TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-03-13, n. 202405105
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Pubblicato il 13/03/2024
N. 05105/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04759/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4759 del 2017, proposto da
Mariasilvia Barone, Pietro Caramazza, Antonio Costantini, Maria Candida Elia, Manuela Forgione, Francesca Maria Gallo, Orazio Leotta, Giuseppe Mea, Maria Maddalena Moretti, Giuseppe Patania, Selene Patania, Salvatore Pravatà, Anna Maria Rodia, Andonella Santamaria, Lucrezia Scioscia, Francesca Tommasoni, Pellegrina Valenti, Maria Altomare, Adriana Di Brango, Carlo Fantini, Fabio Ferrigno, Incoronata Iannone, Virgilio Marongiu, Mattia Minnucci, Rosita Miranda, Francesca Nonnis, Rosa Palermo, Alfio Russo, Emanuela Russo, Francesco Sardegno, Sandro Spampinato, Antonino Francesco Tagliarini, Maria Grazia Tuccillo, Maria Verde, Alice Bondi, Andrea Buonaccordo, Rosario Buscemi, Concetta Caccamo, Maria Vittoria Canova, Giulia Cera, Serena Costabile, Arianna Cottone, Luigi Dello Iacovo, Giuseppe Demasi, Giacomo Di Marco, Antonino Ditta, Cinzia Ferraro, Lucia Fusco, Chiara Grandesso, Annalisa Gulisano, Giovanni Ingrande, Giulia Leoni, Michael Maglia, Paolo Marino, Francesca Matterazzo, Angelina Maturo, Vito Milazzo, Adriana Serena Minuto, Emanuele Minuto, Antonio Napolitano, Francesca Parisi, Stefano Parrilla, Antonella Saladino, Francesco Silvestri, Alessandro Toffanello, Giovanni Triolo, Elisa Trono, Enzo Zaccaria, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Ursini, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi L'Aquila, Universita' del Salento - Lecce, Universita' degli Studi della Basilicata - Potenza, Universita' della Calabria, Universita' degli Studi Bari, Universita' degli Studi Bergamo, Universita' degli Studi Cagliari, Universita' degli Studi Roma Tre, Universita' degli Studi Catania, Universita' degli Studi Firenze, Universita' degli Studi Genova, Universita' degli Studi Macerata, Universita' degli Studi Milano Bicocca, Universita' degli Studi Modena, Universita' degli Studi Perugia, Universita' degli Studi di Salerno - Fisciano, Universita' degli Studi Torino, Universita' degli Studi Udine, Universita' degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale - Roma 3, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Roma - Europea, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi Kore di Enna, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, non costituiti in giudizio;
Università degli Studi di Padova, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Toniolo, Sabrina Visentin, Marika Sala, con domicilio eletto presso lo studio Lazio Tar in Roma, via Flaminia, 189;
per l'annullamento
previa sospensione:
dei bandi pubblicati dalle Università resistenti nelle parti in cui stabiliscono che la domanda di iscrizione ai test preselettivi debba essere formulata esclusivamente per via telematica, con esclusione dei docenti tecnico - pratici (ITP) inseriti nelle graduatorie d'istituto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi L'Aquila e di Universita' del Salento - Lecce e di Universita' degli Studi della Basilicata - Potenza e di Universita' della Calabria e di Universita' degli Studi Bari e di Universita' degli Studi Bergamo e di Universita' degli Studi Cagliari e di Universita' degli Studi Roma Tre e di Universita' degli Studi Catania e di Universita' degli Studi Firenze e di Universita' degli Studi Genova e di Universita' degli Studi Macerata e di Universita' degli Studi Milano e di Universita' degli Studi Modena e di Università degli Studi di Padova e di Universita' degli Studi Perugia e di Universita' degli Studi di Salerno - Fisciano e di Universita' degli Studi Torino e di Universita' degli Studi Udine e di Universita' degli Studi di Urbino "Carlo Bo" e di Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 gennaio 2024, tenutasi mediante collegamento da remoto Microsoft teams, la dott.ssa R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, insegnanti tecnico pratici (in sigla ITP), avendo presentato domanda di partecipazione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l’anno 2026/2017, proponevano ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere l’annullamento del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 948 del 01.12.2016 e del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 settembre 2011 nelle parti in cui tali provvedimenti riservavano la partecipazione alla prova preselettiva di accesso ai suddetti corsi di specializzazione ai soli docenti in possesso dell’abilitazione.
