TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2020-08-11, n. 202009153
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Pubblicato il 11/08/2020
N. 09153/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02068/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2068 del 2020, proposto da
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P R M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Ceci 21;
per l'annullamento
della deliberazione n. 1173 del 27.12.2019 del Direttore Generale della Asl Roma 1, avente ad oggetto l'indizione di una procedura aperta telematica suddivisa in due lotti, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di trasporto degli utenti diversamente abili nel territorio della Asl Roma 1, dal proprio domicilio presso centri riabilitativi;
per quanto occorre e possa, della nota della Regione Lazio del 01.02.2018, acquisita al protocollo della ASL RM/1 n. 13815, non notificata, né comunicata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Azienda Sanitaria Locale Roma 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2020 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I fatti oggetto della controversia sono i seguenti.
Con nota prot 13815 del 31 gennaio 2018, la Regione, nelle more dell’adozione delle linee guida in materia di trasporto dei disabili, ha fornito indicazioni operative alle Asl ed ai Distretti socio sanitari del Lazio, con particolare riferimento al trasporto per le strutture riabilitative, anche alla luce della ricostruzione esegetica della Corte di Cassazione a Sezioni Unite di cui alla sentenza 29 agosto 2017, n. 20494.
In data 14 novembre 2019 si è tenuta una riunione tra ASL RM/1 e Roma Capitale, al fine di verificare la possibilità e concordare i termini di un ipotizzato protocollo di intesa per la futura regolamentazione dei criteri e delle modalità di ripartizione della spesa derivante dal servizio di trasporto disabili.
In quella sede, Roma capitale ha riferito di avere già avviato e in atto, finanziato con propri fondi di bilancio, il servizio trasporto delle persone con disabilità per la terapia, in attuazione del Regolamento di cui alla D.A.C. n. 129/2018.
All’esito di tale incontro non è stato sottoscritto nessun protocollo d’intesa tra le parti.
Il 27 dicembre 2019 la ASL, in assenza di accordo con Roma Capitale, ha adottato la Deliberazione n. 1173, avente ad oggetto “ Indizione di una procedura aperta telematica suddivisa in due lotti, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento biennale, eventualmente prorogabile per un anno, del servizio di trasporto degli utenti diversamente abili nel territorio della ASL Roma 1, dal proprio domicilio presso centri riabilitativi, per un importo posto a base di gara pari ad euro 3.000.000,00 annui oltre IVA e contestuale previsione di spesa per il periodo 01.01.2020-30.06.2020, per l’espletamento del servizio nelle more dell’indizione e aggiudicazione della relativa procedura ” con la quale, oltre ad approvare la documentazione di gara, ha stabilito che “ coerentemente alle indicazioni regionali di cui alla citata nota prot. 13815 del 1 febbraio 2018, ASL ROMA 1 e Roma Capitale concorreranno paritariamente alle spese per il trasporto disabili e conseguentemente, in esito all’aggiudicazione della gara, sarà demandata alla UOC Bilancio e Contabilità l’emissione delle fatture attive nei confronti dell’ente coobbligato in solido, per il recupero della quota di spettanza di Roma Capitale ”.
Con il ricorso in esame viene chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, della predetta delibera nella parte in cui prevede, ai fini della corresponsione dei dovuti importi in favore del futuro soggetto aggiudicatario, una compartecipazione finanziaria della ricorrente amministrazione capitolina. Viene impugnata, altresì, la nota della Regione Lazio del primo febbraio 2018, acquisita al protocollo della ASL RM/1 n. 13815 “ non notificata, né comunicata ”.
Vengono articolati i seguenti motivi di diritto:
- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 97 Costituzione. Violazione e falsa applicazione della normativa in materia di contabilità pubblica. Violazione e falsa applicazione degli artt. 182 ss. T.u.e.l. Annullabilità e radicale nullità dell’atto ”;
- “ Eccesso di potere per travisamento dei fatti, manifesta illogicità e contraddittorietà. Ingiustizia manifesta ”.
