell’asserita qualità di tecnico incaricato e progettista delle opere, ancorchè non gli fosse stato conferito alcun incarico;
c)il ricorrente non aveva conferito alcuna delega per gli adempimenti connessi all’ottenimento della predetta concessione edilizia.

2)Violazione ed erronea applicazione dell’art.16 lett. M) R.D. 11 .02.1929 n.274, della L. n.1068 del 1971 e n.64 del 1974, che disciplinano le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, nonché delle corrispondenti norme di cui al D.P.R. n.380/2001.

Con memorie depositate il 10.09.2009 e l’8.10.2009, il ricorrente ha eccepito la nullità del citato contratto preliminare di compravendita, della procura speciale a vendere e dell’atto di compravendita del 20.09.2007 rogato dal notaio G D, chiedendo l’accertamento incidentale della nullità e chiedendo altresì la concessione di un termine ai fini della proposizione di querela di falso in relazione alla sottoscrizione apposta sulla istanza di rilascio della concessione edilizia.

Il Comune intimato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per tardività.

Anche i controinteressati, G I e R S, hanno eccepito l’inammissibilità per difetto di legittimazione processuale attiva e per carenza di interesse.

All’udienza dell’11.02.2010 la causa è stata assegnata a sentenza.

DIRITTO

Non vi è dubbio che il punto nodale e assorbente del ricorso concerne la lamentata falsità della firma del ricorrente apposta sulla istanza di concessione del 4.05.2006.

Secondo l’assunto del ricorrente, che in sostanza non censura il merito della concessione edilizia ma soltanto l’inesistenza di una sua firma autografa sulla istanza iniziale preordinata ad ottenerla, l’accertamento della falsità della firma apposta su detta istanza sarebbe sufficiente per ritenere il provvedimento concessorio (permesso di costruire) viziato per difetto di legittimazione del richiedente.

L’esame di tale doglianza richiede preliminarmente la seguente premessa:

-l’incidente di falso è riservato dalla legge alla “esclusiva” competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria (si vedano, al riguardo, gli artt. 8, comma 2, L. 6.12.1971/1034 e 28, comma 3, r.d. 26.6.1924 n.1054) e conseguentemente è escluso che il giudice amministrativo possa effettuare una valutazione seppure in via incidentale.

La valutazione prevista dall’art.42 r.d. 17 agosto 1907 n.642 concerne infatti la rilevanza rispetto alla decisione da assumere al limitato fine di sospendere o meno il giudizio, mentre non può riguardare la verosimiglianza o meno dell’asserita falsità.

Innanzi al giudice amministrativo, infatti, qualunque doglianza relativa all’asserita falsità di un documento deve essere fatta valere nei termini previsti dall’art. 41 r.d. 17 agosto 1907 n.642.

Tale norma espressamente prevede che “chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso, o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla dinanzi al Tribunale competente”.

Il ricorrente, con memoria depositata l’8.10.2009, ha chiesto la concessione di un termine ex art. 41 R.D. n.642/1907 per proporre la querela di falso in relazione alla sottoscrizione apposta sulla istanza del 4.05.2006 di rilascio della concessione edilizia .

Nel caso di specie, ritiene il Collegio che la controversia possa essere decisa indipendentemente dall’accertamento della falsità della sottoscrizione apposta all’istanza di cui trattasi e ciò per le seguenti ragioni:

1)Intanto, lo svolgimento della vicenda depone per una volontà opposta rispetto a quella che il ricorrente vuole far valere con la proposta eccezione di falsità.

Ed invero:

a)nel preliminare di vendita del fondo oggetto di concessione, stipulato il 14.12.2006 tra il ricorrente ed il sig. I G, le parti , all’art.6 del detto preliminare, convenivano che “La parte venditrice autorizza la parte acquirente a redigere e presentare eventuali progetti, autorizzazioni, asservimenti, ecc., al Comune di Scordia.”;
e quindi, nei fatti, il ricorrente ha confermato la volontà di edificare espressa con la precedente richiesta di concessione del 4.05.06;

b)è inverosimile che il proprietario di un fondo( tale era il ricorrente allorquando il 20.08.2007 è stata effettuata l’ispezione edilizia) consenta a terzi di edificare contro la propria volontà e/o che l’edificazione di un edificio avvenga a sua totale insaputa fino alla data del 5.05.2009 di accesso agli atti presso il Comune di Scordia.

2)Peraltro la richiesta da parte del ricorrente che venga dichiarata, incidentalmente ex art. 8 L. n.1034/71, la nullità del preliminare di vendita, della procura speciale a vendere e dell’atto di compravendita a rogito del notaio Dottore, non può essere accolta, in quanto esula dai poteri di questo Giudice la cognizione sulla controversia che riguardi non l’attività provvedimentale espletata dal Comune ma piuttosto la titolarità di un bene in relazione al quale vengono allegati fatti modificativi od estintivi del diritto in capo a coloro i quali risultano essere gli effettivi titolari (cfr

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