A sostegno del suindicato gravame deducevano che: gli insegnanti tecnico pratici non hanno mai potuto frequentare un percorso ordinamentale di abilitazione;tali insegnanti possiedono, tuttavia, un titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 e valido per la partecipazione al concorso a cattedre ai sensi dell’ancora vigente art. 402 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;l’art. 14 della legge 104/1992 dispone che il Ministro della pubblica istruzione deve provvedere alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti portatori di handicap, il D.D.G. n. 7/12 ha consentito l’accesso ai corsi di specializzazione per il sostegno didattico anche ai docenti in possesso del diploma di scuola superiore.
Successivamente alla notifica del suddetto ricorso straordinario, le Università in questa sede intimate hanno emanato i bandi oggi impugnati, riproducenti le disposizioni ministeriali già censurate innanzi al Presidente della Repubblica ed insistendo per il riconoscimento del proprio diritto ad essere ammessi alla prova preselettiva di accesso ai suddetti corsi di specializzazione
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le Università intimate chiedendo il rigetto del ricorso.
Pervenuta alla udienza pubblica di smaltimento del 26 gennaio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Viene in esame l’impugnativa proposta avverso i bandi pubblicati dalle Università resistenti in attuazione del DM 1 dicembre 2016, n. 948 nelle parti in cui stabiliscono che la domanda di iscrizione ai test preselettivi per la partecipazione ai corsi finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno può essere formulata esclusivamente con modalità telematica e con esclusione dei docenti tecnico pratici (ITP) inseriti nelle graduatorie d'istituto.
I ricorrenti, infatti, tutti insegnanti c.d teorico-pratici, chiedono accertarsi il loro diritto a partecipare ai suddetti corsi, ritenendosi titolari di un valido titolo di ammissione.
A sostegno del ricorso sostengono che il Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, approvato con DPR n. 19/2016, ha abrogato per incorporazione il DM n. 39/1998, ma ha conservato la validità dei vecchi titoli d’accesso all’insegnamento per i docenti già inseriti nella terza fascia delle graduatorie d’istituto. L’art. 1, comma 107, della legge 107/2015, poi, ha stabilito l’efficacia soltanto per il futuro (a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017) del requisito dell’abilitazione per l’ingresso nelle graduatorie d’istituto;il titolo di studio posseduto, quindi, sarebbe valido ai fini della partecipazione ai concorsi a cattedre anche ai sensi dell’ancora vigente art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;i bandi impugnati violerebbero, altresì, le disposizioni di cui all’art. 14 della legge 104/1992. Da ultimo, la procedura informatica di acquisizione delle domande di partecipazione sarebbe illegittima per violazione degli artt. 3, 51 e 97 art. 51 della Costituzione in quanto congegnata in modo tale da determinare la chiusura telematica alle istanze provenienti da candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti e l’invalidazione delle domande presentate in forma cartacea.
Ciò detto, giova premetter che il Decreto Ministeriale n. 948 del 01.12.2016, disciplinante l’organizzazione dei corsi finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno istituiti ed attivati nell’anno accademico 2016/2017 dagli Atenei (c.d. T.F.A. Terzo Ciclo), limita l’ammissione alle prove di accesso ed ai relativi percorsi ai soli candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento, relativa al grado di scuola sul quale si intende conseguire la specializzazione.
Come già affermato da questo Tribunale (v. TAR Lazio sent. n.9589/2018), il D.M. 948 /.2016, rinviene, sul punto, il proprio fondamento nella previsione di cui all’art. 13 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249 recante il Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e disciplinante i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
A amente dell’art 13 citato, in particolare,
“1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università….(omissis);