Si sono costituite la ASL Roma 1 e la Regione Lazio, eccependo in via preliminare la irricevibilità per tardività dell’impugnazione della nota regionale in questione, e contestando nel merito tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto.
Con ordinanza n. 2976 del 22 aprile 2020, è stata respinta l’istanza di misure cautelari atteso che “ non è stata puntualmente evidenziata la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile ”.
Alla udienza del 23 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente deve essere scrutinata l’eccezione di irricevibilità per tardività dell’impugnazione della nota regionale in questione, sollevata dalla resistenti.
Deducono in particolare la Asl Roma 1 e la Regione Lazio che la nota 13815 del primo febbraio 2018 - con la quale viene illustrato il contenuto della sentenza resa dalle S.U. della Suprema Corte con il n. 20494 in data 28.08.2017 - sarebbe stata trasmessa e portata a piena conoscenza di ROMA CAPITALE già con comunicazione della ASL ROMA 1 del 22 agosto 2019 prot. 119654.
Osserva il Collegio che detta asserzione, contestata espressamente dalla ricorrente, è priva di evidenza documentale, non essendo stato versato in atti alcun riscontro probatorio né in ordine al fatto che la nota in questione sarebbe effettivamente pervenuta a Roma Capitale né relativamente a quando ciò dovrebbe essere avvenuto. Conseguentemente il 22 agosto 2019 non può rappresentare il dies a quo per il calcolo del termine decadenziale di sessanta giorni.
Peraltro la nota in esame, indirizzata ai Direttori generali delle aziende sanitarie locali del Lazio ed ai Distretti socio sanitari del Lazio (dunque non anche a Roma Capitale), ha un contenuto non idoneo ad incidere direttamente nella sfera giuridica della ricorrente che, di conseguenza, non aveva interesse ad impugnarla autonomamente.
L’eccezione pertanto deve essere dichiarata infondata.
3. Si procede con lo scrutinio del merito.
3.1. Con i due motivi di ricorso, che per comunanza delle censure possono essere esaminati congiuntamente, Roma Capitale deduce innanzitutto che i due atti impugnati (delibera n.1173/2019 e nota della Regione Lazio prot. 13815/2018) sarebbero stati adottati in violazione dei principi costituzionali del buon andamento della PA (art. 97 Cost.) e dell’equilibrio della contabilità pubblica (art. 81 Cost.), tra i quali emerge in particolare l’obbligo di copertura finanziaria di qualsiasi nuova spesa. La ricorrente rileva, altresì, che un atto emanato in via unilaterale da un ente pubblico come la ASL RM/1, senza supporto normativo o convenzionale, non sarebbe idoneo ad obbligare in alcun modo un’altra pubblica amministrazione all’esborso di somme non concordate né normativamente previste o disposte ove il medesimo servizio venga già erogato, e Roma Capitale avrebbe già in essere un servizio per il trasporto di persone con disabilità per terapia, regolarmente finanziato.
In estrema sintesi, la ricorrente sostiene che, se la ASL vuole aggiungere al servizio già fornito da Roma Capitale un ulteriore nuovo servizio per le persone disabili, di tale servizio dovrà farsi integralmente carico, non sussistendo alcun obbligo di legge per Roma Capitale di fornire servizi aggiuntivi.
La ASL Roma 1 e la Regione Lazio si difendono rilevando la non sovrapponibilità dei servizi relativi agli atti impugnati rispetto a quelli di cui al “ Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità ” approvato con DC n. 129/2018 da Roma Capitale. In particolare, il servizio di trasporto svolto da Roma Capitale - che si ispira ai principi della Legge n.104 del 5/2/1992 - sarebbe il trasporto sociale per le persone con disabilità, genericamente inteso;il servizio svolto dalla ASL ed oggetto del ricorso sarebbe invece legato all’ “ Assistenza Riabilitativa Presso Centri Accreditati ” (ex art. 26 Legge 833/78).
3.2. Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie all’esame del Collegio, è necessario evidenziare le principali norme che trovano applicazione nel caso di specie:
- art. 26 Legge n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale: “ Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica ”;
- Art. 26 Legge 194/1992: “ 1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.